CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore avverso il decreto del 15/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società SCATOLA s.r.I., per il tramite del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 15/12/2021 con cui la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 28 decreto legislativo n. 159 del 2011 di revocazione del provvedimento di confisca emesso in data 23/01/2019 dalla Corte di appello di Roma disposto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e avente a oggetto -per quello che qui interessa- gli immobili siti in Roma, via Benestare n. 82, censiti al NCEU al foglio 1023, particella 8966 con subalterni dal 509 al 512, dal 2 al 10 e dal 501 al 502, sul presupposto della loro riferibilità al proposto. Deduce: 1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di norma processuale, quanto alla novità della prova; 1.2. Violazione di legge ed erronea applicazione di norma processuale, quanto alla omessa disapplicazione dell'acquisizione dei beni al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]; 1.3. Violazione di legge ed erronea applicazione di norma processuale, quanto alla mancata applicazione del principio di accessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato come la società [OSCURATO:SOCIETA]. abbia promosso l'odierno giudizio sul presupposto di non avere potuto espletare le proprie difese nel giudizio principale, dove non era stata parte. Alla luce di tale preliminare rilievo, va richiamato un risalente -ma pacifico- principio di diritto, secondo il quale «in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca», (Sez. 1, Sentenza n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020 Cc., dep. il 2021, Scerra, Rv. 280528 - 01). 1.1. Così individuato lo strumento azionabile nel caso in esame, va osservato che secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003 n. 8124, Salamone, Rv. 223464; Sez. 1, n. 3196 del 6/11/2006, Cartesiano, n.m.; sez. 1, n. 36321 del 20/09/2007, Bugnami, Rv. 237897; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti, Rv. 239142; Sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008, Arena, rv. 242195; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072), il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, cod. proc.p en. e 667, comma 4, cod. proc. pen., quest'ultimo richiamato espressamente dal primo, prevede che l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena, pene accessorie, confisca e restituzione delle cose sequestrate avvenga senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed all'esito del procedimento de plano e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. 1.2. La Corte di appello -pur rilevando che lo strumento attivabile dalla ricorrente era l'incidente di esecuzione- non si è attenuta a tali indicazioni in punto di rito e ha instaurato il contraddittorio tra le parti, fissando a tal fine un'apposita camera di consiglio per la trattazione dell'istanza. Va evidenziato come tale irrituale trattazione dell'istanza non può tradursi in uno svantaggio per l'interessato, non potendosi sacrificare la sua esigenza di fruire di un secondo grado di merito, nel quale dedurre le sue censure in un contesto di riesame del provvedimento contestato e ottenere la delibazione da parte di un giudice dotato di pieni poteri cognitivi, diverso da quello di legittimità. Diversamente -è stato osservato- si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (cfr. ex multis Sez.5, n.37134 del 26/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245130; Sez. 6 n.35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634). Va, dunque, ribadito il principio di diritto in forza del quale «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente», (Sez. 2, Sentenza n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 019. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso in data 9 no