Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:347
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]56/06
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di “prodotti originari” — Indumenti usati»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 25 gennaio 2007
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 giugno 2007
Massime della sentenza
Accordi internazionali — Accordo di associazione Comunità-Polonia — Prodotti originari della Comunità
[Accordo di associazione Comunità-Polonia, protocollo n. 4, art. 7, n. 1, lett. b)]
Poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell’Accordo di associazione Comunità-Polonia, come modificato dalla
decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione istituito con tale accordo, non permette di operare una distinzione tra le
operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento di indumenti e altri prodotti tessili
usati che si svolgono in più fasi rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.
(v. punto 33 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 giugno 2007 (
*
)
«Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia – Nozione di “prodotti originari” – Indumenti usati»
Nel procedimento C‑56/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con ordinanza 31 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, A. Tizzano (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA] ed E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. A. Gläser, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. B. Schima, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, approvato con decisione del
Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di associazione»),
più in particolare dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 di tale accordo, come modificato dalla decisione n. 1/97
del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra,
del 30 giugno 1997 (GU L 221, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo n. 4»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») riguardo all’esattezza
delle prove dell’origine fornite ai fini dell’esportazione di prodotti tessili usati verso la Polonia.
Normativa comunitaria
3 Il protocollo n. 4 definisce la nozione di «prodotti originari» e contiene disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
4 L’art. 2, n. 1, del protocollo n. 4 dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione
che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6
del presente protocollo;
(…)».
5 L’art. 6 di tale protocollo prevede:
«1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati
quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
(...)
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7».
6 Infine a norma dell’art. 7 del protocollo n. 4:
«1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente
dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
(...)
b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione
di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
(...)».
7 Va segnalato che il suddetto art. 7 è stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 2001, dalla decisione n. 4/2000 del Consiglio
di associazione UE‑Polonia, del 29 dicembre 2000, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo Europa‑Polonia relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU 2001, L 19, pag. 29; in prosieguo:
il «protocollo n. 4 modificato»).
8 L’art. 7, n. 1, lett. j), del protocollo n. 4 modificato, che sostituisce parzialmente l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo
n. 4, non fa più riferimento a «semplici operazioni» e, al posto di queste ultime, ha per oggetto unicamente «il vaglio, la
cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di
articoli)».
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
9 Dalla decisione del giudice a quo emerge che, all’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] gestiva un’impresa riconosciuta che si occupava
della raccolta, del trasporto e del trattamento di indumenti e altri prodotti tessili.
10 Gli articoli depositati dal pubblico in contenitori collocati per strada venivano sottoposti in seguito ad operazioni di selezione
e assortimento che si svolgevano in più fasi. Gli articoli ritenuti idonei ad essere ancora indossati erano oggetto di una
selezione progressiva secondo una serie di criteri. I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati di tali operazioni di selezione
e assortimento avevano segnatamente il compito di selezionare prioritariamente articoli particolarmente «alla moda» in funzione
delle esigenze della clientela.
11 Nel corso del 1998 e del 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato a commercianti al dettaglio in Polonia prodotti tessili già selezionati
e assortiti. Al fine di provare che essi avevano un carattere «originario» ai sensi del regime doganale preferenziale istituito
dall’accordo di associazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha apposto sulle fatture commerciali dichiarazioni di origine delle merci consegnate
o ha presentato certificati di circolazione delle merci EUR.1.
12 In seguito ad un controllo nei locali della [OSCURATO:PERSONA], effettuato su richiesta dell’amministrazione polacca, lo [OSCURATO:PERSONA]
ha accertato con decisione 19 luglio 2001 che tale impresa non era in grado di provare l’origine dei prodotti. Le autorità
tedesche hanno inoltre ritirato i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dichiarato che avrebbero informato le autorità
polacche dei risultati della verifica in loco.
13 Tale decisione è stata oggetto di un reclamo della [OSCURATO:PERSONA] presso lo [OSCURATO:PERSONA], il quale l’ha però respinto come infondato
con decisione 30 giugno 2002. Con tale decisione lo [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente concluso che non erano soddisfatti i presupposti
di cui al protocollo n. 4 per considerare i prodotti tessili usati, destinati ad essere ancora indossati, come interamente
ottenuti nella Comunità. La decisione precisa inoltre che le operazioni di selezione e assortimento effettuate nel caso di
specie costituivano solo un trattamento minimo non incidente sull’origine di tali prodotti.
14 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] al fine di far constatare l’illegittimità dell’avviso
inviato dallo [OSCURATO:PERSONA] alle autorità doganali polacche, per informarle dell’inesattezza delle dichiarazioni e dei certificati
di origine in questione.
15 [OSCURATO:PERSONA], nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le operazioni di assortimento dettagliatamente illustrate nell’ordinanza eccedano quelle rientranti nella nozione di semplice
operazione di assortimento ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4».
16 I dubbi del [OSCURATO:PERSONA] sono originati in particolare dalle differenze che sussisterebbero tra varie versioni
linguistiche del protocollo n. 4. Infatti, secondo il giudice nazionale, talune versioni linguistiche del protocollo suggerirebbero
l’esistenza di una distinzione tra operazioni di assortimento semplici e operazioni di assortimento complesse, mentre altre
versioni sembrerebbero indicare che tutte le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del suddetto protocollo sono per
definizione «semplici».
17 Così, ad esempio, mentre la versione tedesca dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 si riferisce a «einfaches Entstauben,
Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von Sortimenten)» e la versione francese alle
«opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux
de marchandises)», dal canto suo la versione inglese di tale disposizione riguarda «simple operations consisting of removal
of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles)».
Sulla questione pregiudiziale
18 Con la sua questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede in sostanza se occorra operare, alla luce delle disposizioni
del protocollo n. 4, una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento. Le prime sarebbero,
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire ad una merce
il «carattere originario», mentre le seconde potrebbero costituire lavorazioni o trasformazioni sufficienti ad attribuire
tale qualità a norma dell’art. 6 di tale protocollo. Nell’ipotesi in cui si possa operare una distinzione siffatta, il [OSCURATO:PERSONA] intende accertare se operazioni di assortimento come quelle effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrino nella seconda categoria,
cioè quella delle operazioni più complesse.
Osservazioni presentate alla Corte
19 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le operazioni di assortimento effettuate nell’ambito del riciclaggio di prodotti tessili usati sono
di natura totalmente diversa da ciò che occorre intendere per «semplici operazioni di assortimento» ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del protocollo n. 4. Infatti tale disposizione riguarderebbe solo operazioni molto semplici che non richiedono
alcuna conoscenza specifica e non implicano alcun vero recupero dei prodotti. Invece l’assortimento di prodotti tessili usati
condurrebbe ad un importante recupero di tali articoli. Esso verrebbe infatti operato attraverso tutta una serie di operazioni
di differenziazione per le quali i dipendenti delle imprese di riciclaggio dovrebbero peraltro possedere competenze specifiche
(come, segnatamente, la capacità di riconoscere la qualità di tessuto, le tendenze della moda). Del resto, i dipendenti in
questione ricevono a tal fine una formazione specifica in seno all’impresa.
20 Pertanto, poiché le operazioni di assortimento in questione nella causa principale possono conferire il carattere originario
alle merci trattate, la [OSCURATO:PERSONA] propone di rispondere affermativamente al [OSCURATO:PERSONA].
21 Di parere opposto, la Commissione delle Comunità europee sostiene che ai sensi del protocollo n. 4 non si può operare alcuna
distinzione tra operazioni semplici e operazioni più complesse di assortimento. Ciò deriverebbe in particolare da una valutazione
comparativa delle diverse versioni linguistiche dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo e specialmente delle versioni
inglese e olandese.
22 Un’interpretazione siffatta della disposizione di cui trattasi sarebbe conforme anche alle norme dell’allegato D.1 della convenzione
internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (in prosieguo: la «convenzione di Kyoto»), di
cui vari allegati sono stati accettati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 3 giugno 1977, 77/415/CEE (GU L 166,
pag. 1).
Risposta della Corte
23 La questione sollevata dal giudice nazionale concerne la qualificazione delle operazioni in questione nella causa principale
come operazioni semplici o complesse. A tale riguardo le parti nella causa principale, a sostegno della loro interpretazione
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, si sono essenzialmente riferite alle divergenze esistenti tra le varie versioni
linguistiche di tale disposizione.
24 Ora, va constatato che è vero che talune versioni linguistiche della suddetta disposizione potrebbero interpretarsi tanto
nel senso proposto dalla ricorrente nella causa principale che in quello suggerito dalla Commissione. Ciò accade segnatamente
per la versione tedesca («einfaches»), francese («les opérations simples de»), spagnola («las operaciones simples de»), italiana
(«le semplici operazioni di») e portoghese («simples operações de»).
25 Risulta tuttavia da altre versioni linguistiche che le operazioni prese in considerazione dalla disposizione di cui trattasi
sono per definizione «semplici». Tale è l’indicazione che si può dedurre dalle espressioni «simple operations consisting of»
figurante nella versione inglese, «enkle foranstaltninger som» nella versione danese, «eenvoudige verrichtingen zoals» nella
versione olandese e «enkel behandling bestående i» nella versione svedese.
26 Di conseguenza, come ha fatto valere la Commissione, l’interpretazione consistente nel considerare come semplici tutte le
operazioni menzionate all’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 non contraddice nessuna versione linguistica di tale
protocollo, mentre l’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] – consistente nel distinguere tra operazioni semplici e operazioni
complesse di assortimento – non sarebbe conforme alle versioni linguistiche menzionate al punto precedente.
27 Va comunque ricordato che, in forza di una costante giurisprudenza, le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria
vanno interpretate in modo uniforme e pertanto, in caso di divergenze tra loro, la disposizione dev’essere interpretata in
funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 17 dicembre 1998, causa
C‑236/97, Codan, Racc. pag. I‑8679, punto 28; 13 aprile 2000, causa C‑420/98, W. N., Racc. pag. I‑2847, punto 21, e 16 marzo 2006,
causa C‑332/04, Commissione/Spagna, non pubblicata nella Raccolta, punto 52).
28 Ora, a tenore del quarto e sesto ‘considerando’ della decisione n. 1/97, quest’ultima è intesa a «facilitare ulteriormente
gli scambi e snellire le procedure amministrative» nonché a «facilitare il lavoro degli utilizzatori e delle amministrazioni
doganali». Come ha sostenuto la Commissione, sarebbe quindi pregiudizievole per gli obiettivi di semplificazione e di certezza
del diritto chiedere alle autorità nazionali di distinguere le operazioni semplici dalle operazioni complesse, tra cui quella
di assortimento, di spolveratura, di vaglio, senza che nel protocollo sia indicato alcun criterio o parametro sulla cui base
procedere ad una distinzione siffatta.
29 Occorre inoltre rilevare che la modifica apportata con la decisione n. 4/2000 all’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4
pare anch’essa corroborare tale lettura della disposizione di cui trattasi, in quanto è stato eliminato dal testo di tale
disposizione il riferimento alle «operazioni semplici».
30 Una distinzione tra operazioni semplici e complesse di assortimento non può quindi essere dedotta né dalla lettera dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, né dalle finalità del medesimo.
31 Occorre infine aggiungere che neppure il testo della convenzione di Kyoto, richiamata nelle osservazioni presentate dalle
parti, avvalora tale distinzione.
32 Infatti, in un caso come quello della causa principale, la norma 3 dell’allegato D.1 della convenzione di Kyoto farebbe dipendere
l’origine della merce dal luogo in cui essa ha subito la sua «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale». Dal canto
suo la norma 6 di tale allegato enuncia che non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le «operazioni
che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali».
A tale proposito la norma 6 cita, tra le altre, le «manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale
dei prodotti o a condizionarli per il trasporto, come la separazione o riunione di colli, l’assortimento e la classificazione
doganale, il ricondizionamento dei colli» ed i «miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto
ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate». Non vi si menziona
pertanto alcuna distinzione tra operazioni semplici e operazioni complesse.
33 La questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] va quindi risolta nel senso che, poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), del
protocollo n. 4 non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento,
operazioni di assortimento come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione
semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, del 30 giugno 1997,
non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento
come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento
ai sensi della suddetta disposizione.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.