CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46793/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dalla difesa con cui il ricorrente censura la ritenuta responsabilità quanto al profilo connesso alla credibilità della persona sentita a sommarie informazioni ed a quello che rivolge censure alla revoca della sospensione condizionale della pena; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura il mancato rinvio e la conseguente nullità della decisione è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la difesa non avesse in alcun modo rappresentato l'impossibilità di presenziare dell'imputato, a nulla rilevando che, solo successivamente allo svolgimento dell'udienza conclusasi con la lettura della decisione, sia intervenuto un certificato dal quale emergeva che il Pietrinferni aveva riferito verbalmente al medico che alla data della celebrata udienza del 16 settembre 2019 il medesimo si fosse allontanato in quanto non si era sentito bene; rilevato che, a fronte di ritenuta corretta perizia sulla capacità di intendere e volere del ricorrente, manifestamente infondata si rivela la censura rivolta alle conclusioni raggiunte dalla stessa, operazione preclusa nel giudizio di legittimità in quanto tesa a confutare l'esito di risultanze istruttorie oggetto di richiesta da parte del medesimo ricorrente che mostra di non condividere quanto dalle stesse emerso; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello, rivolgendo generiche censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che la memoria attraverso cui si evidenziano profili non dedotti in sede di impugnazione (accertamento della responsabilità del ricorrente desumibile dalle dichiarazioni di soggetto che si afferma essere stato ubriaco e disposta revoca della sospensione condizionale della pena), in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso principale, non è vagliabile da questa Corte né alcun effetto produce sull'esito del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C