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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 07798/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9404/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 6302/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], accolta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto con il quale gli era stato ingiunto pagamento di somma di denaro in favore di BMW Bank GmbH.

La Corte d’appello di Roma, adita dall’opposta, rigettò l’impugnazione.

BMW Bank GmbH ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e l’intimato resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

La ricorrente addebita alla decisione d’appello di non avere ammesso prove orali, da effettuarsi mediante rogatoria internazionale, attraverso le quali dimostrare che era intervenuta una transazione sul finanziamento concesso al Ferri per l’acquisto d’una autovettura.

Prova che, al contrario di quanto affermato dalla sentenza della Corte romana, era stata tempestivamente chiesta in primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

La doglianza è fondata.

Non trattandosi di prova nuova, la Corte locale ha malamente applicato l’art. 345 cod. proc. civ., avendo omesso di prendere in esame laprova orale richiesta dalla parte in primo grado e reiterata in appello.

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 per essere state liquidate le spese, in ragione dello scaglione di riferimento da 5.200,00 a 26.000,00 euro, in misura eccessiva, anche tenuto conto delle svolte attività, resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

Ciò posto la sentenza deve essere cassata con rinvio.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9404/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 6302/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], accolta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto con il quale gli era stato ingiunto pagamento di somma di denaro in favore di BMW Bank GmbH. La Corte d’appello di Roma, adita dall’opposta, rigettò l’impugnazione. BMW Bank GmbH ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e l’intimato resiste con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La ricorrente addebita alla decisione d’appello di non avere ammesso prove orali, da effettuarsi mediante rogatoria internazionale, attraverso le quali dimostrare che era intervenuta una transazione sul finanziamento concesso al Ferri per l’acquisto d’una autovettura. Prova che, al contrario di quanto affermato dalla sentenza della Corte romana, era stata tempestivamente chiesta in primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. La doglianza è fondata. Non trattandosi di prova nuova, la Corte locale ha malamente applicato l’art. 345 cod. proc. civ., avendo omesso di prendere in esame laprova orale richiesta dalla parte in primo grado e reiterata in appello. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 per essere state liquidate le spese, in ragione dello scaglione di riferimento da 5.200,00 a 26.000,00 euro, in misura eccessiva, anche tenuto conto delle svolte attività, resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo. Ciò posto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio
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