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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03172/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di restituzione in termini alla Corte di appello di Bologna per proporre appello nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in composizione collegiale del 4 luglio 2018;la Corte di appello di Bologna, rilevato che la condanna era divenuta definitiva in seguito alla sentenza della Corte di appello, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte. 1.1 Nell'istanza, il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 4 agosto 2023, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Con riferimento al caso specifico, si deve ribadire che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta sia dall'imputato personalmente sia dal difensore non cassazionista (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 Iannazzo, Rv. 235200 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32462 del 2015, Triossi; Sez. 4, n. 7982 del 2015, Martines; Sez. 1, n. 9122 del 2011, Singh; Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023). 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 2 r \r\s‘. pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di restituzione in termini alla Corte di appello di Bologna per proporre appello nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in composizione collegiale del 4 luglio 2018;la Corte di appello di Bologna, rilevato che la condanna era divenuta definitiva in seguito alla sentenza della Corte di appello, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte. 1.1 Nell'istanza, il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 4 agosto 2023, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Con riferimento al caso specifico, si deve ribadire che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta sia dall'imputato personalmente sia dal difensore non cassazionista (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 Iannazzo, Rv. 235200 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32462 del 2015, Triossi; Sez. 4, n. 7982 del 2015, Martines; Sez. 1, n. 9122 del 2011, Singh; Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023). 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 2 r \r\s‘. pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 03172/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris