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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1996

Cassazione n. 39453/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1996 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso le questioni sollevate con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 quanto alla effettiva collaborazione prestata; pag. 6 sulle ragioni della dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il/y/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1996 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso le questioni sollevate con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 quanto alla effettiva collaborazione prestata; pag. 6 sulle ragioni della dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il/y/0
Sentenza Cassazione n. 39453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris