Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 20177/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Prato il 10 luglio 2019, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittale;

2. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata applicazione officiosa della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); onere allegatorio cui, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto con la dovuta specificità.

3. [OSCURATO:PERSONA] che le censure, articolate con lo stesso motivo, relative alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, in quanto il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione, solo una volta determinata la pena per il reato base, la stessa dovendo essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDEP0,-S,ITATIA Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cAfti Li L A11 [OSCURATO:PERSONA] 2026 Alfredo iAl¦MAA SsAAdaAAAA;vai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Prato il 10 luglio 2019, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittale; 2. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata applicazione officiosa della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); onere allegatorio cui, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto con la dovuta specificità. 3. [OSCURATO:PERSONA] che le censure, articolate con lo stesso motivo, relative alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, in quanto il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione, solo una volta determinata la pena per il reato base, la stessa dovendo essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDEP0,-S,ITATIA Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cAfti Li L A11 [OSCURATO:PERSONA] 2026 Alfredo iAl¦MAA SsAAdaAAAA;vai
Sentenza Cassazione n. 20177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris