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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 29758/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11803/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1075/2022 depositata il 16/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con contratto del 12 dicembre 2008, [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., concedeva in locazione finanziaria alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili descritti in contratto e acquistati per conto della utilizzatrice dalla società di leasing.

A garanzia si costituivano i fideiussori Eugenio, Fabrizio, Marco e [OSCURATO:PERSONA].

Verificatasi una morosità nel pagamento dei canoni la società di leasing comunicava alla conduttrice la risoluzione del contratto con lettere del 7 marzo e 24 maggio 2012.

Intervenuto il fallimento della società S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 19 aprile 2012 la creditrice proponeva ricorso per decreto ingiuntivo.

Con atto di citazione del 25 ottobre 2012 gli opponenti contestavano il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 30 luglio 2012 con cui era stato ingiunto di pagare, in solido quali fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la somma di euro 82.270 per canoni leasing oltre accessori.

Si costituiva Unicredit leasing S.p.A. contestando le avverse deduzioni.

Con sentenza del 10 luglio 2017 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese.

Con atto di appello notificato il 18 settembre 2017 i fideiussori impugnavano la decisione.

Nelle more del giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] cedeva in blocco i crediti ai sensi dell’articolo 58 TUB a MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che si costituiva in giudizio richiamando le difese già spiegate da [OSCURATO:PERSONA].

In sede di discussione orale il difensore degli appellanti eccepiva la nullità delle fideiussioni alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 41994 del 2021 deducendo che la banca non avrebbe dimostratodi avere agito nei confronti del debitore principale, nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.

La Corte territoriale riteneva inapplicabile il principio affermato dalle Sezioni unite che si riferiva ai contratti di fideiussione conclusi “a valle” delle intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante.

Nel caso di specie, la documentazione non consentirebbe di qualificare quel contratto di fideiussione come stipulato “a valle” di intese parzialmente nulle o di clausole invalide, peraltro non specificamente indicate.

In secondo luogo, la questione tardivamente proposta in appello non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio perché fondata su una circostanza di fatto nuova e cioè (l’in)esistenza di una precedente azione di recupero del credito proposta nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione rimasta inadempiuta.

Nel merito riteneva infondati i due motivi di impugnazione.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Marco, Fabrizio, Eugenio e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi.

Si costituisce con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. contestando i motivi di impugnazione.

Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. e travisamento della prova.

I fideiussori avevano dedotto che il contratto di fideiussione del 12 dicembre 2008, conforme allo schema ABI del 2002, fosse nullo relativamente alla clausola prevista dall’articolo 8, perché conforme a quella contenuta nel già menzionato schema, all’articolo 6, per violazione dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1990.

Dopo avere riprodotto il testo della fideiussione (peraltro con caratteri grafici così piccoli da rendere il documento indecifrabile) lamentano l’illegittimità del citato articolo 8 nella parte in cui prevede che “Locat sarà dispensata dall’onere di agire nei termini previsti all’articolo 1957 c.c., i fideiussori rimanendo obbligati, in deroga tale norma, anche se Locat non avrà proposta istanze contro il cliente pure i suoi coobbligati”.

La Corte territoriale avrebbe invece escluso l’esistenza di una corrispondenza tra le due clausole e ciò sebbene costituisca fatto notorio che la fideiussione corrisponda proprio allo schema ABI censurato.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. e la sussistenza di una motivazione apparente in quanto la Corte d’appello avrebbe adottato argomentazioni in contrasto irriducibile con quanto preso in esame dal medesimo giudice di secondo grado.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 1957 c.c. e della legge n. 287 del 1990, articolo 2, nonché dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 1419 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c.La decisione della Corte si fonderebbe erroneamente sulla mancanza di prova che il contratto di fideiussione sarebbe stato stipulato “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante.

Tale tesi sarebbe illegittima, perché contrastante con la giurisprudenza di legittimità per la quale rileva esclusivamente il dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali.

Secondo la Corte di cassazione qualora nel contratto di fideiussione, a valle, siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle da Banca di Italia opera il principio di conservazione degli atti, per cui il contratto di fideiussione stipulato a valle è nullo, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema.

Nel caso di specie sarebbe pacifico che l’unica pretesa avanzata nei confronti dei fideiussori era quella oggetto del decreto ingiuntivo del 26 giugno 2012, richiesto oltre il termine di sei mesi previsto all’articolo 1957.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c.

La Corte avrebbe erroneamente escluso la fondatezza della eccezione di nullità parziale per omessa produzione, sia del provvedimento dell’autorità di vigilanza, che del parere di AGCOM.

Al contrario si tratterebbe di una nullità rilevabile d’ufficio giacché il provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2005 deve ritenersi fatto notorio.

Con il quinto motivo si deduce la violazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. degli articoli 1421 c.c. e 345 c.p.c.

Secondo la Corte d’appello la questione della nullità non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio richiedendo un accertamento in fatto nuovo e cioè la verifica della esistenza, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione inadempiuta, di una precedente azione di recupero del credito.

Tale assunto sarebbe errato poiché il decreto ingiuntivo costituiva l’unica pretesa fatta valere nei confronti dei fideiussori.

I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente poiché, i primi quattro si traducono in una censura che riguarda il profilo ermeneutico che sta alla base del giudizio di comparazione tra il testo della fideiussione e il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che costituirebbe fatto notorio con riferimento alla nullità di specifiche clausole.

Il quinto motivo censura la seconda argomentazione con la quale la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della nullità parziale in quanto tale indagine avrebbe richiesto un ulteriore accertamento in fatto, ormai tardivo, giacché la questione era stata sollevata in sede di discussione orale davanti al giudice di appello.

Quanto alla questione centrale (oggetto dei primi quattro motivi e da ritenersi assorbente) la censura è dedotta irritualmente e deve essere dichiarata inammissibile, poiché riguarda un profilo di interpretazione ermeneutica del contratto senza alcun accenno alla specifica violazione dei criteri previsti dal Codice civile agli articoli 1362 seguenti c.c.

L’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì: -solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.

Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass.29/07/2016, n. 15763); -pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).

L’infondatezza dei quattro motivo di ricorso determina l’assorbimento del quinto fondato sulla seconda motivazione posta a fondamento della decisione della Corte d’appello.

Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione l’articolo 139 c.p.c. con riferimento alla inefficacia del decreto ingiuntivo perché non notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza o, comunque nullità della notifica.

La questione centrale riguarda la corretta individuazione del luogo della notificazione del decreto ingiuntivo.

In sostanza, la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale al fatto che l’agente postale non abbia riscontrato alcuna anomalia al momento della consegna presso l’indirizzo (errato) fornito dal notificante, poiché il nominativo e le cassette postali riportavano i nomi dei destinatari, sarebbe inconferente, essendo pacifico che in quel momento i destinatari della notificazione risiedevano in un Comune diverso da quello in cui si assume perfezionata la notifica.

La Corte non avrebbe osservato l’ordine tassativo di verifica dei luoghi fissato dall’articolo 139 c.p.c. dal primo al sesto comma.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale il decreto ingiuntivo è stato notificato ai due fideiussori, non tramite ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., ma dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Orbene l’articolo 3 della legge n. 53 all’ultimo comma dispone che “per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”.

Conseguentemente non è pertinente il riferimento all’articolo 139 del codice di rito, dovendosi invece avere riguardo all’articolo 8 della legge 890 del 1982.

Sotto tale profilo la Corte territoriale ha evidenziato che sono state rispettate quelle formalità per cui la notifica si è perfezionata per entrambi destinatari il 20 agosto 2012, allorché, con più di 10 giorni di giacenza presso il competente ufficio postale l’avviso di ricevimento è stato restituito al mittente con la dicitura “atto non richiesto entro il termine stabilito”.

Al momento del recapito del plico, infatti, nessuna anomalia era stata riscontrata dall’agente postale il quale, per entrambi, ha fatto presente che i plichi non sono stati consegnati “per temporanea assenza del destinatario” e che sono state rinvenute le relative cassette, nelle quali sono stati immessi gli avvisi proprio perché recanti il nominativo di entrambi i destinatari.

Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. , seguono la soccombenza.

PTM Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11803/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1075/2022 depositata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con contratto del 12 dicembre 2008, [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., concedeva in locazione finanziaria alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili descritti in contratto e acquistati per conto della utilizzatrice dalla società di leasing. A garanzia si costituivano i fideiussori Eugenio, Fabrizio, Marco e [OSCURATO:PERSONA]. Verificatasi una morosità nel pagamento dei canoni la società di leasing comunicava alla conduttrice la risoluzione del contratto con lettere del 7 marzo e 24 maggio 2012. Intervenuto il fallimento della società S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 19 aprile 2012 la creditrice proponeva ricorso per decreto ingiuntivo. Con atto di citazione del 25 ottobre 2012 gli opponenti contestavano il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 30 luglio 2012 con cui era stato ingiunto di pagare, in solido quali fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la somma di euro 82.270 per canoni leasing oltre accessori. Si costituiva Unicredit leasing S.p.A. contestando le avverse deduzioni. Con sentenza del 10 luglio 2017 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese. Con atto di appello notificato il 18 settembre 2017 i fideiussori impugnavano la decisione. Nelle more del giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] cedeva in blocco i crediti ai sensi dell’articolo 58 TUB a MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che si costituiva in giudizio richiamando le difese già spiegate da [OSCURATO:PERSONA]. In sede di discussione orale il difensore degli appellanti eccepiva la nullità delle fideiussioni alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 41994 del 2021 deducendo che la banca non avrebbe dimostratodi avere agito nei confronti del debitore principale, nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale riteneva inapplicabile il principio affermato dalle Sezioni unite che si riferiva ai contratti di fideiussione conclusi “a valle” delle intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante. Nel caso di specie, la documentazione non consentirebbe di qualificare quel contratto di fideiussione come stipulato “a valle” di intese parzialmente nulle o di clausole invalide, peraltro non specificamente indicate. In secondo luogo, la questione tardivamente proposta in appello non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio perché fondata su una circostanza di fatto nuova e cioè (l’in)esistenza di una precedente azione di recupero del credito proposta nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Nel merito riteneva infondati i due motivi di impugnazione. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Marco, Fabrizio, Eugenio e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. contestando i motivi di impugnazione. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. e travisamento della prova. I fideiussori avevano dedotto che il contratto di fideiussione del 12 dicembre 2008, conforme allo schema ABI del 2002, fosse nullo relativamente alla clausola prevista dall’articolo 8, perché conforme a quella contenuta nel già menzionato schema, all’articolo 6, per violazione dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1990. Dopo avere riprodotto il testo della fideiussione (peraltro con caratteri grafici così piccoli da rendere il documento indecifrabile) lamentano l’illegittimità del citato articolo 8 nella parte in cui prevede che “Locat sarà dispensata dall’onere di agire nei termini previsti all’articolo 1957 c.c., i fideiussori rimanendo obbligati, in deroga tale norma, anche se Locat non avrà proposta istanze contro il cliente pure i suoi coobbligati”. La Corte territoriale avrebbe invece escluso l’esistenza di una corrispondenza tra le due clausole e ciò sebbene costituisca fatto notorio che la fideiussione corrisponda proprio allo schema ABI censurato. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. e la sussistenza di una motivazione apparente in quanto la Corte d’appello avrebbe adottato argomentazioni in contrasto irriducibile con quanto preso in esame dal medesimo giudice di secondo grado. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 1957 c.c. e della legge n. 287 del 1990, articolo 2, nonché dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 1419 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c.La decisione della Corte si fonderebbe erroneamente sulla mancanza di prova che il contratto di fideiussione sarebbe stato stipulato “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante. Tale tesi sarebbe illegittima, perché contrastante con la giurisprudenza di legittimità per la quale rileva esclusivamente il dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali. Secondo la Corte di cassazione qualora nel contratto di fideiussione, a valle, siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle da Banca di Italia opera il principio di conservazione degli atti, per cui il contratto di fideiussione stipulato a valle è nullo, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema. Nel caso di specie sarebbe pacifico che l’unica pretesa avanzata nei confronti dei fideiussori era quella oggetto del decreto ingiuntivo del 26 giugno 2012, richiesto oltre il termine di sei mesi previsto all’articolo 1957. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente escluso la fondatezza della eccezione di nullità parziale per omessa produzione, sia del provvedimento dell’autorità di vigilanza, che del parere di AGCOM. Al contrario si tratterebbe di una nullità rilevabile d’ufficio giacché il provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2005 deve ritenersi fatto notorio. Con il quinto motivo si deduce la violazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. degli articoli 1421 c.c. e 345 c.p.c. Secondo la Corte d’appello la questione della nullità non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio richiedendo un accertamento in fatto nuovo e cioè la verifica della esistenza, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione inadempiuta, di una precedente azione di recupero del credito. Tale assunto sarebbe errato poiché il decreto ingiuntivo costituiva l’unica pretesa fatta valere nei confronti dei fideiussori. I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente poiché, i primi quattro si traducono in una censura che riguarda il profilo ermeneutico che sta alla base del giudizio di comparazione tra il testo della fideiussione e il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che costituirebbe fatto notorio con riferimento alla nullità di specifiche clausole. Il quinto motivo censura la seconda argomentazione con la quale la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della nullità parziale in quanto tale indagine avrebbe richiesto un ulteriore accertamento in fatto, ormai tardivo, giacché la questione era stata sollevata in sede di discussione orale davanti al giudice di appello. Quanto alla questione centrale (oggetto dei primi quattro motivi e da ritenersi assorbente) la censura è dedotta irritualmente e deve essere dichiarata inammissibile, poiché riguarda un profilo di interpretazione ermeneutica del contratto senza alcun accenno alla specifica violazione dei criteri previsti dal Codice civile agli articoli 1362 seguenti c.c. L’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì: -solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass.29/07/2016, n. 15763); -pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044). L’infondatezza dei quattro motivo di ricorso determina l’assorbimento del quinto fondato sulla seconda motivazione posta a fondamento della decisione della Corte d’appello. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione l’articolo 139 c.p.c. con riferimento alla inefficacia del decreto ingiuntivo perché non notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza o, comunque nullità della notifica. La questione centrale riguarda la corretta individuazione del luogo della notificazione del decreto ingiuntivo. In sostanza, la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale al fatto che l’agente postale non abbia riscontrato alcuna anomalia al momento della consegna presso l’indirizzo (errato) fornito dal notificante, poiché il nominativo e le cassette postali riportavano i nomi dei destinatari, sarebbe inconferente, essendo pacifico che in quel momento i destinatari della notificazione risiedevano in un Comune diverso da quello in cui si assume perfezionata la notifica. La Corte non avrebbe osservato l’ordine tassativo di verifica dei luoghi fissato dall’articolo 139 c.p.c. dal primo al sesto comma. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale il decreto ingiuntivo è stato notificato ai due fideiussori, non tramite ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., ma dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994. Orbene l’articolo 3 della legge n. 53 all’ultimo comma dispone che “per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”. Conseguentemente non è pertinente il riferimento all’articolo 139 del codice di rito, dovendosi invece avere riguardo all’articolo 8 della legge 890 del 1982. Sotto tale profilo la Corte territoriale ha evidenziato che sono state rispettate quelle formalità per cui la notifica si è perfezionata per entrambi destinatari il 20 agosto 2012, allorché, con più di 10 giorni di giacenza presso il competente ufficio postale l’avviso di ricevimento è stato restituito al mittente con la dicitura “atto non richiesto entro il termine stabilito”. Al momento del recapito del plico, infatti, nessuna anomalia era stata riscontrata dall’agente postale il quale, per entrambi, ha fatto presente che i plichi non sono stati consegnati “per temporanea assenza del destinatario” e che sono state rinvenute le relative cassette, nelle quali sono stati immessi gli avvisi proprio perché recanti il nominativo di entrambi i destinatari. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. , seguono la soccombenza. PTM Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor
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