CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI CASTROVILLARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/12/2021 del tribunale del riesame di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.11 giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha dichiarato l'inefficacia, per decorso del termine legale di fase ( art. 303 cod. proc. pen.), in ragione del limite edittale di pena ( anni quattro di reclusione), della misura cautelare applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziata del reato di cui all'art. 132 d. Igs. n. I. n. 262 del 1993 e succ. mod. e int.. 1.1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica, ha rigettato l'appello, ritenendo condivisibile la tesi giurisprudenziale - seguita dal G.I.P. - secondo cui, in materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, per effetto della integrale sostituzione dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38 ad opera dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.141, che ha ridisegnato la cornice edittale della fattispecie, deve ritenersi tacitamente abrogata la disposizione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate dal previgente d.lgs. n. 385 del 1993: secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 141 del 2010, la pena edittale massima è nuovamente pari ad anni quattro di reclusione. Da questa interpretazione consegue che il 30 giugno 2021 era decorso il termine di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata all'indagato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il quale ha svolto un unico motivo deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 141/2010, dell'art. 132 TUB, dell'art. 39 della legge n. 262 del 2005, degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale ( c.d. preleggi al cod. civ.), dell'art. 2 cod. pen., 303 e 308 cod. proc. pen., con riferimento alla entità della pena edittale e alla conseguente durata del termine di fase della misura cautelare. 2.1. Il Procuratore ricorrente aderisce alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'art. 8 del d. Igs. n. 141/2010 avrebbe modificato esclusivamente la portata precettiva della norma di cui all'art. 132 T.U.B., senza incidere sul trattamento sanzionatorio, e nemmeno sulla circostanza aggravante di cui all'art. 39 introdotto con la legge n. 262 del 2005, che contiene un elemento accessorio del reato, esterno alla fattispecie incriminatrice ( Sez. 5, n. 18544 del 27/02/2013 Rv. 255192). Sostiene il ricorrente che, preliminare rispetto alla indagine sulla portata e sull'entità del novum legislativo rappresentato dal citato art. 8, onde stabilire quale impatto abbia avuto la riforma sulla disciplina preesistente, è l'operazione ermeneutica del testo di legge, anche in relazione alle sue eventuali connessioni con altre diposizioni non direttamente investite dalla riforma. Diversamente opinando, ci si porrebbe in contrasto con l'art. 12 della preleggi. Pertanto, occorre prendere le mosse dalla natura dell'intervento legislativo, attuativo della delega di cui all'art. 33 della legge n. 88 del 2009, in ossequio alla quale ha operato la "revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario" ( così la legge delega), come confermato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo. Rileva il Procuratore impugnante che gli artt. 2 e 33 della legge delega n. 88/2009 non contengono alcun riferimento alla modifica delle sanzioni penali previste dal TUB, per sostenere che una interpretazione costituzionalmente orientata del novum legislativo, e segnatamente dell'art. 8 del D. Lgs. n. 141 del 2010, porta a ravvisare la ratio legis nell'intento di intervenire sulle figure sanzionatorie, adattandole alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari contenuta nel titolo V del TUB, senza incidere sulle scelte di politica criminale. Invece, un eventuale dimezzamento dei livelli edittali si risolverebbe in un eccesso di delega legislativa, con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 8 del D. Lgs. n. 141/2010. Concorrerebbe in siffatta esegesi anche il criterio letterale di interpretazione della legge, giacchè la sanzione oggi prevista dall'art. 8 cit. è esattamente corrispondente a quella, espressa in lire, dalla precedente formulazione della norma; d'altronde, l'art. 389, non inciso dalla riforma, non fa riferimento ad alcuna fattispecie penale, ma rinvia a tutte quelle previste dal T.U., alcune delle quali non attinte dall'innovazione legislativa. In sintesi, ritiene il ricorrente che l'art. 132 TUB si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, persistendo, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto in ordine alla condotta di abusivismo finanziario, cosicchè continua a trovare applicazione l'aggravante di cui all'art. 39 della legge n. 262/2005 che opera un rinvio mobile o formale alle disposizioni di cui al TUB, di talchè se queste ultime subiscono una modifica normativa, il rinvio si intende operato alla nuova fattispecie, come modificata. In assenza di una modifica direttamente incidente sull'art. 39 della legge n. 262 del 2005, e non essendosi in presenza di una novazione dell'intera materia da parte del legislatore del 2010, altresì, non sussistendo incompatibilità della nuova disciplina con quella preesistente, che costituisce il presupposto della abrogazione tacita di cui all'art- 15 delle preleggi, sostiene il ricorrente che non sia possibile affermare che la modifica introdotta dall'art. 8 del D. Lgs. n. 14172010 abbia interessato anche un elemento accessorio e non costitutivo del reato. 3.11 Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie e concludendo che è preferibile la tesi secondo cui, avendo la nuova disposizione normativa ridisegnato integralmente la cornice edittale quanto al reato di intermediazione finanziaria abusiva, non si può ritenere tuttora operante il raddoppio dei termini previsti dalla precedente disposizione di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 39, che aveva inciso sul sistema normativo previgente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, la questione posta dal ricorso afferisce ai limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 132 TUB, ed al conseguente termine di prescrizione. Secondo il Procuratore ricorrente, andrebbe applicata la normativa di cui all'art. 39 della legge n. 262 del 2005, che ha disposto il raddoppio delle sanzioni previste, tra l'altro, dal T.U. bancario; sicché il limite edittale massimo per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria andrebbe individuato nella pena di otto anni di reclusione, il doppio della pena prevista dall'art. 132 TUB; con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni.2. In premessa, per una migliore comprensione della decisione, va ricordato che l'art. 132. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) sul reato di abusiva attività finanziaria, nella sua originaria formulazione recitava «1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria». 2.1. L'art. 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 novellò la disposizione nel senso che, con una previsione di carattere generale che riguardava, tra l'altro, anche le fattispecie incriminatrici del T.U.B., ha previsto: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale». In conseguenza di tale disposizione, le pene detentive originariamente previste dall'art.132 T.U.B. furono portate nel minimo ad un anno e nel massimo ad otto di reclusione. Successivamente, però, l'art. 8, comma 2, L. 13 agosto 2010, n. 141 ha previsto: «L'articolo 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329». 3. Ciò posto, come detto, nell'ottica del Procuratore ricorrente, l'art. 8 d.lgs. 141/2010, nel sostituire integralmente l'art. 132 TUB, non avrebbe fatto venir meno il raddoppio di pena previsto dal citato art. 39, che, in quanto norma di portata generale, resta applicabile a tutti i reati previsti dal TUB, tanto propugnando sulla base dell'orientamento accreditato dalla sentenza Sez. 5, n. 18544 del 27/02/2013, Strada, Rv. 255192, che ha ribadito l'ultrattività del raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005 anche con riferimento al reato di cui all'art. 132 TUB, sulla base di un'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore (art. 12 disp. Prel. cod. civ.), in quanto fondata sui limiti della legge delega nell'esercizio della quale è stato emanato l'art. 8 I. 141/2010. Secondo tale lettura, il legislatore del 2010, dunque, oltre ad integrare il precetto, avrebbe operato anche sull'apparato sanzionatorio, aggiornando la multa da lire in euro e lasciando inalterata la cornice edittale della vecchia formulazione dell'art. 132, anteriore alla novella di cui all'art. 39 I. 262 cit. 4. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, pur consapevole della pronunzia di segno contrario più risalente, che legittima sul piano euristico la tesi sostenuta in ricorso, (Sez. 5, n. 18544/2013 cit.), ritiene condivisibile l'alternativo orientamento espresso da altre, più recenti, pronunzie di questa Corte (Sez. 5, n. 12777 del 16111/2018, dep. 2019, Albertazzi, Rv. 275996; Sez. 2, n. 43670 del 23/09/2021, Piromalli, Rv. 282311; Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616, non massimata sul punto), secondo cui la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. L'adesione a questo orientamento fonda sulla condivisione delle caratteristiche del fenomeno verificatosi, correttamente individuato, nella sentenza Albertazzi, come di successione di leggi penali nel tempo con abrogazione tacita — ai sensi dell'art. 15 delle preleggi — della disposizione frutto del combinato disposto dell'originario art. 132 T.U.B. e dell'art. 39 L. 262 cit., abrogazione determinata dalla sostituzione integrale della disposizione precedente. La nuova previsione, infatti, ha integralmente preso il posto di quella già vigente e la scelta di lasciare inalterata la pena detentiva rispetto all'originario apparato sanzionatorio, pur nella consapevolezza del legislatore che nelle more vi era stata la modifica in peius di cui all'art. 39 cit., non può avere altro significato che quello di una riscrittura integrale della disposizione, con la precisa volontà di riportare la sanzione a quella anteriore alla legge n. 262 cit. D'altronde è significativa della volontà legislativa di intervenire nuovamente sull'apparato sanzionatorio, neutralizzando la severità dell'intervento normativo del 2005, la modifica che la L. 141 ha comportato rispetto alla pena pecuniaria. Premesso che la novella del 2005 aveva riguardato anche la multa — come può evincersi dal fatto che l'art. 39 recita: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 [] sono raddoppiate [....)— nello stabilire la conversione della multa da lire in euro, il legislatore della L. 141 non ha tenuto conto dei valori rideterminati all'esito del raddoppio. Nel testo dell'art. 132 introdotto dalla I. 141, infatti, la cornice edittale per la pena pecuniaria è stata stabilita in euro 2065 nel minimo ed in euro 10329 nel massimo, valori corrispondenti, al netto dei decimali, al quantum di pena pecuniaria stabilito in lire nel testo originario dell'art. 132 T.U.B. e non all'ammontare della multa all'esito del raddoppio. Tale specifico intervento conferma, dunque, che la scelta legislativa è stata quella di ristabilire il range edittale anteriore all'inasprimento delle pene d