CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2593/2024 depositata il 07/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto, in data 18 dicembre 2019, l’avvisodi pagamento TARI n. 136241 – saldo 2019, con cui il Comune di ReggioCalabria ha richiesto il pagamento di € 5.439,00, calcolato sulla superficieNumero registro generale 7441/2025Numero sezionale 4203/2026Numero di raccolta generale 15017/2026Data pubblicazione 19/05/2026tassabile di mq 8.232, determinata a seguito del sopralluogo del 13 aprile2018. Tale superficie costituiva una riduzione rispetto a quella, assaimaggiore, accertata nel 2007 (mq 14.043), ma risultava comunqueradicalmente contestata dalla contribuente, il quale ritiene la produzioneprevalente di rifiuti speciali e la conseguente non assoggettabilità alla TARIdi gran parte delle aree aziendali.2. La società ha quindi proposto ricorso innanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], che ha deciso con sentenza n.354/2023 accogliendo il ricorso, ritenendo fondate le deduzioni dellacontribuente e valorizzando la perizia tecnica dell’ing. [OSCURATO:PERSONA],che aveva individuato in mq 1.401,75 l’unica area dello stabilimentoproduttiva di rifiuti solidi urbani e quindi assoggettabile a TARI. La Corte haaltresì ritenuto superata, per effetto di successive determinazioni comunalie di plurimi contenziosi, la valenza dell’accertamento del 2008, e harigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La sentenzaha inoltre censurato il rilievo del sopralluogo del 2018, rilevando che lacontribuente non ne aveva condiviso gli esiti e che le misurazioni comunalierano state puntualmente contestate.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto appello, e la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n.2593/2024 depositata il 7 ottobre 2024, lo ha rigettato. In particolare, ilCollegio ha ritenuto che la controversia non riguardasse una mera“riduzione”, ma una esenzione per carenza del presupposto impositivo, aisensi dell’art. 8 del regolamento comunale TARI, relativo ai locali in cui siproducono in via continuativa rifiuti speciali non assimilati. Ha richiamatoinoltre la precedente sentenza n. 354/2023 per affermare che lacontribuente non aveva mai accettato le misurazioni del sopralluogo del2018 e che la perizia Fonte dimostrava che soltanto mq 1.401,75 eranoproduttivi di rifiuti urbani. Ha quindi confermato l’annullamento dell’avvisoNumero registro generale 7441/2025Numero sezionale 4203/2026Numero di raccolta generale 15017/2026Data pubblicazione 19/05/2026limitatamente alla parte eccedente tale superficie e condannato l’Ente alpagamento delle spese.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorsola società contribuente.5. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1. c.p.c.6. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalle parti,le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio e diaccettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione degli artt. 8, 26, comma4, 30 e 32 comma 5, del regolamento comunale TARI applicabile protempore e dell’art. 1, commi 639 e 676 della Legge 147/2013.Il Comune sostiene che la Corte di secondo grado abbia erroneamenteapplicato l’art. 8 del regolamento comunale TARI, qualificando la questionecome “esenzione per mancanza del presupposto impositivo”, anzichéricondurla all’ambito delle agevolazioni e riduzioni disciplinate dall’art. 26 edagli artt. 30 e 32 dello stesso regolamento.Secondo il ricorrente, sia l’esenzione ex art. 8 sia la riduzione ex art. 26presuppongono comunque una dichiarazione preventiva del contribuente,idonea a consentire all’ente di verificare ex ante la sussistenza dellecondizioni. Tale dichiarazione non era mai stata presentata dallacontribuente [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale avrebbe inoltre ignorato un consolidato indirizzogiurisprudenziale, anche riferito alle stesse parti, secondo cui l’onere didelimitare e provare le aree produttive di rifiuti speciali grava sulcontribuente e non opera automaticamente.Numero registro generale 7441/2025Numero sezionale 4203/2026Numero di raccolta generale 15017/2026Data pubblicazione 19/05/2026Da ciò il Comune deduce che la sentenza impugnata abbia illegittimamentericonosciuto l’esenzione per rifiuti speciali pur in assenza della necessariaistanza e della prova specifica richiesta dalla normativa regolamentare edalla normativa statale.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della illogicitàdella motivazione, ex art. 36 D.Lgs. 546/92; nonché la violazione degli artt.17-bis e 36, comma 2 e 4, D.Lgs. 546/92, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 14,commi 3 e 4, art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013, e degli artt. 8 e 10 delRegolamento TARI del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; con violazione dell’art.115 c.p.c. anche in relazione all’art. 71, comma 4, D.Lgs. 507/1993 e art.1, comma 693, L. 147/2013.Il Comune denuncia un errore processuale della Corte territoriale cheavrebbe attribuito maggior valore probatorio alla perizia di parte dellasocietà contribuente rispetto al verbale di sopralluogo del 13 aprile 2018,redatto dal personale comunale in qualità di atto pubblico assistito da fedeprivilegiata. Secondo il comune ricorrente, tale verbale, contenentedettagliata misurazione di tutti i locali e aree, poteva essere contestatosoltanto mediante querela di falso e non con una perizia di parte. [OSCURATO:PERSONA] merito avrebbe quindi completamente omesso di valutare il valoreprobatorio del verbale, giungendo a una motivazione illogica econtraddittoria.Inoltre, il Comune lamenta che la Corte abbia riportato come“acquisiti” fatti processuali inesistenti, abbia travisato il contenuto delverbale stesso, e non abbia scrutinato correttamente le risultanzeistruttorie, le quali avrebbero condotto a ritenere tassabile una superficieben più ampia di quella accolta dalla contribuente.Segnala infine un variegato panorama giurisprudenziale, anche tra le stesseNumero registro generale 7441/2025Numero sezionale 4203/2026Numero di raccolta generale 15017/2026Data pubblicazione 19/05/2026parti, che avrebbe invece avallato la correttezza delle misurazioni delComune e l’inconsistenza dell’elaborato tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]3. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.5. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]