CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 15893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17541/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 58/2016 depositata il21/01/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 58/2016, depositata in data 21/01/2016, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Prato aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), annullando l’atto di irrogazione di sanzioni n. T8TIRT100004/2013 per l’importo di Euro 63.882,31. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto ricorso in cassazione, con tre motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4. Con istanza depositata in data 18/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito della definizione della lite. La parte ricorrente, a tal fine, ha esposto che: «la società istante in data 6 marzo 2017 ha presentato “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” (doc. B) con prot. n. 1032126 (doc. C) impegnandosi peraltro ad abbandonare i contenziosi pendenti al fine di definire il carico di cui al punto precedente; - a seguito della suddetta dichiarazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con documento rif. AT –13690201701617391101, prot. n. 2017-EQUISDR-1408011 del 17 marzo 2017, accoglieva l’istanza comunicando alla società le somme dovute (doc. D) per la definizione; -l’odierna istante ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto in data 8 giugno 2017 in misura corrispondente a quanto indicato dall’Agenzia (doc. E); - a seguito del pagamento integrale del dovuto, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata e pertanto nessuna somma può essere richiesta dall’Agenzia alla società con riferimento alla pretesa avanzata nella cartella contenente la quantificazione degli importi spettanti all’Agenzia in relazione alla sentenza n. 58/17/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze ed al precedente avviso di irrogazione sanzioni n. T8TIRT100004/2023.» Considerato che: 1. Deve darsi atto, in via preliminare che, l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] reca l’intestazione della Corte di cassazione e che tutti gli accadimenti che hanno portato alla richiesta di cessazione della materia del contendere sono successivi alla proposizione del ricorso in cassazione. Di conseguenza, deve ritenersi riconducibile a un mero errore materiale (sub specie di errore ostativo) l’indicazione della Corte di Giustizia di primo grado di Firenze contenuta nella parte finale dell’istanza depositata in data 18/03/2024, così come il riferimento temporale all’atto di irrogazione delle sanzioni (2023 invece che 2013). 2. Nel caso di specie la parte ricorrente haprodotto: - la cartella di pagamento n. 136 2016 0001230358000 del concessionario della riscossione avente per oggetto il pagamento di Euro 67.724 (su un importo principale di Euro 63.882) con l’indicazione che si trattava di importi dovuti in relazione alla sentenza 58/17/16 della CTR di Firenze, depositata in data 21/01/2016, con il richiamo all’atto di irrogazione n. T8TIRT100004 notificato in data 14/03/2013 (e pertanto corrispondente a quello indicato nella sentenza della CTR); - il riscontro del concessionario a fronte della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata riguarda la cartella n. 136 2016 0001230358000; - la ricevuta di pagamento (sub doc. E ) per l’importo di Euro 63.020,91. 3. A fronte della documentazione inerente al pagamento del debito oggetto dell’atto di irrogazione della sanzione deve, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere e deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio. 3.1. Ed infatti, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, dovendosi in entrambe le ipotesi, peraltro, dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607- 01). 4. La dichiarazione di estinzione del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. 5. Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. 6. Non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass. n. 20697 del 2021). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia d