Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20688/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Corte d'appello di Milano;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22 gennaio 2026 la Corte d’appello di Milano, decidendosull’appello proposto dall’imputato, in parziale riforma della sentenza emessa il28 ottobre 2024 dal Tribunale di Varese, ha rideterminato la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile dei reati di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998,n. 286, ed all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.Inoltre, la Corte territoriale ha revocato le sospensioni condizionali dellepene inflitte con le seguenti decisioni: 1) sentenza di applicazione della pena exart. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11gennaio 2019 (irrevocabile il 2 marzo 2019); 2) sentenza di applicazione dellapena ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 19 giugno 2020 (irrevocabile il 7 settembre 2020); 3) sentenza di condannapronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 marzo 2022 (irrevocabile il23 maggio 2022).Infine, ha revocato il beneficio della non menzione, concesso in relazionealle sentenze indicate sub 2 e

3.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AbidiMoetez, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilitodall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con un unico complesso motivo il ricorrente deduce innanzitutto chela Corte d’appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, nonavrebbe potuto revocare d’ufficio i benefici della pena sospesa e della nonmenzione.Lamenta inoltre che la revoca può essere fondata soltantosull’accertamento, in via definitiva, dei reati di cui al presente procedimento, eche pertanto potrà eventualmente essere richiesta dal pubblico ministero in faseesecutiva.In ogni caso, si osserva in ricorso che allo stato sarebbero trascorsi più dicinque anni dalla commissione dei reati di cui alle sentenze emesse dal [OSCURATO:PERSONA] in data 11 gennaio 2019 e in data 19 giugno 2020.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del divieto di reformatioin peius, in quanto la Corte ha revocato i benefici – pena condizionalmentesospesa e non menzione al casellario - in assenza di appello del pubblicoministero.Il motivo è manifestamente infondato.1.1.1.

La Corte d'appello ha revocato i benefici concessi con le sentenzepoco sopra indicate ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, e art. 175, comma 3,cod. pen., avendo il ricorrente commesso un nuovo delitto nel quinquennio dalleprecedenti condanne.Si tratta, come noto, di ipotesi di revoca obbligatoria, prive diapprezzamenti discrezionali - invece richiesti, ad esempio, nell’ipotesi di cui alcomma 2 del citato art. 168 - collegate all’accertamento della commissione deldelitto.In tali casi la revoca opera di diritto, con effetti sostanziali che risalgono almomento in cui se ne è verificata la condizione.Partendo da tali considerazioni questa Corte, anche nella sua più autorevolecomposizione, ha affermato che il giudice di secondo grado può disporre la revocadella sospensione condizionale anche quando ad appellare è solo l’imputato (Sez.U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01; Sez. 2, n. 37009 del30/06/2016, Seck, Rv. 267913 – 01; Sez. 1, n. 20293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],Rv. 239996 – 01).Se il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo, il giudice diappello - svolgendo un'attività non discrezionale né valutativa e senza, pertanto,contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche sel'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensionecondizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessitermini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.Si tratta di principi non superati – ed anzi richiamati sul piano sistematico- dal più recente intervento della massima istanza nomofilattica, relativo aldiverso caso della revoca in executivis della sospensione condizionale della penaapplicata in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. per l'esistenza di unacausa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota però a quello di appello, ilquale ultimo non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o non sia statoinvestito dell'impugnazione del pubblico ministero (Sez.

U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01).Coerentemente, è stata invece ritenuta la violazione del divieto direformatio in peius, nel diverso caso di revoca della sospensione condizionaledella pena disposta, su appello del solo imputato, ai sensi dell'art. 168, comma2, cod. pen., attesa la natura discrezionale e costitutiva di tale provvedimento(Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301 – 01).1.1.2.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione alla revoca delbeneficio della non menzione della condanna.L’art. 175, comma 3, cod. pen., con previsione simile a quella di cui all'art.168, comma 1, n. 1, cod. pen., il che consente di richiamare i principi finoraaffermati), stabilisce che se il condannato commette successivamente altrodelitto, l’ordine di non fare menzione è revocato.Pertanto, proprio in applicazione dei principi finora richiamati, deveaffermarsi che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che revochi ilbeneficio della non menzione nel caso in cui successivamente alla condanna percui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto.Anche in tale caso, infatti, la revoca, prevista dall’art. 175, comma 3, cod.pen., opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo, con la conseguenzache deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza diimpugnazione della parte pubblica (Sez. 4, n. 24039 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancuso,non mass.; Sez. 3, n. 3418 del 3/11/2023, dep. 2024, Bruzzesi, non mass.; Sez.5, n. 10294 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280887 – 01; Sez. 5, ord.n. 5384 del 11/11/1999, dep. 2000, Cordova, Rv. 215573 – 01).1.2.

Il ricorrente deduce inoltre l’illegittimità della revoca, non essendol’accertamento del nuovo delitto contenuto in una sentenza irrevocabile, edunque non potendo valere al fine di verificare il decorso o meno del termine dicui all’art. 168 cod. pen.Il motivo, privo di specifiche argomentazioni, si pone comunque in apertocontrasto con la lettera della legge, che appunto prevede, al n. 1 dell’art. 168cod. pen., la revoca nei confronti del «condannato che commetta un delitto».D’altra parte, la revoca disposta dal giudice della cognizione, che accerta lacommissione del reato di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., produrrà isuoi effetti soltanto con il passaggio in giudicato della decisione, e dunque conl’accertamento in via definitiva della commissione del delitto che determina larevoca.La doglianza si pone, inoltre, in contrasto con il pacifico orientamento dilegittimità secondo cui la commissione di un nuovo reato, come causa di revocadella sospensione condizionale della pena ove avvenga nei termini stabiliti dallalegge, va intesa con riferimento al tempo in cui è stato commesso il nuovo reatoe non al tempo in cui è pronunciata la sentenza di condanna per il medesimo(Sez.

U, n. 19 del 1956, Melis, Rv. 097623 – 01; Sez. 5, n. 11759 del22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 – 01).È stato incisivamente osservato che a ragionare diversamente «sirischierebbe di giungere non solo ad incertezze applicative circa il periodo di"osservazione", ma anche ad ingiustificate disparità di trattamento, giacché larevoca della sospensione condizionale della pena o l'estinzione del reato ex art.167 cod. pen. non dipenderebbero più solo dalla volontà del soggetto interessato,ma sarebbero ancorate alla minore o maggiore celerità di definizione del processoper il secondo reato» (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 – 01, inmotivazione).Deve dunque ritenersi la sostanziale irrilevanza, ai fini del computo deltermine, del momento in cui avviene il passaggio in giudicato della sentenza cheaccerta la commissione del reato di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.(Sez. 2, n. 2712 del 17/12/2025, dep. 2026, Cusenza, non mass.; Sez. 3, n.37192 del 08/10/2025, Cannone, Rv. 288686 – 01; Sez. 5, n. 17974 del14/02/2024, cit.).1.3.

Il ricorrente deduce che «correndo l’anno 2026» (p. 3 ricorso) sarebbedecorso il termine quinquennale previsto dall’art. 168 cod. pen., dovendosi avereriguardo alla commissione dei reati di cui alle sentenze oggetto della revoca.La doglianza è manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] osserva, anzitutto, che il termine previsto dall'art. 168 cod. pen.deve calcolarsi partendo dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale èstato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404– 01; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542 – 01; Sez.4, n. 1963 del 25/11/1998, dep. 1999, Spina, Rv. 213229 – 01).Nella specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taleprincipio, posto che le sentenze sono divenute irrevocabili il 2 marzo 2019, il 7settembre 2020 e il 23 maggio 2022; rispetto a tali date, al momento dellacommissione del fatto di cui al capo A (27 maggio 2022) in nessun caso il terminequinquennale risultava già decorso.2.

Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stimaequo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milano;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 gennaio 2026 la Corte d’appello di Milano, decidendosull’appello proposto dall’imputato, in parziale riforma della sentenza emessa il28 ottobre 2024 dal Tribunale di Varese, ha rideterminato la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile dei reati di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998,n. 286, ed all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.Inoltre, la Corte territoriale ha revocato le sospensioni condizionali dellepene inflitte con le seguenti decisioni: 1) sentenza di applicazione della pena exart. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11gennaio 2019 (irrevocabile il 2 marzo 2019); 2) sentenza di applicazione dellapena ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 19 giugno 2020 (irrevocabile il 7 settembre 2020); 3) sentenza di condannapronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 marzo 2022 (irrevocabile il23 maggio 2022).Infine, ha revocato il beneficio della non menzione, concesso in relazionealle sentenze indicate sub 2 e 3.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AbidiMoetez, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilitodall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico complesso motivo il ricorrente deduce innanzitutto chela Corte d’appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, nonavrebbe potuto revocare d’ufficio i benefici della pena sospesa e della nonmenzione.Lamenta inoltre che la revoca può essere fondata soltantosull’accertamento, in via definitiva, dei reati di cui al presente procedimento, eche pertanto potrà eventualmente essere richiesta dal pubblico ministero in faseesecutiva.In ogni caso, si osserva in ricorso che allo stato sarebbero trascorsi più dicinque anni dalla commissione dei reati di cui alle sentenze emesse dal [OSCURATO:PERSONA] in data 11 gennaio 2019 e in data 19 giugno 2020.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del divieto di reformatioin peius, in quanto la Corte ha revocato i benefici – pena condizionalmentesospesa e non menzione al casellario - in assenza di appello del pubblicoministero.Il motivo è manifestamente infondato.1.1.1. La Corte d'appello ha revocato i benefici concessi con le sentenzepoco sopra indicate ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, e art. 175, comma 3,cod. pen., avendo il ricorrente commesso un nuovo delitto nel quinquennio dalleprecedenti condanne.Si tratta, come noto, di ipotesi di revoca obbligatoria, prive diapprezzamenti discrezionali - invece richiesti, ad esempio, nell’ipotesi di cui alcomma 2 del citato art. 168 - collegate all’accertamento della commissione deldelitto.In tali casi la revoca opera di diritto, con effetti sostanziali che risalgono almomento in cui se ne è verificata la condizione.Partendo da tali considerazioni questa Corte, anche nella sua più autorevolecomposizione, ha affermato che il giudice di secondo grado può disporre la revocadella sospensione condizionale anche quando ad appellare è solo l’imputato (Sez.U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01; Sez. 2, n. 37009 del30/06/2016, Seck, Rv. 267913 – 01; Sez. 1, n. 20293 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],Rv. 239996 – 01).Se il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo, il giudice diappello - svolgendo un'attività non discrezionale né valutativa e senza, pertanto,contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche sel'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensionecondizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessitermini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.Si tratta di principi non superati – ed anzi richiamati sul piano sistematico- dal più recente intervento della massima istanza nomofilattica, relativo aldiverso caso della revoca in executivis della sospensione condizionale della penaapplicata in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. per l'esistenza di unacausa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota però a quello di appello, ilquale ultimo non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o non sia statoinvestito dell'impugnazione del pubblico ministero (Sez. U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01).Coerentemente, è stata invece ritenuta la violazione del divieto direformatio in peius, nel diverso caso di revoca della sospensione condizionaledella pena disposta, su appello del solo imputato, ai sensi dell'art. 168, comma2, cod. pen., attesa la natura discrezionale e costitutiva di tale provvedimento(Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301 – 01).1.1.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione alla revoca delbeneficio della non menzione della condanna.L’art. 175, comma 3, cod. pen., con previsione simile a quella di cui all'art.168, comma 1, n. 1, cod. pen., il che consente di richiamare i principi finoraaffermati), stabilisce che se il condannato commette successivamente altrodelitto, l’ordine di non fare menzione è revocato.Pertanto, proprio in applicazione dei principi finora richiamati, deveaffermarsi che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che revochi ilbeneficio della non menzione nel caso in cui successivamente alla condanna percui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto.Anche in tale caso, infatti, la revoca, prevista dall’art. 175, comma 3, cod.pen., opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo, con la conseguenzache deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza diimpugnazione della parte pubblica (Sez. 4, n. 24039 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancuso,non mass.; Sez. 3, n. 3418 del 3/11/2023, dep. 2024, Bruzzesi, non mass.; Sez.5, n. 10294 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280887 – 01; Sez. 5, ord.n. 5384 del 11/11/1999, dep. 2000, Cordova, Rv. 215573 – 01).1.2. Il ricorrente deduce inoltre l’illegittimità della revoca, non essendol’accertamento del nuovo delitto contenuto in una sentenza irrevocabile, edunque non potendo valere al fine di verificare il decorso o meno del termine dicui all’art. 168 cod. pen.Il motivo, privo di specifiche argomentazioni, si pone comunque in apertocontrasto con la lettera della legge, che appunto prevede, al n. 1 dell’art. 168cod. pen., la revoca nei confronti del «condannato che commetta un delitto».D’altra parte, la revoca disposta dal giudice della cognizione, che accerta lacommissione del reato di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., produrrà isuoi effetti soltanto con il passaggio in giudicato della decisione, e dunque conl’accertamento in via definitiva della commissione del delitto che determina larevoca.La doglianza si pone, inoltre, in contrasto con il pacifico orientamento dilegittimità secondo cui la commissione di un nuovo reato, come causa di revocadella sospensione condizionale della pena ove avvenga nei termini stabiliti dallalegge, va intesa con riferimento al tempo in cui è stato commesso il nuovo reatoe non al tempo in cui è pronunciata la sentenza di condanna per il medesimo(Sez. U, n. 19 del 1956, Melis, Rv. 097623 – 01; Sez. 5, n. 11759 del22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 – 01).È stato incisivamente osservato che a ragionare diversamente «sirischierebbe di giungere non solo ad incertezze applicative circa il periodo di"osservazione", ma anche ad ingiustificate disparità di trattamento, giacché larevoca della sospensione condizionale della pena o l'estinzione del reato ex art.167 cod. pen. non dipenderebbero più solo dalla volontà del soggetto interessato,ma sarebbero ancorate alla minore o maggiore celerità di definizione del processoper il secondo reato» (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 – 01, inmotivazione).Deve dunque ritenersi la sostanziale irrilevanza, ai fini del computo deltermine, del momento in cui avviene il passaggio in giudicato della sentenza cheaccerta la commissione del reato di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.(Sez. 2, n. 2712 del 17/12/2025, dep. 2026, Cusenza, non mass.; Sez. 3, n.37192 del 08/10/2025, Cannone, Rv. 288686 – 01; Sez. 5, n. 17974 del14/02/2024, cit.).1.3. Il ricorrente deduce che «correndo l’anno 2026» (p. 3 ricorso) sarebbedecorso il termine quinquennale previsto dall’art. 168 cod. pen., dovendosi avereriguardo alla commissione dei reati di cui alle sentenze oggetto della revoca.La doglianza è manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] osserva, anzitutto, che il termine previsto dall'art. 168 cod. pen.deve calcolarsi partendo dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale èstato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404– 01; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005, Birriolo, Rv. 230542 – 01; Sez.4, n. 1963 del 25/11/1998, dep. 1999, Spina, Rv. 213229 – 01).Nella specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taleprincipio, posto che le sentenze sono divenute irrevocabili il 2 marzo 2019, il 7settembre 2020 e il 23 maggio 2022; rispetto a tali date, al momento dellacommissione del fatto di cui al capo A (27 maggio 2022) in nessun caso il terminequinquennale risultava già decorso.2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stimaequo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris