CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 16746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si ribadiscono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti alle emergenze acquisite in relazione alla accertata responsabilità del ricorrente per l'evasione contestata, contrastata dal ricorso peraltro attraverso una ricostruzione dei fatti frutto di una lettura alternativa delle acquisizioni, non idonea a destrutturare quella privilegiata con doppia conforme dai giudici del merito, immune da manifeste incongruenze logiche; con gli ulteriori due motivi, si rivendica l'applicabilità delle generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp, escluse con argomentazioni corrette giuridicamente ed estranee a carenze valutative e a manifeste illogicità, così da rendere il relativo percorso giustificativo non censurabile in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.