Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18523/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' in subordine per il rigetto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] foro [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1 9 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dei medesimo Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 commi 1 , 2 , 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi degli artt. 61 bis cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen. (capo 1) e ad alcuni reati fine di cui agli art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 2, 8, 10, 11 e 16).

Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, che aveva portato alla luce l'esistenza nel territorio interessato di un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 dpr 309/90 e in particolare al reperimento e all'acquisto all'estero, alla importazione e al trasporto in Italia attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA] la complicità di portuali infedeli, nonché alla commercializzazione, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il materiale investigativo su cui si è fondata la misura è costituito, oltre che dalle intercettazioni, dai risultati dei tabulati telefonici e della geolocalizzazione, dalle riprese video e dall'attività di riscontro della polizia giudiziaria, per gran parte da comunicazioni intercorse tra gli indagati attraverso il sistema [OSCURATO:PERSONA] acquisite dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emissione di specifici Ordini di [OSCURATO:PERSONA] versarti in atti, il primo dei quali datato 13 aprile 2021, con cui è stata chiesta all'autorità giudiziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate nel relativo server e ritenute pienamente utilizzabili dal Tribunale del riesame .

2. Avverso l'indicata ordinanza Bagnoli ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione della legge penale e della legge processuale ed il vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta diversi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata.

In particolare: a) l'ordinanza sarebbe affetta da nullità originaria e derivata per lesione del diritto di difesa in quanto:- prima che fosse stata fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame il difensore aveva richiesto all'ufficio di Procura il deposito "di ogni provvedimento o documento afferente l'originario atto (attività di indagine, operazione tecnica, rinvenimento casuale, trasmissione plichi anonimi) da cui siano acquisiti i risultati probatori" ovvero messaggi di testo scambiati mediante l'utilizzo della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] e connessa identificazione e associazione di pin, codici imei, utenze e alias; - l'udienza di riesame era stata fissata prima che la procura evadesse detta richiesta, sicché su istanza di difensore era stata differita al 17 novembre 2022; in data 14 novembre la Procura aveva comunicato che la documentazione inerente i provvedimenti dell'autorità francese cui si fa riferimento nell'istanza erano stati depositati.

L'ordinanza genetica doveva ritenersi affetta da nullità in quanto il Gip non avrebbe operato la doverosa verifica inerente la legittimità o addirittura la liceità delle modalità di acquisizione delle chat poste a supporto della richiesta cautelare, secondo il dictum della sentenza sez. 4 del 15/07/2022, Lori.

Inoltre, poiché gli atti erano stati trasmessi solo tre giorni prima rispetto alla data dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, doveva trovare applicazione il principio per cui costituisce causale di nullità dell'ordinanza di applicazione della misura il rifiuto o ingiustificato ritardo dei PM nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o riprese audiovisive utilizzate, sempre che il difensore dimostri di essersi tempestivamente attivato per la richiesta e l'esame del materiale anche richiedendo il rinvio dell'udienza ( sez 2 n. 54721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); b) il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla censura per cui i provvedimenti autorizzativi dell'autorità francese erano stati tradotti ma non i forma asseverata, sicché la difesa non era stata messa in grado di verificare se il linguaggio tecnico fosse stato impiegato in maniera affidabile; c) la difesa non aveva potuto conoscere i dati afferenti le circostanze di tempo, luogo e soprattutto modalità di acquisizione del risultato probatorio.

I provvedimenti autorizzativi prodotti non riguardano l'originaria attività (sia o meno di intercettazione) mediante cui l'autorità francese ha ottenuto i dati informatici, bensì solo l'attività tecnica integrativa finalizzata alla acquisizione delle chiavi di crittografia necessarie per decriptare i messaggi già ottenuti mediante la - ignota- attività già in corso; I dati acquisiti sarebbero affetti da inutilizzabilità patologica rispetto ad altra attività di captazione già in corso della quale nulla si dice.

Il richiamo contenuto nell'ordinanza alla presunzione di legittimità dell'attività svolta in territorio estero dalla polizia straniera vale per le rogatorie e non anche per la normativa istitutiva del diverso strumento dell'OIE.

L'evenienza che l'autorità giudiziaria francese abbia ottenuto la messaggistica svolgendo attività di intercettazione di flussi informatici, senza l'ausilio della omologa autorità italiana, avrebbe dovuto imporre la verifica del rispetto della procedura di cui all'art. 44 del d.lgs 21 6.2017 n. 108 che sancisce la inutilizzabilità dei risultati di attività intercettiva avente ad oggetto dispositivi che si trovino in territorio estero (rispetto all'autorità che svolge l'attività di indagine che nel caso di specie si individua in quella francese); d)se le chat rientravano nella categoria dei risultati di attività tecnica di intercettazione di flussi telematici allora dovevano essere depositate le conversazioni criptate, ovvero il dato non trattato, i verbali delle operazioni tecniche compiute, i verbali delle operazioni eseguiti in Italia e afferenti alla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità francese; e) il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 e 61 bis cod. pen. sostenendo la carenza di interesse in capo al ricorrente, ma non aveva considerato che nel caso di specie l'accoglimento della deduzione difensiva avrebbe comportato effetti sul versante della valutazione della idoneità di misura meno afflittiva atteso il carattere relativo della presunzione derivante dalla sussistenza del reato associativo, ed alla determinazione dei termini di custodia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso, in tutte le sue articolazioni, è infondato e si impone, pertanto, il rigetto.

2. Il Tribunale ha chiarito che il sistema [OSCURATO:PERSONA] consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione).

La violazione della piattaforma criptata era avvenuta da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) e il suo utilizzo si era arrestato nel marzo del 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto si era inserita l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla piattaforma criptata.

Conseguentemente il Pubblico Ministero procedente, a partire dal 13 aprile, aveva tramite O.E.I. rivolti all'[OSCURATO:PERSONA] francese richiesto la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server.

Il Tribunale, in replica alla censura relativa alla inutilizzabilità della messaggistica acquisita tramite 0.E.I dedotta in sede di riesame ha rilevato che: - la Procura di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'emissione di specifici 0.E.I., tutti versati in atti, ha richiesto all'autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni già avvenute e conservate nel server ed a seguito di tale richiesta l'autorità francese ha trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico pin oggetto di richiesta e in atti risulta versata la copia dei predetti file; - la messaggistica non è stata acquisita attraverso operazioni di intercettazione di comunicazioni telematiche, ma attraverso la richiesta ad uno stato estero, la Francia, con 0.E.I di trasmettere previa decriptazione messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati preso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica, acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese; l'ordine europeo di indagine ha ad oggetto l'estrazione di dati ( foto, chat, audio, video) presenti all'interno del data base Sky ECC inerenti i codici imei di dispositivi indicati e non già attività di captazione del flusso di comunicazioni, tanto che nel modulo prestampato inviato alle autorità francesi non risulta compilata la sezione "H7" riservata alla intercettazione di telecomunicazione", né la sezione "H5" relativa ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale; nell'ordinamento giuridico francese si distinguono due diversi mezzi di ricerca della prova informatica: a) l'intercettazione della corrispondenza inviata mediante comunicazioni elettroniche prevista dagli artt. 100 e ss del codice di procedura penale (equivalente della disciplina dettata dall'art. 266 bis e ss del nostro codice di rito); b) l'installazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici già formati e memorizzati all'interno di un dispositivo elettronico ai sensi degli artt. 706-102-1 e ss del codice di procedura penale francese: nel nostro caso da! 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1) sono stati autorizzati l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati informatici presenti all'interno del sistema [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 706-102- 1 e ss del codice di rito francese, ovvero utilizzando un mezzo di ricerca della prova speciale (dotato di regolamentazione autonoma rispetto all'attività di intercettazione in quanto strutturalmente diverso da questa) esclusivamente finalizzato ad acquisire il dato informatico; - il mezzo di prova in argomento deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in tale ultimo caso, del legittimo titolare.

Il consenso nel caso di specie sussisteva, dovendosi intendere legittimo titolare chi abbia il possesso del dato tale da garantirgli un livello di autonomia che consenta di accedere in modo autonomo ad esso anche al di fuori della diretta vigilanza della persona che abbia sul dato un potere maggiore ovvero il gestore del server: legittimo titolare è dunque l'autorità giudiziaria francese che di quei dati poteva giuridicamente disporre in quanto aveva sottoposto a sequestro il server in cui i dati erano archiviati; - devono trovare applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità dei canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del paese richiedente che disciplinano il processo. - il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915/2022, Lori è inconferente in quanto in quel caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]) era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. -l'algoritmo che consente di rendere criptati i messaggi, intellegibili solo attraverso la decriptazione, non altera in alcun modo il contenuto del dato: in assenza di algoritmo necessario alla decodificazione, è impossibile ottenere un testo con contenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi al più avere una sequenza alfanumerica o simbolica priva di alcun senso analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate.

3. Quanto alla omessa trasmissione di atti a sostegno della domanda cautelare le doglianze difensive sono manifestamente infondate.

Si è già chiarito, infatti, che, in tema di misure cautelari, il Pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari, prima, e del tribunale del riesame, dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi (sez. 4, n. 53168 del 5/10/2017, Brahja, Rv. 271682, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del giudice della cautela che aveva fondato l'identificazione dell'indagato sulle risultanze dell'attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria trasfuse nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di fermo, in assenza delle annotazioni di servizio e dei verbali relativi alle attività di osservazione ed appostamento).

Né ha l'obbligo di mettere a disposizione di quelle AA.GG. gli atti di indagine nella loro integralità (sez. 2, n. 43445 del 2/7/2013, Savarese, Rv. 257662; sez. 6, n. 18448 del 8/4/2016, Provenzano, Rv. 266928, in cui il principio è stato ripreso per affermare la utilizzabilità, per esempio, di una conversazione intercettata il cui contenuto sia riportato per stralci in una informativa redatta dalla polizia giudiziaria; sez. 1, n. 15895 del 9/1/2015, Riccio, Rv. 263107, in cui il S.C. ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.; sez. 6, n. 22570 dei 11/4/2017, Cassese, Rv. 270036; sez. 6, n. 41468 del 12/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370).

Nel caso di specie il Tribunale ha dato atto che agli atti del procedimento era presente tutta la documentazione (comprensiva dei file di interesse) trasmessa dall'autorità francese in risposta ai singoli ordini di indagine europei e che in data 4/11/2022 e quindi in tempo utile per consentire efficace esplicazione del diritto di difesa il PM aveva depositato i provvedimenti genetici mediante i quali l'autorità giudiziaria francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi Sky ECC.

Ne consegue che, anche alla luce degli orientamenti su indicati, l'ordinanza genetica non è affetta da nullità alcuna e anche davanti al Tribunale del Riesame il ricorrente ha avuto piena ostensione di tutti gli atti richiesti. 4 Quanto alla utilizzabilità della messaggistica acquisita tramite 0.E.I., il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, così come supra riportato, appare rispettoso dei principi di diritto che governano la materia della cooperazione internazionale.

Si deve, innanzitutto, premettere che il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Si tratta di strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19; CGUE 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40].

La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'ad, 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione).

Il pubblico ministero, con gli 0.E.1 in esame, ha chiesto la trasmissione di documentazione già acquisita dall'autorità estera nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese.

L'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi alio Stato di emissione: nella specie, come detto, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribunal iudiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese.

L'Autorità francese, dunque, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese.

La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova.

Il precedente sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso ha ritenuto applicabile l'art.234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento.

Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente.

Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma.

Infine il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata), invocata a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese, è inconferente, in quanto il caso ivi trattato è diverso da quello in esame.

In quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di [OSCURATO:PERSONA] con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente.

Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.».

Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, tutto il materiale ricevuto dall'autorità francese era stato versato in atti.

La censura deve essere respinta anche nella parte in cui sembra dolersi della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G francese.

L'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi, (o anche l'intercettazione di dati telematici in transito) permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante l' impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario.

L'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità deil'algoritmo attraverso cui si trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo: , ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data).

Corretto è anche il richiamo operato nell'ordinanza impugnata al principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, 10 giTh Pizzata, Rv. 243796; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457).

5. Infine, anche il motivo relativo alla mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla contestata sussistenza della circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 e 61 bis cod. pen. è infondato.

In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).

Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269).

Nel caso di specie a Bagnoli è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quale vige, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare.

Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione delle circostanza aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 6..

Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' in subordine per il rigetto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] foro [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 9 novembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dei medesimo Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 commi 1 , 2 , 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi degli artt. 61 bis cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen. (capo 1) e ad alcuni reati fine di cui agli art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 2, 8, 10, 11 e 16). Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, che aveva portato alla luce l'esistenza nel territorio interessato di un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 dpr 309/90 e in particolare al reperimento e all'acquisto all'estero, alla importazione e al trasporto in Italia attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA] la complicità di portuali infedeli, nonché alla commercializzazione, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il materiale investigativo su cui si è fondata la misura è costituito, oltre che dalle intercettazioni, dai risultati dei tabulati telefonici e della geolocalizzazione, dalle riprese video e dall'attività di riscontro della polizia giudiziaria, per gran parte da comunicazioni intercorse tra gli indagati attraverso il sistema [OSCURATO:PERSONA] acquisite dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] tramite l'emissione di specifici Ordini di [OSCURATO:PERSONA] versarti in atti, il primo dei quali datato 13 aprile 2021, con cui è stata chiesta all'autorità giudiziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate nel relativo server e ritenute pienamente utilizzabili dal Tribunale del riesame . 2. Avverso l'indicata ordinanza Bagnoli ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione della legge penale e della legge processuale ed il vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta diversi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata. In particolare: a) l'ordinanza sarebbe affetta da nullità originaria e derivata per lesione del diritto di difesa in quanto:- prima che fosse stata fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame il difensore aveva richiesto all'ufficio di Procura il deposito "di ogni provvedimento o documento afferente l'originario atto (attività di indagine, operazione tecnica, rinvenimento casuale, trasmissione plichi anonimi) da cui siano acquisiti i risultati probatori" ovvero messaggi di testo scambiati mediante l'utilizzo della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] e connessa identificazione e associazione di pin, codici imei, utenze e alias; - l'udienza di riesame era stata fissata prima che la procura evadesse detta richiesta, sicché su istanza di difensore era stata differita al 17 novembre 2022; in data 14 novembre la Procura aveva comunicato che la documentazione inerente i provvedimenti dell'autorità francese cui si fa riferimento nell'istanza erano stati depositati. L'ordinanza genetica doveva ritenersi affetta da nullità in quanto il Gip non avrebbe operato la doverosa verifica inerente la legittimità o addirittura la liceità delle modalità di acquisizione delle chat poste a supporto della richiesta cautelare, secondo il dictum della sentenza sez. 4 del 15/07/2022, Lori. Inoltre, poiché gli atti erano stati trasmessi solo tre giorni prima rispetto alla data dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, doveva trovare applicazione il principio per cui costituisce causale di nullità dell'ordinanza di applicazione della misura il rifiuto o ingiustificato ritardo dei PM nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o riprese audiovisive utilizzate, sempre che il difensore dimostri di essersi tempestivamente attivato per la richiesta e l'esame del materiale anche richiedendo il rinvio dell'udienza ( sez 2 n. 54721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); b) il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla censura per cui i provvedimenti autorizzativi dell'autorità francese erano stati tradotti ma non i forma asseverata, sicché la difesa non era stata messa in grado di verificare se il linguaggio tecnico fosse stato impiegato in maniera affidabile; c) la difesa non aveva potuto conoscere i dati afferenti le circostanze di tempo, luogo e soprattutto modalità di acquisizione del risultato probatorio. I provvedimenti autorizzativi prodotti non riguardano l'originaria attività (sia o meno di intercettazione) mediante cui l'autorità francese ha ottenuto i dati informatici, bensì solo l'attività tecnica integrativa finalizzata alla acquisizione delle chiavi di crittografia necessarie per decriptare i messaggi già ottenuti mediante la - ignota- attività già in corso; I dati acquisiti sarebbero affetti da inutilizzabilità patologica rispetto ad altra attività di captazione già in corso della quale nulla si dice. Il richiamo contenuto nell'ordinanza alla presunzione di legittimità dell'attività svolta in territorio estero dalla polizia straniera vale per le rogatorie e non anche per la normativa istitutiva del diverso strumento dell'OIE. L'evenienza che l'autorità giudiziaria francese abbia ottenuto la messaggistica svolgendo attività di intercettazione di flussi informatici, senza l'ausilio della omologa autorità italiana, avrebbe dovuto imporre la verifica del rispetto della procedura di cui all'art. 44 del d.lgs 21 6.2017 n. 108 che sancisce la inutilizzabilità dei risultati di attività intercettiva avente ad oggetto dispositivi che si trovino in territorio estero (rispetto all'autorità che svolge l'attività di indagine che nel caso di specie si individua in quella francese); d)se le chat rientravano nella categoria dei risultati di attività tecnica di intercettazione di flussi telematici allora dovevano essere depositate le conversazioni criptate, ovvero il dato non trattato, i verbali delle operazioni tecniche compiute, i verbali delle operazioni eseguiti in Italia e afferenti alla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità francese; e) il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 e 61 bis cod. pen. sostenendo la carenza di interesse in capo al ricorrente, ma non aveva considerato che nel caso di specie l'accoglimento della deduzione difensiva avrebbe comportato effetti sul versante della valutazione della idoneità di misura meno afflittiva atteso il carattere relativo della presunzione derivante dalla sussistenza del reato associativo, ed alla determinazione dei termini di custodia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso, in tutte le sue articolazioni, è infondato e si impone, pertanto, il rigetto. 2. Il Tribunale ha chiarito che il sistema [OSCURATO:PERSONA] consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). La violazione della piattaforma criptata era avvenuta da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) e il suo utilizzo si era arrestato nel marzo del 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto si era inserita l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla piattaforma criptata. Conseguentemente il Pubblico Ministero procedente, a partire dal 13 aprile, aveva tramite O.E.I. rivolti all'[OSCURATO:PERSONA] francese richiesto la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server. Il Tribunale, in replica alla censura relativa alla inutilizzabilità della messaggistica acquisita tramite 0.E.I dedotta in sede di riesame ha rilevato che: - la Procura di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'emissione di specifici 0.E.I., tutti versati in atti, ha richiesto all'autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni già avvenute e conservate nel server ed a seguito di tale richiesta l'autorità francese ha trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico pin oggetto di richiesta e in atti risulta versata la copia dei predetti file; - la messaggistica non è stata acquisita attraverso operazioni di intercettazione di comunicazioni telematiche, ma attraverso la richiesta ad uno stato estero, la Francia, con 0.E.I di trasmettere previa decriptazione messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati preso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica, acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese; l'ordine europeo di indagine ha ad oggetto l'estrazione di dati ( foto, chat, audio, video) presenti all'interno del data base Sky ECC inerenti i codici imei di dispositivi indicati e non già attività di captazione del flusso di comunicazioni, tanto che nel modulo prestampato inviato alle autorità francesi non risulta compilata la sezione "H7" riservata alla intercettazione di telecomunicazione", né la sezione "H5" relativa ad atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale; nell'ordinamento giuridico francese si distinguono due diversi mezzi di ricerca della prova informatica: a) l'intercettazione della corrispondenza inviata mediante comunicazioni elettroniche prevista dagli artt. 100 e ss del codice di procedura penale (equivalente della disciplina dettata dall'art. 266 bis e ss del nostro codice di rito); b) l'installazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici già formati e memorizzati all'interno di un dispositivo elettronico ai sensi degli artt. 706-102-1 e ss del codice di procedura penale francese: nel nostro caso da! 17 dicembre 2020 (relativamente al server 2) e dal 24 febbraio 2021 (relativamente al server 1) sono stati autorizzati l'accesso, l'archiviazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria dei dati informatici presenti all'interno del sistema [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 706-102- 1 e ss del codice di rito francese, ovvero utilizzando un mezzo di ricerca della prova speciale (dotato di regolamentazione autonoma rispetto all'attività di intercettazione in quanto strutturalmente diverso da questa) esclusivamente finalizzato ad acquisire il dato informatico; - il mezzo di prova in argomento deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in tale ultimo caso, del legittimo titolare. Il consenso nel caso di specie sussisteva, dovendosi intendere legittimo titolare chi abbia il possesso del dato tale da garantirgli un livello di autonomia che consenta di accedere in modo autonomo ad esso anche al di fuori della diretta vigilanza della persona che abbia sul dato un potere maggiore ovvero il gestore del server: legittimo titolare è dunque l'autorità giudiziaria francese che di quei dati poteva giuridicamente disporre in quanto aveva sottoposto a sequestro il server in cui i dati erano archiviati; - devono trovare applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità dei canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del paese richiedente che disciplinano il processo. - il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915/2022, Lori è inconferente in quanto in quel caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]) era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. -l'algoritmo che consente di rendere criptati i messaggi, intellegibili solo attraverso la decriptazione, non altera in alcun modo il contenuto del dato: in assenza di algoritmo necessario alla decodificazione, è impossibile ottenere un testo con contenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi al più avere una sequenza alfanumerica o simbolica priva di alcun senso analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate. 3. Quanto alla omessa trasmissione di atti a sostegno della domanda cautelare le doglianze difensive sono manifestamente infondate. Si è già chiarito, infatti, che, in tema di misure cautelari, il Pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari, prima, e del tribunale del riesame, dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi (sez. 4, n. 53168 del 5/10/2017, Brahja, Rv. 271682, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del giudice della cautela che aveva fondato l'identificazione dell'indagato sulle risultanze dell'attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria trasfuse nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di fermo, in assenza delle annotazioni di servizio e dei verbali relativi alle attività di osservazione ed appostamento). Né ha l'obbligo di mettere a disposizione di quelle AA.GG. gli atti di indagine nella loro integralità (sez. 2, n. 43445 del 2/7/2013, Savarese, Rv. 257662; sez. 6, n. 18448 del 8/4/2016, Provenzano, Rv. 266928, in cui il principio è stato ripreso per affermare la utilizzabilità, per esempio, di una conversazione intercettata il cui contenuto sia riportato per stralci in una informativa redatta dalla polizia giudiziaria; sez. 1, n. 15895 del 9/1/2015, Riccio, Rv. 263107, in cui il S.C. ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.; sez. 6, n. 22570 dei 11/4/2017, Cassese, Rv. 270036; sez. 6, n. 41468 del 12/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370). Nel caso di specie il Tribunale ha dato atto che agli atti del procedimento era presente tutta la documentazione (comprensiva dei file di interesse) trasmessa dall'autorità francese in risposta ai singoli ordini di indagine europei e che in data 4/11/2022 e quindi in tempo utile per consentire efficace esplicazione del diritto di difesa il PM aveva depositato i provvedimenti genetici mediante i quali l'autorità giudiziaria francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi Sky ECC. Ne consegue che, anche alla luce degli orientamenti su indicati, l'ordinanza genetica non è affetta da nullità alcuna e anche davanti al Tribunale del Riesame il ricorrente ha avuto piena ostensione di tutti gli atti richiesti. 4 Quanto alla utilizzabilità della messaggistica acquisita tramite 0.E.I., il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, così come supra riportato, appare rispettoso dei principi di diritto che governano la materia della cooperazione internazionale. Si deve, innanzitutto, premettere che il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Si tratta di strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19; CGUE 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'ad, 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione). Il pubblico ministero, con gli 0.E.1 in esame, ha chiesto la trasmissione di documentazione già acquisita dall'autorità estera nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. L'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi alio Stato di emissione: nella specie, come detto, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribunal iudiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. L'Autorità francese, dunque, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova. Il precedente sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso ha ritenuto applicabile l'art.234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento. Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma. Infine il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata), invocata a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese, è inconferente, in quanto il caso ivi trattato è diverso da quello in esame. In quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di [OSCURATO:PERSONA] con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, tutto il materiale ricevuto dall'autorità francese era stato versato in atti. La censura deve essere respinta anche nella parte in cui sembra dolersi della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G francese. L'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi, (o anche l'intercettazione di dati telematici in transito) permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante l' impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. L'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità deil'algoritmo attraverso cui si trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo: , ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Corretto è anche il richiamo operato nell'ordinanza impugnata al principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, 10 giTh Pizzata, Rv. 243796; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457). 5. Infine, anche il motivo relativo alla mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla contestata sussistenza della circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 e 61 bis cod. pen. è infondato. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso di specie a Bagnoli è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quale vige, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione delle circostanza aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 6.. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la tra