CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 1453/2022 R.G.) proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANTANIELLOADELAIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSANTANIELLO RAFFAELLA, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 7365/4/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che a [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 4 febbraioNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/20262015) venne notificato l’avviso di accertamento n. TFK010101496/2014,emesso ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973,con cui, relativamente all’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrateaccertava, mediante ricostruzione sintetica, un maggior reddito imponibilepari a €. 273.652,00 (euroduecentosettantatremilaseicentocinquantadue/00), in considerazionedell’acquisto di quote societarie per €. 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00), a fronte di un reddito complessivo dichiarato,per l’anno 2009, pari a €. 23.202,00 (euro ventitremiladuecentodue/00).Peraltro, con un primo invito n. 100372/2014, notificato il 2 maggio2014, il contribuente era stato convocato per chiarire lo scostamento,rilevato per l’anno di imposta 2009, tra il reddito dichiarato e quellodeterminabile ai sensi dell’art. 38, commi 4 e segg. del d.P.R. n. 600 del1973 (come novellato dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n.122 del 2010). I relativi contraddittori si svolsero in data 16 maggio 2014e 3 giugno 2014 e, in tali contesti, il contribuente fornì alcuni chiarimentie documenti, che, tuttavia, non vennero reputati idonei a giustificare loscostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato con il criteriosintetico (secondo l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973). L’amministrazionefinanziaria attivò, inoltre, l’accertamento preventivo con adesione,formulando apposito invito contenente la determinazione sintetica delreddito (invito n. TFKI10100818/2014, notificato il 4 agosto 2014). Siinstaurò, così, il conseguente contraddittorio, tenutosi in data 30settembre 2014.2.- Il contribuente impugnò l’atto impositivo, deducendo che esso eraillegittimo ed errato, poiché con il primo invito (volto a giustificare laprovenienza delle disponibilità finanziarie) non era stato menzionatol’acquisto di partecipazioni societarie e, inoltre, la spiegazione delladisponibilità per tale acquisto, data a seguito di successivi incontri, erastata ignorata, cosicché vi è stata mancanza di contradittorio sostanziale.Secondo la prospettazione del contribuente, alcuna irregolaritàsussisteva per la spesa relativa alle partecipazioni societarie, atteso che,Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026per il pagamento di tale acquisto, egli aveva contestualmente ceduto unsuo immobile. A tal proposito, venne prodotta in giudizio sia copia delrelativo contratto di compravendita immobiliare, sia copia della cessionedelle quote, nonché l’estratto conto bancario dell’unico conto correnteintestato al contribuente, da cui non risultava nessuna transazionefinanziaria.Il giudice di prime cure accolse il ricorso, affermando che: «Neppurerisulta convincente e condividibile la ricostruzione sintetica di redditoimponibile non dichiarato di entità pari al prezzo dell’acquisto dalcontribuente effettuato di partecipazioni societarie, atteso che il ricorrenteha dimostrato che al pagamento di detto prezzo ha fatto fronte con ilprezzo di vendita della sua quota di proprietà di immobile, come rinvienedai due atti di vendita prodotti. Né appare convincente il motivo che, percontestare la predetta circostanza, viene addotto dall’ Ufficio, che evidenziache dai detti atti non risulta convenuta una permuta tra le quote e il dirittoproprietà immobiliare; invero, ove si volesse condividere detto assunto,dovrebbe ritenersi che, stante la coevità dei due atti, dovrebbe ritenersirinveniente dalla vendita immobiliare eseguita dal contribuente ladisponibilità finanziaria utilizzata per assolvere al pagamento del prezzo diacquisto delle partecipazioni societarie.».3.- L’Agenzia delle Entrate propose appello e la CTR di Salerno, con lasentenza n 5753/2018 depositata il 13 giugno 2018, lo accolse, cosìmotivando: «Grava sul contribuente, che contesti l’applicazione di talicoefficienti, l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivoè diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottatedall’ufficio (cfr. Cass.n. 14161 del 24/09/2003). Tanto considerato,emendato pacificamente l’errore, il dato maggiormente rilevante èrappresentato dal pagamento della somma di euro 250.000,00 effettuataper l’acquisto di quote societarie. Il contribuente sostiene che alpagamento di detto prezzo ha fatto fronte con il prezzo di vendita della suaquota di proprietà di immobili, dei quali produce l’atto di vendita. Ebbene,come correttamente rilevato dall’Ufficio, dalla lettura degli atti pubbliciNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026emerge come non vi è alcun riferimento ad una eventuale permuta tra lequote societarie ed il diritto immobiliare. Anzi si fa esplicitamenteriferimento a pagamenti in denaro ed alle connesse modalità diadempimento. Né alcun rilievo può assumere la produzione documentaleper contanti, evidentemente, sfugge a qualsiasi tracciabilità documentale».4.- Avverso tale sentenza d’appello proposero ricorso per cassazionegli eredi del contribuente, lamentando la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116c.p.c..La Corte di cassazione pronunciò ordinanza n. 10893/2021 con cuiaccolse il ricorso e cassò la decisione dei giudici di secondo grado, rinviandoalla CTR della Campania, Sezione di Salerno, in diversa composizione perla decisione nel merito. In particolare, essa affermò che il giudice d’appello,nella parte in cui aveva concentrato il proprio esame sull’aspetto testualesecondo cui nell’atto di cessione quote e nel contratto preliminare non viera stato alcun riferimento ad un’eventuale permuta tra le quote societarieed il diritto immobiliare, non aveva tenuto conto della circostanzarappresentata dalla contestualità degli atti e dall’equivalenza dei valoriindicati nei medesimi, al fine di provare il pagamento delle quote societariecon compensazione del prezzo delle quote immobiliari e, quindi, senzaesborso della somma considerata quale elemento indicativo di capacitàcontributiva.Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, la CTR diSalerno, in sede di giudizio di rinvio, ha respinto l’appello dell’Agenzia delleEntrate, così motivando: «Ritiene il Collegio che l’appello deve essererigettato. Giova prendere le mosse dai principi da applicare al caso dispecie e ritenuti violati o falsamente applicati dalla Cassazione. Orbene ladecisione di rinvio riconosce il fatto storico costituito dal fatto che lo stessogiorno del contratto di cessione di quote in oggetto sarebbe stato stipulato(fu stipulato) un contratto preliminare a parti invertite di cessione di quoteimmobiliari avente il medesimo valore delle quote acquistate. AggiungeNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026altresì la Suprema Corte che i ricorrenti avevano evidenziato "la decisivitàdella circostanza, costituita dalla contestualità degli atti e dalla equivalenzadei valori indicati nei due contratti, al fine di provare il pagamento dellequote societarie con compensazione del prezzo delle quote immobiliari e,quindi, senza esborso della somma considerata quale elemento indicativodi capacità contributiva". Ciò posto, al fine della corretta applicazione didetti principi, la Suprema Corte ha indirizzato l’indagine e la valutazioneproprio sulla contestualità degli atti (id est: l’acquisto da parte diSantaniello Nunzio delle quote societarie e la contestuale dismissione (infavore -sostanzialmente- degli stessi venditori delle quote immobiliari) esulla equivalenza dei valori indicati nei due contratti, al fine di provare ilpagamento delle quote societarie con compensazione del prezzo dellequote immobiliari e, quindi, senza esborso della somma considerata qualeelemento indicativo di capacità contributiva. D’altro canto la equivalenzadei valori e la contestualità degli atti rilevano ai fini della valutazione dellacapacità contributiva. Se infatti l’accertamento sintetico rappresenta unostrumento con cui si ricostruisce la reale capacità di spesa del contribuente,risalendo da un fatto noto (la spesa sostenuta quale manifestazione dicapacità contributiva) a un fatto ignoto (l’esistenza di un reddito nondichiarato o di un maggior reddito), nel caso di specie il fatto ignoto èinesistente atteso che nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] dismettevadiritti immobiliari e acquistava (per analogo valore) la titolarità delle quotesocietarie in contestazione. I dati presuntivi ben possono essere contestatidal contribuente con considerazioni specifiche quali "il periodo temporalepreso in considerazione" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 6758 del 1 marzo 2007). Ilcontribuente ha esaustivamente provato il contestuale disinvestimentopatrimoniale (la Suprema Corte nella ordinanza di rinvio ha fattoespressamente riferimento alla "compensazione" tra i prezzi dei due atti),ed il collegamento teleologico e finanziario tra le due operazioni. Può quindiaffermarsi che il contribuente ha assolto in pieno al proprio onereprobatorio di inesistenza della capacità contributiva contestagli. Giovaribadire: il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha offerto la prova della coincidenza diNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026date e di valori tra l’ammontare dell’investimento e quello deldisinvestimento. A ciò ha aggiunto -quale rafforzamento- le evidenze degliestratti conto. Va quindi ritenuta non fondata la tesi dell’Ufficio conconseguente rigetto dell’appello e conferma della sentenza impugnata.».5.- Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone novelloricorso per cassazione, affidato a due motivi.6.- Gli eredi del contribuente resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Assume, al riguardo, che la motivazione, anche secondo quantoindicato dalla Suprema Corte, avrebbe dovuto vertere sulla valutazionedel fatto storico della contestualità della cessione delle quote societarie edel preliminare di vendita delle quote immobiliari in relazione agli altrielementi addotti dalla Agenzia delle Entrate anche nel giudizio diriassunzione. In particolare, i giudici non avrebbero adeguatamentemotivato in ordine alle circostanze - rilevate dall’Agenzia delle Entrate apag. 10 delle proprie controdeduzioni - valevoli a confutare, secondo laprospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità, l’idoneità del fatto storico addotto dalla parte (contestualità trala cessione quote ed il preliminare) a costituire prova dell’assolvimentodel prezzo di acquisto mediante la cessione delle quote societarie. In talideduzioni, l’Agenzia delle Entrate insiste sul fatto che nel preliminare divendita delle quote immobiliari non si faceva riferimento ad alcunacessione di quote societarie.2.- Il motivo è infondato.Ed invero, con esso la ricorrente censura la motivazione della sentenzaimpugnata, sostanzialmente lamentandone l’apparenza e l’insufficienza.Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conformeCass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018,Rv. 650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio dilegittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma iprovvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazioneprevisto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processocivile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specificadi esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa edobiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullitàprocessuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).Tale sindacato, dunque, risulta oggi suscettibile di essere ammessoesclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (come,peraltro, richiesto dalla ricorrente) e, quindi, in termini di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che, delresto, prescrivendo la necessità della concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione, si salda con il precetto costituzionale dicui all’art. 111, comma 6, Cost.. Tuttavia, come già detto, esso restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del cd. «minimo costituzionale»richiesto dalla disposizione costituzionale menzionata, che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr., in tal senso, la già citata Cass. civ., Sez. 1,ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01).Nel caso di specie, alcuna delle gravi anomalie motivazionali sopraindicate risulta ravvisabile, perché la [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di Salerno) ha motivato, sia pure in manierasintetica, in relazione alle ragioni che avevano fondato il proprioconvincimento dirigendolo verso il rigetto dell’appello propostodall’Agenzia delle Entrate.In particolare, la sentenza della CTR ha chiarito come fosse stataquesta stessa Corte regolatrice che, con l’ordinanza di cassazione conrinvio, aveva indirizzato l’indagine e la valutazione proprio sullaNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026contestualità degli atti (cioè l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellequote societarie con la contestuale dismissione delle quote immobiliari disua titolarità) e sull’equivalenza dei valori indicati nei due contratti, qualielementi dimostrativi del pagamento delle quote societarie concompensazione del prezzo delle quote immobiliari e, quindi, senza esborsodella somma considerata indice di capacità contributiva. Parimenti, dallalettura e disamina della sentenza impugnata risulta piuttosto agevoledesumere come, alla stregua del condivisibile ragionamento sviluppatodalla CTR, poiché l’accertamento sintetico rappresenta uno strumento concui viene ricostruita la reale capacità di spesa del contribuente, risalendoda un fatto noto (cioè, la spesa sostenuta quale manifestazione di capacitàcontributiva) a un fatto ignoto (cioè l’esistenza di un reddito non dichiaratoo di un reddito maggiore di quello dichiarato), nel caso di specie, il fattoignoto risultasse inesistente giacché, nello stesso periodo, l’originariocontribuente [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato diritti immobiliari di cui eratitolare e acquistato (per identico valore) la titolarità delle quote societariein contestazione.In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non risultaviziata da apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altroidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, l’amministrazione finanziariaricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio.Sostiene, infatti, che la decisione sarebbe viziata nella parte in cuiavrebbe omesso di valutare le circostanze fattuali indicate dall’Agenziadelle Entrate per confutare l’idoneità del fatto storico addotto dalla parte(contestualità tra la cessione quote ed il preliminare) a costituire provadell’assolvimento del prezzo di acquisto mediante la cessione delle quotesocietarie.Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026In particolare, l’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla contestualitàdella cessione delle quote e del contratto preliminare, aveva rilevato che:a) nel contratto preliminare era previsto solo il versamento di una caparradi €. 10.000,00 (euro diecimila/00), senza alcun riferimento alla cessionedelle quote; b) nel contratto di cessione delle quote si faceva riferimentoad un prezzo di €. 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), dapagare entro dieci giorni. La valutazione di tali circostanze avrebbe potutoe dovuto confutare l’idoneità del fatto storico addotto dalla parte(contestualità tra la cessione quote ed il preliminare) a costituire provadell’assolvimento del prezzo di acquisto mediante la cessione delle quotesocietarie.3.- La censura è inammissibile.Questa Corte regolatrice ha, infatti e anche di recente, chiarito che, ilnovellato art. 360, n. 5), c.p.c. configura un vizio specifico relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e oggetto didiscussione tra le parti; ne consegue che non integra tale viziol’omesso esame di singoli elementi istruttori, ove il fatto storico rilevantesia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non diaconto di tutte le risultanze probatorie, e né rileva, secondo la ratio dellanorma, il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legalida parte del giudice di merito (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 30837 del25 novembre 2025).In tale ottica, dunque, il motivo di cui si tratta tradisce, con tuttaevidenza, l’intento di sindacare accertamenti in fatto e, in particolare, levalutazioni probatorie, operate dalla CTR di Salerno in sede di giudizio dirinvio. Pertanto, esso si infrange contro il consolidato orientamentosecondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tuttele deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13giugno 2014).Del resto, non è chi non veda come la CTR, laddove avesse soffermatola propria attenzione solo sugli elementi indicati dall’amministrazionefinanziaria ricorrente nel motivo di cui si tratta, sarebbe inevitabilmenteincorsa nel medesimo errore censurato da questa Corte con l’ordinanza n.n. 10893/2021, quando, cassando con rinvio la sentenza d’appelloimpugnata dagli eredi del contribuente, ebbe a chiarire che i giudicid’appello, avendo concentrato il proprio esame solo sull’aspetto testualesecondo cui nell’atto di cessione quote e nel contratto preliminare non viera stato alcun riferimento ad un’eventuale permuta tra le quote societarieed il diritto immobiliare, senza tenere conto degli elementi circostanzialirappresentati dalla contestualità degli atti e dall’equivalenza dei valoriindicati nei medesimi.4.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e l’amministrazione finanziaria ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.5.- Non sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, trattandosi di importonon dovuto in ragione del fatto che l’istante è una pubblicaamministrazione ammessa alla prenotazione a debito.Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] n. 1453/2022 R.G.Composta dagli [OSCURATO:PERSONA]: Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI - Presidente -Rep.dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere -A.C. 29 ottobre 2025dott. Roberto SUCCIO - Consigliere -dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: IRPEF- Consigliere - - Accertamento -Cessione di quotedott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. - societarie.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 1453/2022 R.G.) proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANTANIELLOADELAIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSANTANIELLO RAFFAELLA, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 7365/4/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che a [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 4 febbraioNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/20262015) venne notificato l’avviso di accertamento n. TFK010101496/2014,emesso ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973,con cui, relativamente all’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrateaccertava, mediante ricostruzione sintetica, un maggior reddito imponibilepari a €. 273.652,00 (euroduecentosettantatremilaseicentocinquantadue/00), in considerazionedell’acquisto di quote societarie per €. 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00), a fronte di un reddito complessivo dichiarato,per l’anno 2009, pari a €. 23.202,00 (euro ventitremiladuecentodue/00).Peraltro, con un primo invito n. 100372/2014, notificato il 2 maggio2014, il contribuente era stato convocato per chiarire lo scostamento,rilevato per l’anno di imposta 2009, tra il reddito dichiarato e quellodeterminabile ai sensi dell’art. 38, commi 4 e segg. del d.P.R. n. 600 del1973 (come novellato dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n.122 del 2010). I relativi contraddittori si svolsero in data 16 maggio 2014e 3 giugno 2014 e, in tali contesti, il contribuente fornì alcuni chiarimentie documenti, che, tuttavia, non vennero reputati idonei a giustificare loscostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato con il criteriosintetico (secondo l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973). L’amministrazionefinanziaria attivò, inoltre, l’accertamento preventivo con adesione,formulando apposito invito contenente la determinazione sintetica delreddito (invito n. TFKI10100818/2014, notificato il 4 agosto 2014). Siinstaurò, così, il conseguente contraddittorio, tenutosi in data 30settembre 2014.2.- Il contribuente impugnò l’atto impositivo, deducendo che esso eraillegittimo ed errato, poiché con il primo invito (volto a giustificare laprovenienza delle disponibilità finanziarie) non era stato menzionatol’acquisto di partecipazioni societarie e, inoltre, la spiegazione delladisponibilità per tale acquisto, data a seguito di successivi incontri, erastata ignorata, cosicché vi è stata mancanza di contradittorio sostanziale.Secondo la prospettazione del contribuente, alcuna irregolaritàsussisteva per la spesa relativa alle partecipazioni societarie, atteso che,Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026per il pagamento di tale acquisto, egli aveva contestualmente ceduto unsuo immobile. A tal proposito, venne prodotta in giudizio sia copia delrelativo contratto di compravendita immobiliare, sia copia della cessionedelle quote, nonché l’estratto conto bancario dell’unico conto correnteintestato al contribuente, da cui non risultava nessuna transazionefinanziaria.Il giudice di prime cure accolse il ricorso, affermando che: «Neppurerisulta convincente e condividibile la ricostruzione sintetica di redditoimponibile non dichiarato di entità pari al prezzo dell’acquisto dalcontribuente effettuato di partecipazioni societarie, atteso che il ricorrenteha dimostrato che al pagamento di detto prezzo ha fatto fronte con ilprezzo di vendita della sua quota di proprietà di immobile, come rinvienedai due atti di vendita prodotti. Né appare convincente il motivo che, percontestare la predetta circostanza, viene addotto dall’ Ufficio, che evidenziache dai detti atti non risulta convenuta una permuta tra le quote e il dirittoproprietà immobiliare; invero, ove si volesse condividere detto assunto,dovrebbe ritenersi che, stante la coevità dei due atti, dovrebbe ritenersirinveniente dalla vendita immobiliare eseguita dal contribuente ladisponibilità finanziaria utilizzata per assolvere al pagamento del prezzo diacquisto delle partecipazioni societarie.».3.- L’Agenzia delle Entrate propose appello e la CTR di Salerno, con lasentenza n 5753/2018 depositata il 13 giugno 2018, lo accolse, cosìmotivando: «Grava sul contribuente, che contesti l’applicazione di talicoefficienti, l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivoè diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottatedall’ufficio (cfr. Cass.n. 14161 del 24/09/2003). Tanto considerato,emendato pacificamente l’errore, il dato maggiormente rilevante èrappresentato dal pagamento della somma di euro 250.000,00 effettuataper l’acquisto di quote societarie. Il contribuente sostiene che alpagamento di detto prezzo ha fatto fronte con il prezzo di vendita della suaquota di proprietà di immobili, dei quali produce l’atto di vendita. Ebbene,come correttamente rilevato dall’Ufficio, dalla lettura degli atti pubbliciNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026emerge come non vi è alcun riferimento ad una eventuale permuta tra lequote societarie ed il diritto immobiliare. Anzi si fa esplicitamenteriferimento a pagamenti in denaro ed alle connesse modalità diadempimento. Né alcun rilievo può assumere la produzione documentaleper contanti, evidentemente, sfugge a qualsiasi tracciabilità documentale».4.- Avverso tale sentenza d’appello proposero ricorso per cassazionegli eredi del contribuente, lamentando la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116c.p.c..La Corte di cassazione pronunciò ordinanza n. 10893/2021 con cuiaccolse il ricorso e cassò la decisione dei giudici di secondo grado, rinviandoalla CTR della Campania, Sezione di Salerno, in diversa composizione perla decisione nel merito. In particolare, essa affermò che il giudice d’appello,nella parte in cui aveva concentrato il proprio esame sull’aspetto testualesecondo cui nell’atto di cessione quote e nel contratto preliminare non viera stato alcun riferimento ad un’eventuale permuta tra le quote societarieed il diritto immobiliare, non aveva tenuto conto della circostanzarappresentata dalla contestualità degli atti e dall’equivalenza dei valoriindicati nei medesimi, al fine di provare il pagamento delle quote societariecon compensazione del prezzo delle quote immobiliari e, quindi, senzaesborso della somma considerata quale elemento indicativo di capacitàcontributiva.Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, la CTR diSalerno, in sede di giudizio di rinvio, ha respinto l’appello dell’Agenzia delleEntrate, così motivando: «Ritiene il Collegio che l’appello deve essererigettato. Giova prendere le mosse dai principi da applicare al caso dispecie e ritenuti violati o falsamente applicati dalla Cassazione. Orbene ladecisione di rinvio riconosce il fatto storico costituito dal fatto che lo stessogiorno del contratto di cessione di quote in oggetto sarebbe stato stipulato(fu stipulato) un contratto preliminare a parti invertite di cessione di quoteimmobiliari avente il medesimo valore delle quote acquistate. AggiungeNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026altresì la Suprema Corte che i ricorrenti avevano evidenziato "la decisivitàdella circostanza, costituita dalla contestualità degli atti e dalla equivalenzadei valori indicati nei due contratti, al fine di provare il pagamento dellequote societarie con compensazione del prezzo delle quote immobiliari e,quindi, senza esborso della somma considerata quale elemento indicativodi capacità contributiva". Ciò posto, al fine della corretta applicazione didetti principi, la Suprema Corte ha indirizzato l’indagine e la valutazioneproprio sulla contestualità degli atti (id est: l’acquisto da parte diSantaniello Nunzio delle quote societarie e la contestuale dismissione (infavore -sostanzialmente- degli stessi venditori delle quote immobiliari) esulla equivalenza dei valori indicati nei due contratti, al fine di provare ilpagamento delle quote societarie con compensazione del prezzo dellequote immobiliari e, quindi, senza esborso della somma considerata qualeelemento indicativo di capacità contributiva. D’altro canto la equivalenzadei valori e la contestualità degli atti rilevano ai fini della valutazione dellacapacità contributiva. Se infatti l’accertamento sintetico rappresenta unostrumento con cui si ricostruisce la reale capacità di spesa del contribuente,risalendo da un fatto noto (la spesa sostenuta quale manifestazione dicapacità contributiva) a un fatto ignoto (l’esistenza di un reddito nondichiarato o di un maggior reddito), nel caso di specie il fatto ignoto èinesistente atteso che nello stesso periodo [OSCURATO:PERSONA] dismettevadiritti immobiliari e acquistava (per analogo valore) la titolarità delle quotesocietarie in contestazione. I dati presuntivi ben possono essere contestatidal contribuente con considerazioni specifiche quali "il periodo temporalepreso in considerazione" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 6758 del 1 marzo 2007). Ilcontribuente ha esaustivamente provato il contestuale disinvestimentopatrimoniale (la Suprema Corte nella ordinanza di rinvio ha fattoespressamente riferimento alla "compensazione" tra i prezzi dei due atti),ed il collegamento teleologico e finanziario tra le due operazioni. Può quindiaffermarsi che il contribuente ha assolto in pieno al proprio onereprobatorio di inesistenza della capacità contributiva contestagli. Giovaribadire: il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha offerto la prova della coincidenza diNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026date e di valori tra l’ammontare dell’investimento e quello deldisinvestimento. A ciò ha aggiunto -quale rafforzamento- le evidenze degliestratti conto. Va quindi ritenuta non fondata la tesi dell’Ufficio conconseguente rigetto dell’appello e conferma della sentenza impugnata.».5.- Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone novelloricorso per cassazione, affidato a due motivi.6.- Gli eredi del contribuente resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Assume, al riguardo, che la motivazione, anche secondo quantoindicato dalla Suprema Corte, avrebbe dovuto vertere sulla valutazionedel fatto storico della contestualità della cessione delle quote societarie edel preliminare di vendita delle quote immobiliari in relazione agli altrielementi addotti dalla Agenzia delle Entrate anche nel giudizio diriassunzione. In particolare, i giudici non avrebbero adeguatamentemotivato in ordine alle circostanze - rilevate dall’Agenzia delle Entrate apag. 10 delle proprie controdeduzioni - valevoli a confutare, secondo laprospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità, l’idoneità del fatto storico addotto dalla parte (contestualità trala cessione quote ed il preliminare) a costituire prova dell’assolvimentodel prezzo di acquisto mediante la cessione delle quote societarie. In talideduzioni, l’Agenzia delle Entrate insiste sul fatto che nel preliminare divendita delle quote immobiliari non si faceva riferimento ad alcunacessione di quote societarie.2.- Il motivo è infondato.Ed invero, con esso la ricorrente censura la motivazione della sentenzaimpugnata, sostanzialmente lamentandone l’apparenza e l’insufficienza.Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conformeCass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018,Rv. 650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio dilegittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma iprovvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazioneprevisto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processocivile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specificadi esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa edobiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullitàprocessuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).Tale sindacato, dunque, risulta oggi suscettibile di essere ammessoesclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (come,peraltro, richiesto dalla ricorrente) e, quindi, in termini di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che, delresto, prescrivendo la necessità della concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione, si salda con il precetto costituzionale dicui all’art. 111, comma 6, Cost.. Tuttavia, come già detto, esso restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del cd. «minimo costituzionale»richiesto dalla disposizione costituzionale menzionata, che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr., in tal senso, la già citata Cass. civ., Sez. 1,ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01).Nel caso di specie, alcuna delle gravi anomalie motivazionali sopraindicate risulta ravvisabile, perché la [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di Salerno) ha motivato, sia pure in manierasintetica, in relazione alle ragioni che avevano fondato il proprioconvincimento dirigendolo verso il rigetto dell’appello propostodall’Agenzia delle Entrate.In particolare, la sentenza della CTR ha chiarito come fosse stataquesta stessa Corte regolatrice che, con l’ordinanza di cassazione conrinvio, aveva indirizzato l’indagine e la valutazione proprio sullaNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026contestualità degli atti (cioè l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellequote societarie con la contestuale dismissione delle quote immobiliari disua titolarità) e sull’equivalenza dei valori indicati nei due contratti, qualielementi dimostrativi del pagamento delle quote societarie concompensazione del prezzo delle quote immobiliari e, quindi, senza esborsodella somma considerata indice di capacità contributiva. Parimenti, dallalettura e disamina della sentenza impugnata risulta piuttosto agevoledesumere come, alla stregua del condivisibile ragionamento sviluppatodalla CTR, poiché l’accertamento sintetico rappresenta uno strumento concui viene ricostruita la reale capacità di spesa del contribuente, risalendoda un fatto noto (cioè, la spesa sostenuta quale manifestazione di capacitàcontributiva) a un fatto ignoto (cioè l’esistenza di un reddito non dichiaratoo di un reddito maggiore di quello dichiarato), nel caso di specie, il fattoignoto risultasse inesistente giacché, nello stesso periodo, l’originariocontribuente [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato diritti immobiliari di cui eratitolare e acquistato (per identico valore) la titolarità delle quote societariein contestazione.In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non risultaviziata da apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altroidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, l’amministrazione finanziariaricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio.Sostiene, infatti, che la decisione sarebbe viziata nella parte in cuiavrebbe omesso di valutare le circostanze fattuali indicate dall’Agenziadelle Entrate per confutare l’idoneità del fatto storico addotto dalla parte(contestualità tra la cessione quote ed il preliminare) a costituire provadell’assolvimento del prezzo di acquisto mediante la cessione delle quotesocietarie.Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026In particolare, l’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla contestualitàdella cessione delle quote e del contratto preliminare, aveva rilevato che:a) nel contratto preliminare era previsto solo il versamento di una caparradi €. 10.000,00 (euro diecimila/00), senza alcun riferimento alla cessionedelle quote; b) nel contratto di cessione delle quote si faceva riferimentoad un prezzo di €. 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), dapagare entro dieci giorni. La valutazione di tali circostanze avrebbe potutoe dovuto confutare l’idoneità del fatto storico addotto dalla parte(contestualità tra la cessione quote ed il preliminare) a costituire provadell’assolvimento del prezzo di acquisto mediante la cessione delle quotesocietarie.3.- La censura è inammissibile.Questa Corte regolatrice ha, infatti e anche di recente, chiarito che, ilnovellato art. 360, n. 5), c.p.c. configura un vizio specifico relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e oggetto didiscussione tra le parti; ne consegue che non integra tale viziol’omesso esame di singoli elementi istruttori, ove il fatto storico rilevantesia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non diaconto di tutte le risultanze probatorie, e né rileva, secondo la ratio dellanorma, il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legalida parte del giudice di merito (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 30837 del25 novembre 2025).In tale ottica, dunque, il motivo di cui si tratta tradisce, con tuttaevidenza, l’intento di sindacare accertamenti in fatto e, in particolare, levalutazioni probatorie, operate dalla CTR di Salerno in sede di giudizio dirinvio. Pertanto, esso si infrange contro il consolidato orientamentosecondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,Numero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tuttele deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13giugno 2014).Del resto, non è chi non veda come la CTR, laddove avesse soffermatola propria attenzione solo sugli elementi indicati dall’amministrazionefinanziaria ricorrente nel motivo di cui si tratta, sarebbe inevitabilmenteincorsa nel medesimo errore censurato da questa Corte con l’ordinanza n.n. 10893/2021, quando, cassando con rinvio la sentenza d’appelloimpugnata dagli eredi del contribuente, ebbe a chiarire che i giudicid’appello, avendo concentrato il proprio esame solo sull’aspetto testualesecondo cui nell’atto di cessione quote e nel contratto preliminare non viera stato alcun riferimento ad un’eventuale permuta tra le quote societarieed il diritto immobiliare, senza tenere conto degli elementi circostanzialirappresentati dalla contestualità degli atti e dall’equivalenza dei valoriindicati nei medesimi.4.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e l’amministrazione finanziaria ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.5.- Non sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, trattandosi di importonon dovuto in ragione del fatto che l’istante è una pubblicaamministrazione ammessa alla prenotazione a debito. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 6.100,00 (euro seimilacento/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025.Il PresidenteP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneNumero registro generale 1453/2022Numero sezionale 7323/2025Numero di raccolta generale 7470/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 6.100,00 (euro seimilacento/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 29 ottobre 2025.Il Presidente