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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 371/2009

ECLI:EU:T:2009:145
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 7 maggio 2009 – NHL Enterprises / UAMI – Glory & Pompea ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑414/05) «Marchio comunitario – Procedimento d’opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore KING – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 35, 51, 57-58, 75-77) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 luglio 2005 (procedimento R 371/2003-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Glory & Pompea, SA e la NHL Enterprises BV.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: NHL Enterprises BV Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo "[OSCURATO:PERSONA]" per i prodotti delle classi 16, 25 e 41 ‑ Domanda n. 1041102 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] SA.

Il marchio citato nell’opposizione è stato successivamente trasferito alla Glory & Pompea SA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo nazionale "KING" per prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 25 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 luglio 2005 (procedimento R 371/2003-4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla NHL Enterprises BV.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 7 maggio 2009 – NHL Enterprises / UAMI – Glory & Pompea ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑414/05) «Marchio comunitario – Procedimento d’opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale figurativo anteriore KING – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 35, 51, 57-58, 75-77) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 luglio 2005 (procedimento R 371/2003-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Glory & Pompea, SA e la NHL Enterprises BV. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: NHL Enterprises BV Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo "[OSCURATO:PERSONA]" per i prodotti delle classi 16, 25 e 41 ‑ Domanda n. 1041102 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] SA. Il marchio citato nell’opposizione è stato successivamente trasferito alla Glory & Pompea SA. Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo nazionale "KING" per prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 25 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 luglio 2005 (procedimento R 371/2003-4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla NHL Enterprises BV.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 371/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris