CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15105/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via dei Dardanelli, n. 46 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2680/2019, pubblicata in data 3 dicembre 2019; 6LS>3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], negando di avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 735/2011, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti su istanza della Marella s.r.I., propose querela di falso in via principale al fine di sentir accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 3030 del 5 maggio 2011 della raccomandata postale n. 76403539573-7, contenente la comunicazione di deposito del plico presso la casa comunale, chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni. Dedusse che era venuta casualmente a conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare, azionata in forza del decreto ingiuntivo che si assumeva essere stato notificato in data 5 maggio 2011. Dedusse che la sottoscrizione sulla ricevuta di ritorno del plico postale contenente il decreto ingiuntivo era stata apposta da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'attrice, sebbene egli fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non convivente con la destinataria, né autorizzato alla ricezione degli atti, e che il plico non le era stato mai recapitato perché il padre, dopo avere erroneamente sottoscritto l'avviso di ricevimento, ravvedutosi dello scambio di persona, lo aveva restituito all'agente postale. Con sentenza n. 4346/2017, il Tribunale di Catania, all'esito della costituzione della Marella s.r.I., dichiarò inammissibile, per difetto di interesse, la querela di falso e avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. 2. La Corte d'appello di Catania, respinte le richieste istruttorie, ha rigettato l'impugnazione, rilevando che, anche a voler prendere in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, la notificazione del decreto ingiuntivo doveva ritenersi affetta da nullità e non da inesistenza, di talché, in difetto di proposizione di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, questo doveva ritenersi ormai passato in giudicato. La definitività del decreto ingiuntivo privava di interesse la parte a proporre querela di falso, in quanto dal suo eventuale accoglimento la stessa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio. 3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e lamenta che la motivazione della sentenza gravata sarebbe insufficiente e contraddittoria per avere genericamente affermato la nullità della notificazione, e non anche la sua inesistenza, benché fosse stata contestata l'avvenuta consegna del plico contenente il decreto ingiuntivo, falsamente attestata dall'addetto al recapito, considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere apposto la firma sull'avviso di ricevimento, resosi conto di non essere l'effettivo destinatario del plico, aveva provveduto a restituirlo al medesimo agente postale, che aveva, tuttavia, omesso di attestare l'errata sottoscrizione. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., sez. U, 07/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture». La sanzione della nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053, cit.), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decídendí» (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata).Deve, peraltro, rammentarsi che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). 1.3. La motivazione della sentenza in questa sede impugnata, rispetto alla prospettata questione della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si concentra sull'affermazione che, anche laddove si volesse ritenere rispondente al vero la ricostruzione della vicenda fattuale operata dalla ricorrente, che poggia sulla avvenuta apposizione della firma per ricezione sull'avviso di ricevimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e sulla successiva restituzione del plico all'agente postale, tale svolgimento dei fatti non potrebbe in ogni caso comportare inesistenza della notifica, ma soltanto la nullità della notificazione medesima. E ciò in ossequio al principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui «la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione» (Cass., sez. 2, 08/05/2019, n. 12091; Cass., sez. 2, 05/06/2018, n. 14361). Non può, quindi, dirsi sussistente la denunciata violazione dell'art.132 cod. proc. civ., poiché l'iter logico seguito dalla Corte territoriale, condivisibile o meno, è infatti del tutto percepibile e chiaro, né le argomentazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ai sensi della disposizione normativa evocata in rubrica. 1.4. Piuttosto, le deduzioni svolte dalla ricorrente a supporto della eccepita inesistenza della notificazione si infrangono sui principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di non configurabilità dell'inesistenza di una notifica (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916), a mente della quale: «l'inesistenza della notificazione ... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». 1.5. La parte ricorrente, nella memoria illustrativa, rimarcando che si verte in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, richiama a supporto della tesi difensiva la sentenza di questa Corte n. 28573 del 18 ottobre 2021, ma tale precedente, se correttamente letto nel suo effettivo tenore testuale, è del tutto conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite sopra riportati. Invero, con la sentenza invocata dalla parte ricorrente questa Corte, pronunciandosi in controversia insorta tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Curatela di una società per azioni, nella quale la prima aveva censurato la mancata declaratoria di inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo lamentando l'inosservanza delle formalità previste dal Trattato sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa del Brasile, ha ritenuto che la notificazione dell'atto giudiziario dovesse considerarsi meramente tentata dalla società poi fallita, ma non già compita, o, in altri termini, omessa e, pertanto, giuridicamente inesistente, esorbitando completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, come conformato dalla predetta convenzione internazionale, in difetto dell'elemento costitutivo essenziale della consegna dell'atto al destinatario. 2. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 645, 650, 615, 617 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova che, se fosse stata valutata secondo criteri di razionalità logica, avrebbe portato al riconoscimento dell'inesistenza della notificazione e ad una diversa ricostruzione della quaestío factí, con conseguente riconoscimento dell'interesse ad agire. 2.1. La censura è infondata. 2.2. Rilevato che il vizio denunciato dalla ricorrente comporta la mera nullità, e non l'inesistenza, della notificazione, essendo comunque presenti elementi sufficienti ad integrare un atto di tale tipo, la Corte d'appello ha correttamente ribadito che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere eccepita dall'intimata solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità aveva impedito alla ricorrente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche con l'opposizione di cui agli art. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., sez. 3, 02/04/2009, n. 8011; Cass., sez. 2, 06/02/1998, n. 1202; Cass., sez. 3, 01/02/1995, n. 7694; Cass., sez. 1, 07/12/2012, n. 22261). Infatti, i vizi di nullità del decreto ingiuntivo non fatti valere con l'opposizione, eventualmente tardiva, al medesimo decreto non possono più essere fatti valere neppure con l'opposizione all'esecuzione, in quanto il decreto ingiuntivo acquista l'autorità di cosa giudicata; solo qualora risulti la radicale inesistenza della notificazione, deve riconoscersi all'intimato la possibilità di agire direttamente per conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. o di opporsi alla esecuzione intrapresa in forza del decreto ingiuntivo con i rimedi di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Le ragioni della diversa disciplina delle due ipotesi devono essere rinvenute nel fatto che la notificazione esistente, anche se nulla o irregolare, è comunque indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude conseguentemente la presunzione di abbandono del titolo (Cass., sez. 3, 01/09/2000, n. 11498; Cass., sez. 1, 31/10/2007, n. 22959; Cass., sez. 3, 23/08/2011, n. 17478; Cass., sez. L, 21/01/2019, n. 1509): il che comporta che il debitore, se vuole evitare la sanatoria per acquiescenza del vizio non comportante inesistenza, deve proporre opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. oppure opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. 2.3. In difetto di proposizione, nel caso in esame, di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass., sez. 3, 24/03/2006, n. 6628), priva di interesse la parte ricorrente a proporre la querela di falso volta a far accertare la non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, essendo ormai il decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, è legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (Cass., sez. 1, 03/08/2017, n. 19413). La sentenza impugnata ha fatto, dunque, buon governo delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica del motivo d'impugnazione, considerato che l'inammissibilità della querela di falso, per difetto di interesse, è diretta conseguenza dell'accertata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e della sua esclusiva rilevanza ove questo fosse stato anche solo tardivamente opposto. 3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata al secondo, deducendo «omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.», la ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere ritenuto che il plico contenente il decreto ingiuntivo fosse stato consegnato al padre per giustificare l'affermazione che la relativa notifica fosse semplicemente affetta da nullità e di avere trascurato di considerare alcuni fatti storici decisivi. Evidenzia, al riguardo, che, oltre ad avere articolato una prova per testi sulle circostanze allegate in giudizio, aveva anche prodotto documentazione comprovante la mancata consegna della raccomandata postale, ma che la Corte d'appello di tali mezzi istruttori non aveva fatto menzione in sentenza, in tal modo incorrendo nel vizio di omesso esame. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. In primo luogo, la censura risulta inosservante del principio di autosufficienza, in forza del quale le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito non possono limitarsi a richiamarli, ma devono riprodurli nel testo del ricorso per cassazione, nonché indicare l'esatta ubicazione degli stessi all'interno del fascicolo di merito e di quello di legittimità (Cass., sez. L, 07/10/2013, n. 22789), onere che non risulta assolto dalla odierna ricorrente. 3.2. In secondo luogo, per le ragioni già esposte con riguardo al secondo motivo, la accertata nullità, e non inesistenza, della notificazione del decreto esclude sia la decisività delle circostanze di fatto, ritrascritte in ricorso, su cui verte la prova per testi articolata nel giudizio di merito, sia la rilevanza della documentazione richiamata a fondamento del motivo di ricorso; ed in particolare dell'attestazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Antonio del 10 novembre 2017. 4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte