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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 03411/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in atto separato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 165 in Comiso (Rg); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7105, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Irpef, Iva ed Irap - Omessa dichiarazione - Accertamento analitico induttivo - Istanza di sospensione ex art. 5, l. n. 130 del 2022.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], che in relazione a quell’anno non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, l’avviso di accertamento n.

RJU100100229/2009, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2005.

L’atto impositivo, avente natura analitico-induttiva, traeva fondamento nel fatto che in riferimento all’anno 2004 la contribuente aveva dichiarato rimanenze per il valore di Euro 130.400,00, che nell’anno 2006 risultavano però azzerate, ed erano state pertanto ritenute vendute nell’anno 2005, e perciò assoggettabili a tributo.

2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, contestando il difetto di contraddittorio preventivo e l’infondatezza dell’accertamento.

La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.

3. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia.

La CTR accoglieva il ricorso, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento contestato.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente ha quindi depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta la “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 12 L. 212/2000, nonché art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5” (ric., p. 5), per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato in conseguenza dell’omessa istaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente.

2. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 C.C.; violazione di giudicato parziale interno in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, avendo la CTR pronunciato anche su questione non sottoposta al suo esame mediante l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ed attinente alle incongruenze rinvenute nell’accertamento dalla CTP.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo.

Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege.

Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in atto separato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 165 in Comiso (Rg); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7105, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Irpef, Iva ed Irap - Omessa dichiarazione - Accertamento analitico induttivo - Istanza di sospensione ex art. 5, l. n. 130 del 2022. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], che in relazione a quell’anno non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, l’avviso di accertamento n. RJU100100229/2009, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2005. L’atto impositivo, avente natura analitico-induttiva, traeva fondamento nel fatto che in riferimento all’anno 2004 la contribuente aveva dichiarato rimanenze per il valore di Euro 130.400,00, che nell’anno 2006 risultavano però azzerate, ed erano state pertanto ritenute vendute nell’anno 2005, e perciò assoggettabili a tributo. 2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, contestando il difetto di contraddittorio preventivo e l’infondatezza dell’accertamento. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo. 3. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia. La CTR accoglieva il ricorso, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento contestato. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La contribuente ha quindi depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta la “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 12 L. 212/2000, nonché art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5” (ric., p. 5), per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato in conseguenza dell’omessa istaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente. 2. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 C.C.; violazione di giudicato parziale interno in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, avendo la CTR pronunciato anche su questione non sottoposta al suo esame mediante l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ed attinente alle incongruenze rinvenute nell’accertamento dalla CTP. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributa
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