CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria °ggi, 3 0 21C,. 2024 [OSCURATO:PERSONA] N 723 N [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo del 5 agosto 2024, con la quale è stata confermata l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palermo, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta in relazione alla contestazione dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 comma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione alla fornitura di 30.000,00 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, in concorso con due esponenti del sodalizio Palermitano, fatti per i quali il ricorrente è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e 20.000,00 di multa con sentenza del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Palermo dell' 8 aprile 2024. 2.11 ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione di adeguatezza degli arresti domicíliari, anche con presidio di controllo elettronico, posto che il Tribunale del Riesame non ha opportunamente valutato la dichiarazione di disponibilità della moglie ad ospitarlo presso la propria abitazione, elemento connotato da novità che il giudice avrebbe dovuto considerare, né il tempo decorso dalla commissione dei fatti in contestazione, nonché lo stato di detenzione ininterrotto da più di un anno. Evidenzia il ricorrente che il fatto contestato sì sostanzia in un unico episodio, di essere un soggetto incensurato, di non essere stato mai attinto da alcuna ordinanza di custodia cautelare per reati della stessa specie, nonché la idoneità del domicilio, distante dai luoghi in cui si è verificato il fatto di reato contestato, e prossimo a numerose stazioni di polizia e di carabinieri che ne consentirebbe un'agevole monitoraggio. E' carente il rischio di reiterazione del reato, non avendo il giudice a quo neppure indicato gli elementi concreti che segnalano l'attualità del pericolo né fornito alcuna indicazione della probabile insorgenza di occasioni prossime, favorevoli alla commissione di nuovi delitti. Ancor meno il giudice specifica le ragioni per le quali le procedure di controllo di cui all'art.275 comma 3 bis cod. proc. pen. non possono considerarsi un ulteriore ed efficace presidio cautelare, tale da elidere ogni necessità della misura massimamente afflittiva. Il giudice a quo, con motivazione illogica, ha infine valutato la condizione di straniero del ricorrente, che tuttavia è regolarmente residente nel territorio dello Stato italiano e che non può essere considerata come elemento negativo. La nazionalità estera non è necessariamente indice di pericolo di fuga. Neppure può essere valutata sfavorevolmente la dichiarazione di svolgere attività imprenditoriale anche al di fuori del territorio dello Stato. Non sussiste alcun pericolo di fuga, assertivamente affermato dal giudice, considerato che il ricorrente ha interrotto i contatti con i soggetti legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e che sono decorsi ormai cinque anni dal fatto contestato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Nel caso in disamina, il Tribunale ha formulato una completa valutazione del profilo della attualità del pericolo di reiterazione del reato, esaminando i rilievi mossi dal ricorrente in ordine al decorso del tempo silente e in ordine all'osservanza di eventuali prescrizioni, di valenza neutra, ed effettuando un'analisi accurata della fattispecie concreta ai fini della valutazione delle esigenze cautelari. Pertanto, ha ritenuto insussistenti elementi di novità idonei ad incidere sulla valutazione di adeguatezza della misura in atto, non potendo essere considerata tale la dichiarazione di disponibilità ad eseguire la misura presso un domicilio idoneo, effettuando così una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Il giudice ha, in particolare, evidenziato che il ricorrente dimostra una certa capacità gli organizzare trasporti internazionali, anche dall'Africa all'Europa, e non ha manifestato alcuna forma di resipiscenza per il fatto contestato che è stato invece minimizzato. Conseguentemente, il Tribunale ha formulato una completa valutazione del profilo della attualità del pericolo di reiterazione del reato ed ha ritenuto ancora permanente un elevato pericolo di recidiva, già affermato dai precedenti giudizi, considerato che tale pericolo non è attenuato dagli elementi di novità che il ricorrente adduce, ovvero il tempo trascorso e l'indicazione del domicilio idoneo a effettuare gli arresti domiciliari in quanto l'allontanamento lAcetyrdt, •e i dal luogo del commesso reato costituisce odalita di esecuzione'rnisura del tutto inidonea a fronteggiare o contenere il pericolo di recidiva. Nel pervenire a tali conclusioni, dunque/ il giudice a quo si è uniformato al principio di diritto (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 05; Sez.3, n. 19608 del 25701/2023, Rv. 284615) secondo il quale il giudice cautelare che postuli l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ha l'onere di formulare il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domestica, onere da assolvere sulla base di una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto. Ne deriva l'impossibilità di concludere che le esigenze i/-1/ cautelari ravvisabili nel caso di specie, tuttora permanenti, possano essere soddisfatte con una misura diversa da quella custodiale. Sussiste, quindi, congrua valutazione della proporzionalità della custodia applicata, a fronte della estrema gravità della condotta, e della pretesa adeguatezza, secondo la difesa, della misura degli arresti domiciliari, così che non si vede quale rilevanza logica possa avere, rispetto a tali modalità di condotte criminali, la notazione difensiva sulla collocazione logistica della proposta abitazione e tantonneno sulla distanza dal carcere, dal Tribunale e dalla Procura, tanto e., più che il giudice a quo ha evidenziato la sussistenza di collegamenti internazionali ed di rapporti con contesti di criminalità. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeeklla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.