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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49526/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KIPPB), nati in Tunisia il 27/11/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per dedurre vizi diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione del Rabbej lamenta, da un lato, una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata, e, dall'atro, un difetto di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata che tuttavia non si traduce nella prospettazione di alcuna illegalità della pena; anche l'impugnazione dell'Hamdi non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché contenente una generica doglianza circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KIPPB), nati in Tunisia il 27/11/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per dedurre vizi diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione del Rabbej lamenta, da un lato, una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata, e, dall'atro, un difetto di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata che tuttavia non si traduce nella prospettazione di alcuna illegalità della pena; anche l'impugnazione dell'Hamdi non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché contenente una generica doglianza circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 49526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris