CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 1985
Cassazione n. 28649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ggi, Forttnfrferrigno SENTENZA (-7 sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/11/1957 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/07/1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla misura di sicurezza, con inammissibilità del ricorso nel resto, e che gli altri ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna del 23 febbraio 2022 emessa dal GUP del Tribunale di Catania, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 2), 3) e 4) di imputazione, come concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 5) e 6) di imputazione, come concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo 6) di imputazione, come concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 5) e 10) di imputazione, come concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni 3, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 1), 3) e 4) di imputazione, come concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni 5, mesi 4, giorni 20 di reclusione; con espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato al termine dell'espiazione della pena; - [OSCURATO:PERSONA] - previa assoluzione per i capi 1 e 2 - in relazione al capo 3) di imputazione, ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 6000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 3.1. In primo luogo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 599-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 129 cod. proc. pen. ed all'art. 6 CEDU. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di merito si sarebbe limitato, con riferimento al concordato in appello, ad avallare le valutazioni delle parti in merito ai gravi indizi di reato, omettendo di svolgere un autonomo controllo, sia sull'eventuale presenza delle condizioni che impongono il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia sulla correttezza della determinazione della pena concordata. 23.2. Con una seconda doglianza, la difesa lamenta vizi della motivazione circa l'incongruità del trattamento sanzionatorio concordato e l'omessa applicazione della lex mition Secondo la prospettazione difensiva, il giudice avrebbe erroneamente qualificato la condotta contestata ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, anziché ricondurla all'ipotesi di minore gravità prevista dal comma 5 della medesima disposizione. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un'unica doglianza, con cui la difesa si duole della violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 129 cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di merito si sarebbe limitato, con riferimento al concordato in appello, ad avallare le valutazioni delle parti in merito ai gravi indizi di reato, omettendo di svolgere un autonomo controllo sia sull'eventuale presenza delle condizioni che impongono il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia sulla correttezza della determinazione della pena concordata. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo, con il quale la difesa deduce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro probatorio a carico dell'imputato, lamentando, in particolare, che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare la trascrizione integrale della conversazione n. 9431 del 25 febbraio 2019 e non avrebbe adeguatamente considerato la posizione debitoria dell'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stata estinta mediante i proventi della cessione. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un'unica doglianza, con cui la difesa si duole della violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro probatorio a carico dell'imputato. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sei motivi. 7.1. In primo luogo, l'imputato deduce vizi della motivazione in relazione al raffronto tra la propria condanna e la pronuncia assolutoria emessa nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo, sostenendo che l'assoluzione di quest'ultimo avrebbe dovuto necessariamente comportare anche la propria assoluzione. 7.2. Con il secondo, il terzo e il sesto motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato, dal momento che la Corte di appello, nell'accogliere il concordato, avrebbe omesso di effettuare una verifica in ordine ai presupposti tipici dell'associazione, limitandosi a recepire la 3qualificazione giuridica affermata in primo grado, senza alcuna autonoma valutazione. 7.3. Con un quarto motivo di doglianza, si lamentano la violazione del principio di proporzionalità della pena ed il travisamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione al ruolo marginale dell'imputato ed alla gravità effettiva dei fatti contestati. 7.4. Con un quinto motivo, la difesa si duole della violazione degli artt. 8 CEDU, 3, 16, 27 e 117 Cost. in relazione all'illegittimità dell'espulsione automatica dell'imputato, la quale sarebbe stata disposta in assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla sua vita personale e sociale in Italia. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi di doglianza. 8.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen. In particolare, la Corte, pur avendo assolto l'imputato dal reato associativo, avrebbe nondimeno affermato la sua responsabilità per il reato di detenzione di cui al capo 3), senza fornire un'adeguata spiegazione in ordine alla coerenza logico-giuridica tra le due statuizioni. 8.2. Con il secondo e il terzo motivo di doglianza, la difesa denuncia vizi della motivazione nonché la violazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle intercettazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, ritenute insufficienti e prive di adeguati riscontri. Si sostiene, inoltre, che il compendio probatorio sarebbe costituito unicamente da elementi indiziari, esaminati in modo parziale e non unitario dal giudice di merito. 9. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie difensive con cui, attraverso motivi aggiunti, ribadisce quanto già dedotto in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Esaminando preliminarmente le impugnazioni degli imputati che hanno aderito al concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del suddetto concordato sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al 4concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di pena illegale (ex plurimis, Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853). Relativamente a tale aspetto, va osservato che tutti costoro avevano, in sede di formulazione del concordato, espressamente dichiarato di rinunziare ai motivi di appello diversi da quelli per i quali era stato raggiunto il concordato medesimo; in relazione ai predetti ricorrenti ed ai motivi di gravame da costoro rinunziati, pertanto, la sentenza di primo grado deve intendersi oramai essere divenuta, a seguito dell'avvenuta rinunzia ai motivi di appello a suo tempo formulati, definitiva e, pertanto, intangibile. Ne consegue l'inammissibilità delle doglianze dei ricorrenti, siano esse proposte con motivi principali o aggiunti di ricorso per cassazione, in quanto non riconducibili alle categorie sopra richiamate, ma sostanzialmente dirette - con considerazioni, peraltro, del tutto generiche - a contestare l'accertamento della responsabilità penale, la qualificazione dei fatti e il trattamento sanzionatorio. 3. E deve rilevarsi come il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'illegittimità dell'espulsione automatica disposta nei confronti dell'imputato sia anch'esso inammissibile. Deve infatti ribadirsi che, dalla lettura della sentenza e degli atti richiamati, emerge che l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione originariamente proposti, limitandosi a prestare consenso al concordato sulla pena principale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; ne consegue che devono ritenersi abbandonate tutte le ulteriori censure, ivi comprese quelle afferenti alle misure di sicurezza della libertà vigilata e dell'espulsione, che non possono essere oggetto di autonoma rivalutazione in sede di legittimità. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha legittimamente disposto la misura in questione, integrando la propria motivazione con quella della sentenza di primo grado, la quale, ha dato conto in maniera puntuale e non illogica della rilevante pericolosità sociale del soggetto (pagg. 282 e 283 del provvedimento). Ne deriva che l'applicazione della libertà vigilata e dell'espulsione non è avvenuta in via automatica, ma all'esito di una valutazione concreta e individualizzata, conforme ai parametri normativi e convenzionali evocati dalla difesa. E ciò, a fronte di una prospettazione del ricorso per cassazione del tutto generica e assertiva. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente - è anch'esso inammissibile, in quanto generico, assertivo e privo di specifici riferimenti critici alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. 5La difesa, infatti, si limita a prospettare una pretesa incoerenza tra l'assoluzione dal reato associativo e la condanna per il reato di cui al capo 3), senza confrontarsi puntualmente con il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale. La responsabilità penale dell'imputato in ordine al capo 3) risulta adeguatamente motivata alla luce del compendio probatorio valorizzato dalla sentenza (pagg. 85-111 del provvedimento) da cui emergono elementi univoci circa il suo coinvolgimento nella condotta di detenzione. In tale prospettiva, assumono rilievo il viaggio organizzato dall'imputato a Malta al fine di reclamare da Spiteri il pagamento relativo a una partita di sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, nonché il contenuto delle intercettazioni, dalle quali si evince che lo stesso Spiteri, dialogando con Amico, si doleva del comportamento dell'imputato e del suo accompagnatore, i quali lo avevano cercato insistentemente per ottenere il denaro, esponendolo al rischio di essere arrestato (pag. 108 del provvedimento). Tali elementi, valutati in modo logico e coerente, giustificano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3), senza che l'assoluzione dal reato associativo determini alcuna incongruenza, trattandosi di fattispecie autonome e sorrette da distinti presupposti probatori. 5. Per questi motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P P.Q.M