CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 16710/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28/09/2021 che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato il ricorrente in ordine ai reati di usura (limitatamente alle condotte precisate in sentenza), estorsione e di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385/1992. 1. Al riguardo, con quattro motivi deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, essendo i prestiti erogati volti alla sola restituzione del capitale e neppure degli interessi legali, stante il legame affettivo che nutriva il ricorrente verso la p.o., con esclusione anche del dolo per come asseverato da altra sentenza della stessa Corte di appello di Palermo in diversa composizione del 26/06/2019 (che aveva assolto l'imputato da analoghi episodi di usura e divenuta irrevocabile ed acquisita agli atti del processo), nonché dal contenuto di un'intercettazione che, sebbene relativa ad altro prestito, dimostrava "metodologicamente" come l'imputato intendesse accreditarsi verso la p.o. come benefattore facendole credere di avere pagato in sua vece le somme (falsamente) dovute ad un terzo a titolo usurario. Né a sostegno della natura usuraria dei prestiti era pertinente il riferimento a quanto sostenuto dalla p.o., in quanto dagli stessi messaggi di testo risultava che gli importi versati ammontavano a somme decisamente modeste rispetto al capitale prestatole e, dunque, non affatto coincidenti con la misura del tasso usurario da questa denunciato. Con la conseguenza che la rinnovazione dell'esame della teste si imponeva; 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod. pen., stante l'assenza di ingiusto profitto per il reo e del danno corrispondente per la p.o. La censura muove dall'assenza della natura usuraria del prestito che si sostiene finalizzato alla sola restituzione del capitale erogato. Del resto, a fronte di un importo assai rilevante oggetto di prestito (indicato dalla p.o. in euro 42 mila), vi era la prova solo di versamenti (effettuati sulla carta ricaricabile dell'imputato) pari ad euro 570,00 dal 3/09 al 23/11/2015 (importo ritenuto dalla Corte di merito costituire l'ingiusto profitto avuto di mira). Inoltre, si censura la motivazione della sentenza impugnata laddove nell'escludere l'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. (configurabile in quanto l'imputato aveva agito per ottenere quanto prestato), aveva richiamato la costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua volontà, evenienza da escludersi nel caso in esame posto che questa non aveva restituito, se non in parte irrisoria, le somme prestatole ed essendo l'imputato legittimato ad agire per ottenere la restituzione del capitale; 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del delitto estorsivo nella forma tentata, in ragione dell'assenza della riferibilità del versato ad interessi usurari asseritamente pattuiti e non alla semplice restituzione di una altrettanto modesta parte del capitale prestato. 1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385/92, in ragione del fatto che l'attività di prestito non era rivolta ad una serie indeterminata di soggetti, bensì solo alla p.o. e in assenza della richiesta di interessi. Inoltre, l'esistenza di un giudicato sul punto (tra giugno 2013 e il febbraio 2014) avrebbe imposto per detto periodo, compreso nella contestazione (dal 2012 al novembre 2015) una declaratoria di improcedibilità; 1.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza irrevocabile resa dalla Corte di appello di Palermo il 26/06/2019 (definitiva il 24/09/2020), stante l'assenza di elementi incompatibili con una deliberazione inziale avente carattere unitario per come dimostrato dalla compresenza di molteplici indici positivi indicati a pag. 14 del ricorso (omogeneità violazioni, oggettività giuridica, contiguità spazio temporale, singole causali, modalità della condotta, natura sistematica dell'azione, abitudini programmate di vita). 2. Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 15/902/2023, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'ultimo motivo relativo al diniego della continuazione con i fatti per cui l'imputato è stato giudicato da altra Corte di appello di Palermo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con nota di conclusioni del 14/03/2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e condannarsi l'imputato alle spese di giudizio in favore dello Stato essendo la persona offesa ammessa al relativo patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al quarto e quinto motivo. Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento alle censure mosse riguardo all'attendibilità della persona offesa, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Nel caso in esame, il giudice di appello risulta essersi fatto carico di apprezzare le dichiarazioni della persona offesa in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, alla luce degli altri elementi di tipo documentale acquisiti nel processo di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Peraltro, le affermazioni della p.o. risultano compiutamente valutate nel contesto degli ulteriori elementi passati in rassegna dal giudice di primo grado, tra i quali assume particolare rilievo la messaggistica in atti che dà conto dell'esistenza delle erogazioni di denaro effettuate dall'imputato in favore della persona offesa e del ripetuto pagamento di somme da parte di quest'ultima in favore del primo (dalla stessa ricondotte a titolo di interessi aventi natura usuraria che quale conseguenza delle condotta estorsive dell'imputato), nonché dello stato di difficoltà economica in cui questa si trovava a cagione dell'andamento negativo della sua attività commerciale. Inoltre, si è escluso qualsiasi astio tra le parti ed anzi la stessa descrizione della vicenda estorsiva di cui al capo b) consegna una parte offesa che, seppur sommersa dai debiti ed intimorita dalle reiterate minacce dell'imputato, fa di tutto per adempiere. Del resto, nella motivazione della sentenza del GUP si dà atto di come si sia addivenuti all'assoluzione dell'imputato per il prestito ammontante ad euro novemila proprio in ragione del fatto che la teste non era in grado di riferire la somma di denaro complessivamente restituita all'imputato. Una volta, pertanto, che il giudice del merito ha asseverato, con congrua motivazione, l'attendibilità del narrato della persona offesa, in ragione anche della precisione con cui sono stati indicati gli importi oggetto di prestito e la misura degli interessi pattuiti, nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere utilizzato, quale elemento di prova a sostegno della natura usuraria degli interessi, la circostanza, di spiccato rilievo, dell'avvenuto pagamento della somma di euro 1.300,00 in appena tredici giorni. Né assume decisivo rilievo, ai fini dell'esclusione della natura usuraria dei prestiti effettuati, le conclusioni liberatorie a cui è pervenuta altra Corte di appello in ordine ad un unico episodio di usura che coinvolgeva sempre l'imputato e l'odierna persona offesa, in cui si è ritenuta l'assenza di dolo sul rilievo che la previsione di interessi usurari era in realtà una finzione utilizzata dall'imputato per far credere alla p.o. che sarebbe stato lui a farvi fronte verso il terzo erogatore, così maggiormente accreditandosi agli occhi della donna. Per come rilevato dalla sentenza impugnata si tratta, in realtà, di un episodio a sé stante, in cui all'esclusione del dolo si giunge esclusivamente sulla scorta dell'interpretazione data da quella Corte di merito ad una intercettazione telefonica intervenuta tra l'imputato ed un terzo, in assenza, pertanto, - per quanto è dato leggere in sentenza (vedi pagg. 30 e 31) - di alcun contributo dichiarativo apportato dalla persona offesa al riguardo. Negli episodi, invece, oggetto delle odierne contestazioni, l'accusa si giova delle dichiarazioni mosse dalla persona offesa, la quale non solo ha riferito di patti usurari, ma anche della correlativa corresponsione dei relativi interessi, così facendo venir meno quella prospettazione difensiva volta a riprodurre, per tutta la durata del rapporto intervenuto tra le parti, quella metodologia "affettiva" che avrebbe caratterizzato la previsione del pagamento di interessi su tutti i prestiti, a modo di espediente per conservare "credito" verso la p.o. Del resto, a conferma delle diversità degli episodi non solo rileva il periodo temporale, ma lo stesso tasso di interesse praticato: nel caso oggetto dell'altro procedimento, il patto prevedeva il pagamento, a fronte della corresponsione di euro cinquemila, di interessi pari ad euro 500,00 da corrispondere entro un mese dalla dazione del capitale. Ossia di un tasso superiore al 120%. Nelle vicende oggetto di giudizio, invece, il tasso riferito è ben inferiore (mai superiore al 20%) e, dunque, del tutto continente con un intento effettivo di recuperare anche gli interessi pattuiti per come dichiarato dalla p.o. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili di censura. La circostanza che le reiterate minacce siano state avanzate dall'imputato al fine di ottenere il pagamento di un debito usurario dà pienamente conto della sussistenza dell'ipotesi estorsiva, stante l'assenza del requisito del giusto profitto e, dunque, della tutela in giudizio del credito sotteso, che deve caratterizzare l'ipotesi alternativa dell'esercizio arbitrario. Né il diritto di credito che il ricorrente avrebbe inteso far valere può riferirsi alla sola sorte capitale e non agli interessi, tenuto conto che il fatto costitutivo del diritto e la sua causa sono unitariamente illecite. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto si fonda su un'alternativa di merito che è stata motivatamente esclusa dalla sentenza impugnata, posto che si è dato atto di come la persona offesa fosse riuscita a pagare, pur in presenza di difficoltà economiche, una somma di denaro, ancorché modesta, e tanto basta a realizzare la consumazione del reato, la cui oggettività giuridica è lesa anche da "pagamenti" parziali rispetto all'originario debito usurario. 4. Il quarto motivo è fondato. La fattispecie di cui all'art. 132 del T.U. bancario sanziona colui che svolge nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie in assenza della prescritta autorizzazione. Si tratta di un reato che ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest'ultimo caso, si è affermato che, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico (Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 2021, Calabretto, Rv. 280561 — 01; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451; Sez. 2, n. 3113 del 2013, dep. 4/10/2022). Si tratta di una ricostruzione aderente al tipo descritto dalla norma incriminatrice, ove viene sanzionato l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento in vece degli intermediari appositamente autorizzati. Tanto premesso, essendo stato 1"imputato condannato con altra sentenza della Corte di appello di Palermo irrevocabile in un periodo compreso tra il giugno 2013 ed il febbraio 2014, per tale arco temporale fondata è l'eccezione di improcedibilità per giudicato sollevata dalla difesa, restando invece sanzionabile l'ulteriore arco temporale non coincidente dal 1.1.2012 al 31.5.2013 e dal 1.3.2014 al 30.11.2014. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo d) della rubrica limitatamente al periodo tra giugno 2013 e febbraio 2014 per essere stato l'imputato già giudicato e condannato con sentenza della Corte di appello di Palermo del 26/06/2019 irrev. il 24/09/2020, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena disposta in aumento in ordine a detta fattispecie di reato. La Corte di rinvio dovrà procedere anche al nuovo calcolo della pena avendo il giudice di primo grado apportato un unico aumento sull'ipotesi più grave di estorsione tanto per l'usura che per il delitto in esame. 5. Anche il quinto motivo è fondato. Per come evidenziato dallo stesso P.G. presso questa Corte nella requisitoria deve convenirsi con la difesa che, rispetto agli omologhi delitti di usura, estorsione, abusivo esercizio di attività finanziaria si registrano i seguenti elementi indubbiamente rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione: identità della persona offesa, identità del luogo di consumazione, pressoché totale assenza di soluzione di continuità temporale rispetto ai fatti oggetto della sentenza di condanna del 2019 con quelli oggetto del presente procedimento. Rispetto a tali dati oggettivi la tesi della estemporaneità sostenuta dalla Corte di Appello, in ragione del fatto che le condotte successive sarebbero state originate da ulteriori richieste di denaro della vittima, non pare confrontarsi adeguatamente con l'affermazione riportata in ricorso- secondo cui particolarmente l'esercizio dell'attività di usura e di erogazione del credito ed anche quella di recupero degli importi con ricorso a modalità intimidatorie, protrattesi nel tempo, rientrano in un programma deliberato, quantomeno in termini di probabilistica previsione, fin dall'inizio. 6. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1992 (capo d) limitatamente al periodo da giugno 2013 a febbraio 2014 per precedente giudicato; va altresì annullata la sentenza impugnata con riferimento al rigetto della richiesta di continuazione con la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa il 26/06/2019 irrevocabile il 24/09/2020, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Deve, invece, dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 7. Non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese di assistenza e difesa chieste nel presente giudizio dalla parte civile, in ossequio all'orientamento secondo cui, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03). Nel caso in esame, la memoria depositata risulta del tutto generica e priva dello sviluppo delle necessarie argomentazioni a sostegno delle conclusioni di rigetto e/o inammissibilità del ricorso dell'imputato. P.Q.M. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1992 (capo d) limitatamente al periodo da giugno 2013 a febbraio 2014 per precedente giudicato; annulla la sentenza impugnata con riferimento al rigetto della richiesta di continuazione con la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa il 26/06/2019 irrevocabile il 24/09/2020, con rinvio per nuovo giudizio sul pun