CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Triesteha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 19dicembre 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Udine con la quale era stata affermatala penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato di rapinaaggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.) commesso in data 23 luglio2023.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. con riguardo alla mancatapartecipazione dell’imputato, detenuto e non rinunciante a comparire, all’udienzadel 19 dicembre 2024; in particolare, la Corte di appello avrebbe errato nelritenere che l’imputato aveva rinunciato a partecipare a tutte le udienza a fartempo dal 10 ottobre 2024, mentre la rinuncia a comparire riguardava una solaudienza precedente a quella del 19 dicembre 2024;2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità dicui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale essendosi l’imputatoappropriato di una esigua somma di denaro senza arrecare alcun danno fisicoalla persona offesa ed utilizzando un’arma impropria scarsamente offensiva;3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche congiudizio di prevalenza sull’aggravante contestata.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto prospetta una questione giuridica in palese contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità in materia;che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, secondoconsolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «La rinuncia acomparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato èlegittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore –ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata maanche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzionedel medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga unanuova forma di restrizione per altra causa» (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019,Stafa, Rv. 277950-01; Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567-01;Sez. 1, n. 744 del 31/01/2000, Pianese, Rv. 215500-01; Sez. 6, n. 36708 del22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670-01; ed altre in precedenza);considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato;che quanto al mancato riconoscimento dell’invocata circostanza(pag. 12) ha sottolineato non solo che il danno economico è tutt’altro che lievema anche che le modalità della condotta (rapina propria programmataanticipatamente e utilizzo di armi improprie – non solo la forchetta ma anche unabomboletta spray - con la quale la cassiera è stata minacciata), unite anche alleprecedenti condanne subite dall’imputato, escludono l’applicazione del predettoparametro;che la Corte di appello risulta avere fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «L'attenuante della lieve entità del fatto, previstadall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difettiin rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valoredei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).[OSCURATO:PERSONA], infine, che la valutazione di manifesta infondatezza investeanche il terzo motivo di ricorso avendo la Corte di appello adeguatamentemotivato (pag. 15) sulle ragioni che l’hanno porata a ritenere non possibile lavalutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravantecontestata;che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza sisia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogatain concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n.31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI