CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 20881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23020/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -resistente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28066/2024, depositata il 30/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1) con ricorso, ex artt. artt. 391 bis e 365 e ss. cod.proc.civ. , per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 28066/2024 di questa Corte, pubblicata il 30/10/2024, nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), difensore, come da procura speciale allegata, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, dichiarandosene antistatario. Considerato che: 2) risulta effettivamente, dalla p. 6 del ricorso, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore del [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente), si era dichiarato antistatario e, per l’effetto, aveva chiesto l’attribuzione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e che, per mero errore materiale, nella forma dell’omissione, quale semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, non è stata disposta la richiesta distrazione delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità liquidate dalla corrigenda ordinanza in favore del [OSCURATO:PERSONA]; 3) va accolta l’istanza di correzione dell’errore in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale: v. Cass. 26/02/2024, n. 5082 in massima secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ; 4) l’ordinanza corrigenda va così emendata: - nel dispositivo, nella parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese, a p. 8, dopo le parole sia del [OSCURATO:PERSONA] che del Comune di Carsoli va aggiunta la seguente frase: , con distrazione delle somme liquidate in favore del Consorzio le Valli per le spese dei giudizi di merito e di cassazione al difensore,dichiaratosi antistatario ; 5) non deve provvedersi alla liquidazione delle spese, atteso che Nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (…) in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M La Corte dispone la correzione del dispositivo dell ’ ordinanza n. 28066/2024 mediante l’aggiunta, dopo le parole sia del [OSCURATO:PERSONA] che del Comune di Carsoli , della seguente frase: , con distrazione delle somme liquidate in favore del Consorzio le Valli per le spese dei giudizi di merito e di cassazione aldifensore, dichiaratosi antistatario . Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025 da