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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26634/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04M0A16) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 496 cod. pen., nonché a due episodi riconducibili all'art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada, per aver guidato un'automobile senza aver conseguito la patente di guida; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa riqualificazione del fatto come tentativo, è manifestamente infondato, atteso che il reato si perfeziona già nel momento in cui il soggetto ha reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale, essendo irrilevante che egli abbia poi ammesso di avere reso false dichiarazioni fornendo al contempo i dati veritieri; né vale obiettare la circostanza che il pubblico ufficiale che ha raccolto la dichiarazione dell'odierno ricorrente abbia potuto immediatamente appurare la falsità, non potendo certo farsi dipendere lo forma di manifestazione del reato (tentata o consumata) dalla prontezza dell'operante di PG nel rilevare il mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04M0A16) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 496 cod. pen., nonché a due episodi riconducibili all'art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada, per aver guidato un'automobile senza aver conseguito la patente di guida; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa riqualificazione del fatto come tentativo, è manifestamente infondato, atteso che il reato si perfeziona già nel momento in cui il soggetto ha reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale, essendo irrilevante che egli abbia poi ammesso di avere reso false dichiarazioni fornendo al contempo i dati veritieri; né vale obiettare la circostanza che il pubblico ufficiale che ha raccolto la dichiarazione dell'odierno ricorrente abbia potuto immediatamente appurare la falsità, non potendo certo farsi dipendere lo forma di manifestazione del reato (tentata o consumata) dalla prontezza dell'operante di PG nel rilevare il mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26634/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris