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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 37160/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29696-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 434/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/05/2021; Ric. 2021 n. 29696 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] srl, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della lavoratrice di differenze retributive.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Considerato che:

4. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta tardivamente proposto.

5. Difatti, la sentenza d’appello è stata pubblicata in data 26.5.2021 e il ricorso per cassazione notificato a mezzo p.e.c. il 30.11.2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

Ric. 2021 n. 29696 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29696-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 434/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/05/2021; Ric. 2021 n. 29696 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] srl, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della lavoratrice di differenze retributive. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Considerato che: 4. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta tardivamente proposto. 5. Difatti, la sentenza d’appello è stata pubblicata in data 26.5.2021 e il ricorso per cassazione notificato a mezzo p.e.c. il 30.11.2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. Ric. 2021 n. 29696 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st
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