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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 15639/2026

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so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo-Sez.dist. di Pescaran. 726/2018 depositata il 05/07/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamandosi alla requisitoria già depositata,Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026chiede respingersi i primi due motivi di ricorso, accogliersi il terzo, ilquarto, il quinto ed il sesto, assorbiti i restanti due.Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che insiste perl’accoglimento del ricorso.1.

In data 25 giugno 2014, MARINELLI Vincenzo – nella qualità disocio ed amministratore occulto della società di diritto portoghesepartecipata al 51% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al 49% da [OSCURATO:SOCIETA]., queste ultime entrambe direttamente riconducibili allafamiglia Marinelli, in quanto a loro volta partecipate dal predetto MarinelliVincenzo e dalle figlie: Silvia, amministratrice di Farmaticos, e Cristiana –era attinto da avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Pescaradell’Agenzia delle entrate accertava maggior imponibile ai fini dell’IRPEFper l'anno 2006, “determinato in virtù del combinato disposto degli artt.14, comma 4, della L. n. 537/93 e 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73”,con pretesa di maggiori IRPEF ed addizionali, oltre interessi e sanzioni.L’Ufficio contestava la sussistenza di un'interposizione tra Farmaticos, dauna parte, e [OSCURATO:PERSONA] e Silvia, dall’altra, ritenuti soci edamministratori "occulti", e, per l'effetto, imputava direttamente “proquota” a questi ultimi, assoggettati ciascuno ad autonomo accertamento, iricavi ritratti dalla società.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso presso la Commissione TributariaProvinciale di Pescara per i seguenti motivi: nullità dell’avviso perchéemesso oltre i termini di decadenza; infondatezza della pretesa perassenza di proventi illeciti; infondata applicazione dell'art. 37 e 37-bis DPRn. 600 del 1973.Nel contraddittorio dell’Ufficio, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendoche l’A.F. non potesse fruire del cd. raddoppio dei termini perNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’accertamento, poiché aveva proceduto al recupero di somme non oggettodi denuncia, e che comunque non emergesse la provadell’esterovestizione, peraltro contraddittoriamente contestata in unoall’interposizione fittizia.3.

L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, nel contraddittorio del Marinelli, con la sentenzaepigrafata, alla stregua, per sommi capi, della seguente motivazione:- Non sussiste la denunciata violazione della “disciplina sul raddoppiodei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una ‘notitiacriminis’ di natura fiscale”.

Infatti, “rileva l'astratta configurabilità diun'ipotesi di reato e l'intervenuta prescrizione del reato non è di per séstessa d’impedimento all'applicazione del termine raddoppiato perl'accertamento”;- Nel merito, “quanto alle operazioni effettuate in ‘estero-vestizione’”,“secondo l’orientamento manifestato dall’Agenzia delle entrate, la provacontraria, utile a vincere la presunzione di esterovestizione in presenzadelle condizioni indicate dalla norma, può essere prodotta dal contribuentesoltanto in sede di controllo (presumibilmente nell'ambito delcontraddittorio con l'ufficio fiscale) mentre rimane preclusa la possibilità diadire i vari strumenti di ‘ruling’ previsti dall'ordinamento”.

Inoltre, “nellacircolare 4.8.2006, n. 28/E”, è stato “precisato che la norma”, ossia l’art.73 tuir, “si rende applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggettiresidenti controllanti e controllati si interpongono più ‘sub-holding’ estere;la presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamentecontrolla una società italiana renderà infatti operativa la presunzioneanche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superioredella catena societaria”.

“La circolare ha inoltre precisato che, al di là delledisposizioni contenute nell’articolo 73 del Tuir, l’Amministrazione potrebbe‘dedurre’ ulteriori ipotesi di estero-vestizione societaria (evidentementenon assistite dall'inversione dell'onere probatorio) e che, sotto il profiloNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026degli effetti, al soggetto ‘italianizzato’ competono tutti gli obblighistrumentali e sostanziali che l'ordinamento prevede per le società e glienti residenti”.4.

Proponeva ricorso per cassazione il Marinelli con otto motivi,insistito con memoria telematica; l’Agenzia restava intimata.5.

Giusta requisitoria addì 31 marzo 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Suprema Corte, in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] quarto, il quinto ed il sesto, assorbiti i restanti due.All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il medesimorappresentante del Pubblico Ministero si richiama alla requisitoria giàdepositata, concludendo in conformità; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilMarinelli insiste per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi – in quanto relativi alla pretesa violazione deltermine per l'accertamento - possono – come del resto proposto in ricorso“sub” lett. a) – essere enunciati congiuntamente.2.

Con il primo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fattodecisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Denunzia inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.2.1.

La CTR avrebbe omesso di esaminare “l'estensione soggettiva delraddoppio dei termini per l'accertamento sulla persona fisica del sig.[OSCURATO:PERSONA] per un reato contestato invece sin dalle indagini ad undiverso soggetto (ossia la società portoghese [OSCURATO:PERSONA])”.

A fronte diciò, il Marinelli “non è stato destinatario di alcuna accusa di caratterepenale, come è del resto confermato dal fatto che gli importi di cuiall'accertamento impugnato sono largamente inferiori a quelli necessari afar emergere il reato di dichiarazione infedele”; inoltre manca un rapportopartecipativo del Marinelli in Farmaticos, siccome partecipata da ParadisoResidence e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/20263.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 43 terzo comma del D.P.R. 600/1973, nel testo ‘ratione temporis’vigente, nella parte in cui prevede il termine raddoppiato di decadenza perl'esercizio dell'azione accertativa, in relazione all'art. 360 primo comma n.3) c.p.c.”.3.1.

Il G.T. deve vagliare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo didenuncia; nella specie, al contrario, l’appello è stato accolto solo sullabase della ritenuta equivalenza tra denuncia ed informativa di reato, conautomatica operatività del raddoppio.4.

Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.4.1.

Sono inammissibili perché, in difetto di precisione edautosufficienza, non riproducono gli atti del procedimento amministrativoed in particolare l’avviso di accertamento, così non consentendo ilmateriale apprezzamento delle censure.Il primo è altresì inammissibile perché non enuclea, neppuregraficamente, alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo di cui laCTR avrebbe omesso l’esame, dolendosi, invece, della mera omessacondivisione di una tesi difensiva.4.2.

Come anticipato, i motivi sono, altresì, infondati.Vi si sostiene che – poiché (come affermato nelle controdeduzioni inappello, riportate a p. 12 del ricorso per cassazione) “all’automaticaequiparazione ed estensione dell’imputazione contestata alla Farmaticos alsignor [OSCURATO:PERSONA] quale ‘socio occulto’ della medesima osta l’art.27 Cost.” – non potrebbe operare la disciplina del raddoppio dei termini.4.3.

Tale tesi, pur pregevole, non è condivisibile.Occorre principiare da C. cost. n. 247 del 2011, a termini della quale “itermini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ diquelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziariaprocedente, in presenza di ‘eventi peculiari ed eccezionali’.

Al contrario, itermini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge,Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva(allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributariprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazionefinanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione.

In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano suquelli ‘brevi’ di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operanoautonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendereobbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000[…].

I termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57operano […] in presenza di violazioni tributarie perle quali v’è obbligo didenuncia.

È, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservatoal punto 3.1, possa insorgere anche dopo il decorso del termine ‘breve’ opossa non essere adempiuto entro tale termine.

Ciò che rileva è solo lasussistenza dell’obbligo”.L’insegnamento della Corte costituzionale – a tenor del quale quel checonta è il puro e semplice obbligo di denuncia in riferimento all’astrattaemersione degli estremi di reati tributari (posto che competente aconoscere delle relative vicende è solamente l’autorità giudiziaria penale,secondo le regole proprie del diritto penale) – trova pedissequadeclinazione nella giurisprudenza di legittimità.Invero, in tema di raddoppio dei termini, di cui agli artt. 43, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 “rationetemporis” vigenti, questa Suprema Corte costantemente afferma che esso– valido per le riprese riguardanti l’IRPEF, l’IRPEG o l’IRES e l’IVA – riposasulla “sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, aprescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostantel'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevandosolo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario” (Cass. n.Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/202627250 del 2022).

Ciò equivale a dire che il raddoppio presuppone“l’insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dald.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, comechiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011” (Cass. n. 24576del 2022, in una fattispecie in cui la S.C. ha accolto in parte il ricorso delcontribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso ilraddoppio dei termini derivante dalla contestazione di alcuni deimenzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche perl'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali).

Ancora piùin dettaglio, rilevante è “unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensidell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, enon anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost.nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci ilsuperamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato ilcui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del2020).Di conseguenza, s’è affermato che “il raddoppio dei termini didecadenza per l'esercizio del potere di accertamento tributario neiconfronti di una società dotata di personalità giuridica non è impeditodall'intervenuta assoluzione in sede penale del suo legale rappresentantedall'accusa di aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del2000, in quanto, ai fini del prolungamento dei detti termini, occorreconsiderare esclusivamente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato,non rilevando né l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblicoministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né la successiva emanazione di unasentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, attesoanche il regime di ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimentotributario” (Cass. n. 28616 del 2018).Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026Inoltre, “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 perl'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art.37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del2006, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualitàd'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla naturaretroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni datadalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanzache, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla datadell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente(protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumonocommesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzatodall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.” (Cass. n. 27629 del 2018).In ultima analisi, questa S.C. è ferma nel ritenere che il raddoppio deitermini consegua al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo didenuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentementedall'effettiva presentazione della stessa, dall'accertamento penale del fattodi reato ed “a fortiori” dall’effettivo esercizio dell’azione penale (cfr., dault., Cass. n. 600 del 2025).Quanto, poi, alla ‘stratificazione temporale’ della disciplina delraddoppio dei termini, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (apartire da Cass. n. 16728 del 2016), è costantemente orientata nel sensoche “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEFe 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile‘ratione temporis’, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato chefacciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche sequesta sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che,con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedentiNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidanole modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effettidegli avvisi già notificati”.

Ancora, nel medesimo senso, si ribadisce che itermini “sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questasia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modificheintrodotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto,peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie nonricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - nonoggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisinotificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processiverbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015” (tra le numerose altre, Cass. n.26037 del 2016).4.4.

Tornando al caso di specie, la CTR si è attenuta ai superioriprincipi.4.5.

In presenza di un’ipotesi di emissione di fatture per operazioniinesistenti, pacificamente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 74 del2000, che vedeva coinvolta Farmaticos, giusta informativa della Guardia diapertura di un procedimento penale, correttamente essa ha ritenuto ilraddoppio dei termini, a prescindere dalla mancata formalizzazionedell’avviso di conclusioni delle indagini a carico del Marinelli.

Invero, allastregua di quanto ripetutamente visto, è l’emersione in sé di un fattoNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026astrattamente qualificabile come reato a determinare il raddoppio,essendo riservato solo all’A.G. penale, e, segnatamente, in prima battuta,al P.M. (salvo il controllo del G.I.P.), ogni apprezzamento del fatto stesso,in relazione, oltreché ai suoi elementi costitutivi, alla sua ascrivibilitàsoggettiva.4.6.

Nella medesima ottica, peraltro, in ambito finitimo a quello per cuisi procede, relativo alla presunzione di distribuzione di utili extracontabiliai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa (qual è indefinitiva Farmaticos), questa S.C. recentemente ha già avuto modo diaffermare che l’accertamento nei confronti della società, costituendo unindispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confrontidei soci in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifichepromanano, implica che il raddoppio dei termini applicabile all’una siestende anche ai secondi, per i quali l’accertamento consegueautomaticamente in base alla suddetta presunzione (Cass. n. 32907 del2025).4.6.1.

Ora, se ciò è a valere in ipotesi di distribuzione di utiliextracontabili, non può non valere anche nel caso, di cui si discute nelpresente giudizio, di attribuzione diretta (secondo la tesi risultantedall’avviso) del maggior reddito societario ai soci occulti italiani di societàesterovestita, parimenti a ristretta base partecipativa, in funzione dellafittizietà dello schermo societario: ricorre infatti l’identica “ratio”dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci.4.7.

D’altronde, pur a voler prescindere da quanto precede, non puòtrascurarsi che il Marinelli – nella tesi agenziale – rivestiva il ruolo,oltreché di socio, anche di amministratore occulto di Farmaticos: sicché,sul piano, che ne occupa, dell’astratta configurabilità del fatto, l’emissionedi fatture per operazioni inesistenti, differentemente da quanto sostenutonei motivi, comunque lo coinvolge per il materiale esercizio (siccomeNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026prospettato dall’Agenzia) di poteri amministrativi, eventualmente inconcorso con il legale rappresentante.4.8.

Fermo quanto sopra, mette conto per completezza solo diaggiungere che l’eventuale – ma indimostrata – estinzione dei reati perprescrizione non viene in conto, spettando, nuovamente, solo all’A.G.penale, in ipotesi, rilevarla.Sotto altro profilo, del tutto priva di autosufficienza è l’affermazionedel mancato superamento della soglia di punibilità.5.

Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/92; motivazioneapparente, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.”.5.1.

Sui motivi condivisi dalla CTP e riproposti dal contribuente in sededi controdeduzioni in appello, riguardanti il merito delle contestazionimosse al medesimo, la motivazione della sentenza impugnata èquantomeno apparente.5.2.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata (dinanziriprodotta nella parte rilevante) per verificare come la stessa esibisca unamotivazione solo graficamente esistente, ma in realtà vuota, priva diqualsiasi collegamento con la vicenda sostanziale riguardante le ripreserassegnate in avviso e quindi totalmente avulsa rispetto sia allaricostruzione operata nell’avviso stesso sia, di riflesso, alle deduzionidifensivamente spiegate in contrario dal contribuente.In particolare, la sentenza impugnata – che di per sé non accennaminimamente all’avviso ed alle risultanze istruttorie, per l’effetto nonaffatto esaminati e men che meno valutati, e scivola nell’incomprensibilitàladdove accenna alla pretesa preclusione della “possibilità di adire i varistrumenti di ‘ruling’”, inconferentemente richiamando enunciati di unacircolare dell’A.E. – si limita ad asserire la ricorrenza nella specie diun’ipotesi di esterovestizione, senza tuttavia dare minimamente contoNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026delle ragioni anzitutto di fatto e poi di diritto a fondamento di siffattogiudizio.Una tale motivazione, non superando la soglia del cd. minimocostituzionale, è meramente apparente (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830-01), non veicolando alcun supporto giustificativo delladecisione.6.

Un tanto impone l’accoglimento del terzo motivo in disamina, conconseguente assorbimento di tutti gli altri, siccome volti ad aggredire lasentenza impugnata, in subordine, sotto plurimi profili di illegittimitàrelativi al cd. merito cassatorio (denunciando: il quarto, in subordine,omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., avendo la CTR omesso di esaminare il fatto storico costituito dalmancato pagamento di una fattura, tra quelle oggetto della ripresa atassazione, spiccata da Farmaticos; il quinto, in ulteriore subordine,violazione dell’art. 87 tuir nel testo “ratione temporis” vigente, avendo laCTR ritenuto la natura esterovestita di Farmaticos ai sensi dell’art. 73 tuirnel testo novellato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 invece temporalmenteinapplicabile; il sesto, in ulteriore subordine, violazione dell’art. 37,comma 3, DPR n. 600 del 1973, degli artt. 87 e 127-bis tuir nel testo“ratione temporis vigente” e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., avendo laCTR errato nell’imputare direttamente al contribuente i redditi dinel testo “ratione temporis” vigente, avendo la CTR ritenuto legittimo ilribaltamento sul contribuente, in quanto socio occulto, del reddito diviolazione degli artt. 95 e 52 tuir nel testo “ratione temporis” vigente,avendo la CTR omesso, in ogni caso, di considerare i costi di produzione).In definitiva, l’accoglimento del terzo motivo comporta che la sentenzaimpugnata vada cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado.Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026 P.Q.MIn accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due edassorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 7 maggio 2026.Il Consigliere relatoreAndrea Antonio SalemmeIl PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo-Sez.dist. di Pescaran. 726/2018 depositata il 05/07/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamandosi alla requisitoria già depositata,Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026chiede respingersi i primi due motivi di ricorso, accogliersi il terzo, ilquarto, il quinto ed il sesto, assorbiti i restanti due.Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che insiste perl’accoglimento del ricorso.1. In data 25 giugno 2014, MARINELLI Vincenzo – nella qualità disocio ed amministratore occulto della società di diritto portoghesepartecipata al 51% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al 49% da [OSCURATO:SOCIETA]., queste ultime entrambe direttamente riconducibili allafamiglia Marinelli, in quanto a loro volta partecipate dal predetto MarinelliVincenzo e dalle figlie: Silvia, amministratrice di Farmaticos, e Cristiana –era attinto da avviso di accertamento con il quale l’Ufficio di Pescaradell’Agenzia delle entrate accertava maggior imponibile ai fini dell’IRPEFper l'anno 2006, “determinato in virtù del combinato disposto degli artt.14, comma 4, della L. n. 537/93 e 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73”,con pretesa di maggiori IRPEF ed addizionali, oltre interessi e sanzioni.L’Ufficio contestava la sussistenza di un'interposizione tra Farmaticos, dauna parte, e [OSCURATO:PERSONA] e Silvia, dall’altra, ritenuti soci edamministratori "occulti", e, per l'effetto, imputava direttamente “proquota” a questi ultimi, assoggettati ciascuno ad autonomo accertamento, iricavi ritratti dalla società.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso presso la Commissione TributariaProvinciale di Pescara per i seguenti motivi: nullità dell’avviso perchéemesso oltre i termini di decadenza; infondatezza della pretesa perassenza di proventi illeciti; infondata applicazione dell'art. 37 e 37-bis DPRn. 600 del 1973.Nel contraddittorio dell’Ufficio, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendoche l’A.F. non potesse fruire del cd. raddoppio dei termini perNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’accertamento, poiché aveva proceduto al recupero di somme non oggettodi denuncia, e che comunque non emergesse la provadell’esterovestizione, peraltro contraddittoriamente contestata in unoall’interposizione fittizia.3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, nel contraddittorio del Marinelli, con la sentenzaepigrafata, alla stregua, per sommi capi, della seguente motivazione:- Non sussiste la denunciata violazione della “disciplina sul raddoppiodei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una ‘notitiacriminis’ di natura fiscale”. Infatti, “rileva l'astratta configurabilità diun'ipotesi di reato e l'intervenuta prescrizione del reato non è di per séstessa d’impedimento all'applicazione del termine raddoppiato perl'accertamento”;- Nel merito, “quanto alle operazioni effettuate in ‘estero-vestizione’”,“secondo l’orientamento manifestato dall’Agenzia delle entrate, la provacontraria, utile a vincere la presunzione di esterovestizione in presenzadelle condizioni indicate dalla norma, può essere prodotta dal contribuentesoltanto in sede di controllo (presumibilmente nell'ambito delcontraddittorio con l'ufficio fiscale) mentre rimane preclusa la possibilità diadire i vari strumenti di ‘ruling’ previsti dall'ordinamento”. Inoltre, “nellacircolare 4.8.2006, n. 28/E”, è stato “precisato che la norma”, ossia l’art.73 tuir, “si rende applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggettiresidenti controllanti e controllati si interpongono più ‘sub-holding’ estere;la presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamentecontrolla una società italiana renderà infatti operativa la presunzioneanche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superioredella catena societaria”. “La circolare ha inoltre precisato che, al di là delledisposizioni contenute nell’articolo 73 del Tuir, l’Amministrazione potrebbe‘dedurre’ ulteriori ipotesi di estero-vestizione societaria (evidentementenon assistite dall'inversione dell'onere probatorio) e che, sotto il profiloNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026degli effetti, al soggetto ‘italianizzato’ competono tutti gli obblighistrumentali e sostanziali che l'ordinamento prevede per le società e glienti residenti”.4. Proponeva ricorso per cassazione il Marinelli con otto motivi,insistito con memoria telematica; l’Agenzia restava intimata.5. Giusta requisitoria addì 31 marzo 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA] quarto, il quinto ed il sesto, assorbiti i restanti due.All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il medesimorappresentante del Pubblico Ministero si richiama alla requisitoria giàdepositata, concludendo in conformità; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilMarinelli insiste per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi – in quanto relativi alla pretesa violazione deltermine per l'accertamento - possono – come del resto proposto in ricorso“sub” lett. a) – essere enunciati congiuntamente.2. Con il primo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fattodecisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Denunzia inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.2.1. La CTR avrebbe omesso di esaminare “l'estensione soggettiva delraddoppio dei termini per l'accertamento sulla persona fisica del sig.[OSCURATO:PERSONA] per un reato contestato invece sin dalle indagini ad undiverso soggetto (ossia la società portoghese [OSCURATO:PERSONA])”. A fronte diciò, il Marinelli “non è stato destinatario di alcuna accusa di caratterepenale, come è del resto confermato dal fatto che gli importi di cuiall'accertamento impugnato sono largamente inferiori a quelli necessari afar emergere il reato di dichiarazione infedele”; inoltre manca un rapportopartecipativo del Marinelli in Farmaticos, siccome partecipata da ParadisoResidence e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/20263. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 43 terzo comma del D.P.R. 600/1973, nel testo ‘ratione temporis’vigente, nella parte in cui prevede il termine raddoppiato di decadenza perl'esercizio dell'azione accertativa, in relazione all'art. 360 primo comma n.3) c.p.c.”.3.1. Il G.T. deve vagliare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo didenuncia; nella specie, al contrario, l’appello è stato accolto solo sullabase della ritenuta equivalenza tra denuncia ed informativa di reato, conautomatica operatività del raddoppio.4. Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.4.1. Sono inammissibili perché, in difetto di precisione edautosufficienza, non riproducono gli atti del procedimento amministrativoed in particolare l’avviso di accertamento, così non consentendo ilmateriale apprezzamento delle censure.Il primo è altresì inammissibile perché non enuclea, neppuregraficamente, alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo di cui laCTR avrebbe omesso l’esame, dolendosi, invece, della mera omessacondivisione di una tesi difensiva.4.2. Come anticipato, i motivi sono, altresì, infondati.Vi si sostiene che – poiché (come affermato nelle controdeduzioni inappello, riportate a p. 12 del ricorso per cassazione) “all’automaticaequiparazione ed estensione dell’imputazione contestata alla Farmaticos alsignor [OSCURATO:PERSONA] quale ‘socio occulto’ della medesima osta l’art.27 Cost.” – non potrebbe operare la disciplina del raddoppio dei termini.4.3. Tale tesi, pur pregevole, non è condivisibile.Occorre principiare da C. cost. n. 247 del 2011, a termini della quale “itermini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ diquelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziariaprocedente, in presenza di ‘eventi peculiari ed eccezionali’. Al contrario, itermini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge,Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva(allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributariprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazionefinanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano suquelli ‘brevi’ di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operanoautonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendereobbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000[…]. I termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57operano […] in presenza di violazioni tributarie perle quali v’è obbligo didenuncia. È, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservatoal punto 3.1, possa insorgere anche dopo il decorso del termine ‘breve’ opossa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo lasussistenza dell’obbligo”.L’insegnamento della Corte costituzionale – a tenor del quale quel checonta è il puro e semplice obbligo di denuncia in riferimento all’astrattaemersione degli estremi di reati tributari (posto che competente aconoscere delle relative vicende è solamente l’autorità giudiziaria penale,secondo le regole proprie del diritto penale) – trova pedissequadeclinazione nella giurisprudenza di legittimità.Invero, in tema di raddoppio dei termini, di cui agli artt. 43, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 “rationetemporis” vigenti, questa Suprema Corte costantemente afferma che esso– valido per le riprese riguardanti l’IRPEF, l’IRPEG o l’IRES e l’IVA – riposasulla “sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, aprescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostantel'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevandosolo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario” (Cass. n.Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/202627250 del 2022). Ciò equivale a dire che il raddoppio presuppone“l’insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dald.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, comechiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011” (Cass. n. 24576del 2022, in una fattispecie in cui la S.C. ha accolto in parte il ricorso delcontribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso ilraddoppio dei termini derivante dalla contestazione di alcuni deimenzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche perl'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali). Ancora piùin dettaglio, rilevante è “unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensidell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, enon anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost.nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci ilsuperamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato ilcui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del2020).Di conseguenza, s’è affermato che “il raddoppio dei termini didecadenza per l'esercizio del potere di accertamento tributario neiconfronti di una società dotata di personalità giuridica non è impeditodall'intervenuta assoluzione in sede penale del suo legale rappresentantedall'accusa di aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del2000, in quanto, ai fini del prolungamento dei detti termini, occorreconsiderare esclusivamente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato,non rilevando né l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblicoministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né la successiva emanazione di unasentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, attesoanche il regime di ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimentotributario” (Cass. n. 28616 del 2018).Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026Inoltre, “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 perl'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art.37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del2006, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualitàd'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla naturaretroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni datadalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanzache, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla datadell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente(protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumonocommesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzatodall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.” (Cass. n. 27629 del 2018).In ultima analisi, questa S.C. è ferma nel ritenere che il raddoppio deitermini consegua al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo didenuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentementedall'effettiva presentazione della stessa, dall'accertamento penale del fattodi reato ed “a fortiori” dall’effettivo esercizio dell’azione penale (cfr., dault., Cass. n. 600 del 2025).Quanto, poi, alla ‘stratificazione temporale’ della disciplina delraddoppio dei termini, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (apartire da Cass. n. 16728 del 2016), è costantemente orientata nel sensoche “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEFe 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile‘ratione temporis’, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato chefacciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche sequesta sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che,con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedentiNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidanole modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effettidegli avvisi già notificati”. Ancora, nel medesimo senso, si ribadisce che itermini “sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questasia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modificheintrodotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto,peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie nonricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - nonoggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisinotificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processiverbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015” (tra le numerose altre, Cass. n.26037 del 2016).4.4. Tornando al caso di specie, la CTR si è attenuta ai superioriprincipi.4.5. In presenza di un’ipotesi di emissione di fatture per operazioniinesistenti, pacificamente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 74 del2000, che vedeva coinvolta Farmaticos, giusta informativa della Guardia diapertura di un procedimento penale, correttamente essa ha ritenuto ilraddoppio dei termini, a prescindere dalla mancata formalizzazionedell’avviso di conclusioni delle indagini a carico del Marinelli. Invero, allastregua di quanto ripetutamente visto, è l’emersione in sé di un fattoNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026astrattamente qualificabile come reato a determinare il raddoppio,essendo riservato solo all’A.G. penale, e, segnatamente, in prima battuta,al P.M. (salvo il controllo del G.I.P.), ogni apprezzamento del fatto stesso,in relazione, oltreché ai suoi elementi costitutivi, alla sua ascrivibilitàsoggettiva.4.6. Nella medesima ottica, peraltro, in ambito finitimo a quello per cuisi procede, relativo alla presunzione di distribuzione di utili extracontabiliai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa (qual è indefinitiva Farmaticos), questa S.C. recentemente ha già avuto modo diaffermare che l’accertamento nei confronti della società, costituendo unindispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confrontidei soci in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifichepromanano, implica che il raddoppio dei termini applicabile all’una siestende anche ai secondi, per i quali l’accertamento consegueautomaticamente in base alla suddetta presunzione (Cass. n. 32907 del2025).4.6.1. Ora, se ciò è a valere in ipotesi di distribuzione di utiliextracontabili, non può non valere anche nel caso, di cui si discute nelpresente giudizio, di attribuzione diretta (secondo la tesi risultantedall’avviso) del maggior reddito societario ai soci occulti italiani di societàesterovestita, parimenti a ristretta base partecipativa, in funzione dellafittizietà dello schermo societario: ricorre infatti l’identica “ratio”dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci.4.7. D’altronde, pur a voler prescindere da quanto precede, non puòtrascurarsi che il Marinelli – nella tesi agenziale – rivestiva il ruolo,oltreché di socio, anche di amministratore occulto di Farmaticos: sicché,sul piano, che ne occupa, dell’astratta configurabilità del fatto, l’emissionedi fatture per operazioni inesistenti, differentemente da quanto sostenutonei motivi, comunque lo coinvolge per il materiale esercizio (siccomeNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026prospettato dall’Agenzia) di poteri amministrativi, eventualmente inconcorso con il legale rappresentante.4.8. Fermo quanto sopra, mette conto per completezza solo diaggiungere che l’eventuale – ma indimostrata – estinzione dei reati perprescrizione non viene in conto, spettando, nuovamente, solo all’A.G.penale, in ipotesi, rilevarla.Sotto altro profilo, del tutto priva di autosufficienza è l’affermazionedel mancato superamento della soglia di punibilità.5. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/92; motivazioneapparente, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.”.5.1. Sui motivi condivisi dalla CTP e riproposti dal contribuente in sededi controdeduzioni in appello, riguardanti il merito delle contestazionimosse al medesimo, la motivazione della sentenza impugnata èquantomeno apparente.5.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata (dinanziriprodotta nella parte rilevante) per verificare come la stessa esibisca unamotivazione solo graficamente esistente, ma in realtà vuota, priva diqualsiasi collegamento con la vicenda sostanziale riguardante le ripreserassegnate in avviso e quindi totalmente avulsa rispetto sia allaricostruzione operata nell’avviso stesso sia, di riflesso, alle deduzionidifensivamente spiegate in contrario dal contribuente.In particolare, la sentenza impugnata – che di per sé non accennaminimamente all’avviso ed alle risultanze istruttorie, per l’effetto nonaffatto esaminati e men che meno valutati, e scivola nell’incomprensibilitàladdove accenna alla pretesa preclusione della “possibilità di adire i varistrumenti di ‘ruling’”, inconferentemente richiamando enunciati di unacircolare dell’A.E. – si limita ad asserire la ricorrenza nella specie diun’ipotesi di esterovestizione, senza tuttavia dare minimamente contoNumero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026delle ragioni anzitutto di fatto e poi di diritto a fondamento di siffattogiudizio.Una tale motivazione, non superando la soglia del cd. minimocostituzionale, è meramente apparente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830-01), non veicolando alcun supporto giustificativo delladecisione.6. Un tanto impone l’accoglimento del terzo motivo in disamina, conconseguente assorbimento di tutti gli altri, siccome volti ad aggredire lasentenza impugnata, in subordine, sotto plurimi profili di illegittimitàrelativi al cd. merito cassatorio (denunciando: il quarto, in subordine,omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., avendo la CTR omesso di esaminare il fatto storico costituito dalmancato pagamento di una fattura, tra quelle oggetto della ripresa atassazione, spiccata da Farmaticos; il quinto, in ulteriore subordine,violazione dell’art. 87 tuir nel testo “ratione temporis” vigente, avendo laCTR ritenuto la natura esterovestita di Farmaticos ai sensi dell’art. 73 tuirnel testo novellato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 invece temporalmenteinapplicabile; il sesto, in ulteriore subordine, violazione dell’art. 37,comma 3, DPR n. 600 del 1973, degli artt. 87 e 127-bis tuir nel testo“ratione temporis vigente” e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., avendo laCTR errato nell’imputare direttamente al contribuente i redditi dinel testo “ratione temporis” vigente, avendo la CTR ritenuto legittimo ilribaltamento sul contribuente, in quanto socio occulto, del reddito diviolazione degli artt. 95 e 52 tuir nel testo “ratione temporis” vigente,avendo la CTR omesso, in ogni caso, di considerare i costi di produzione).In definitiva, l’accoglimento del terzo motivo comporta che la sentenzaimpugnata vada cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado.Numero registro generale 9584/2019Numero sezionale 277/2026Numero di raccolta generale 15639/2026Data pubblicazione 21/05/2026 P.Q.MIn accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due edassorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 7 maggio 2026.Il Consigliere relatoreAndrea Antonio SalemmeIl PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 15639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris