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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 16016/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8958/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (04643410964), in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (91025940312), quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza n. 407/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2023; -2 - letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8958/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (04643410964), in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (91025940312), quale società incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza n. 407/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2023; -2 - letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 16016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris