CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22481-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E SOSTANZIALE R.G.N. 22481/2021 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 849/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 3882/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha confermato, con sentenza n. 849/2021, la sentenza n. 4736/2017 del Tribunale della stessa sede di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7335/2016 emesso in favore di UNIPOLSAI Assicurazioni per il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 52.667,81, oltre accessori, a titolo di restituzione di quanto corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11011/2006, riformata dalla stessa Corte di Appello con sentenza n. 5660/2011 (relativa al licenziamento dell’odierno ricorrente e confermata, quanto al rigetto dell’impugnativa di licenziamento, da questa Corte con sentenza n. 4356/2015); 2.avverso la predetta sentenza l’originario opponente a decreto ingiuntivo ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo; ha resistito con controricorso la compagnia di assicurazione; entrambe le parti hanno depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; sostiene essersi formato giudicato sostanziale sul rigetto della domanda di restituzione, avendo la Corte di Roma, nella sentenza n. 5660/2011, affermato che “la società appellante ha formulato istanza restitutoria senza debitamente specificare (ancor prima di comprovare) se abbia provveduto o meno al pagamento delle somme riconosciute in primo grado a titolo risarcitorio ex art. 18 Legge numero 300/70 o se abbia o meno reintegrato il ricorrente nel posto di lavoro. L’istanza, così come formulata, è del tutto generica e, come tale, inammissibile”; 2.rileva il Collegio che si tratta di riproposizione di analogo motivo di appello, in relazione al quale la Corte distrettuale ha osservato che la pronuncia di inammissibilità della domanda, senza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, ragion per cui non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio; che, nel caso in esame, la statuizione di inammissibilità della domanda restitutoria era contenuta soltanto in motivazione ed era rimasta estranea al dispositivo pronunciato in udienza, e non si basava sull'esame nel merito della pretesa restitutoria della società, ma si fermava alla valutazione delle condizioni di ammissibilità della domanda; che le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cd. giudicato formale) e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo ed è diverso giudizio; 3.nel motivare la decisione impugnata in questa sede la Corte di merito ha richiamato pertinente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13785/2004, n. 18271/2005, n. 7303/2012, n. 15383/2014, n. 26377/2014), di recente ribadita da Cass. n. 13603/2021, nel senso che la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale; 4.la domanda restitutoria spiegata nel giudizio presupposto non è stata esaminata nel merito, perché valutata generica e inammissibile, e quindi non oggetto di rigetto in dispositivo; tale situazione processuale non precludeva, quindi, la sua riproponibilità in separato giudizio, come avvenuto in concreto; poiché la domanda restitutoria non era stata rigettata nel merito nel precedente giudizio, la relativa declaratoria di inammissibilità della stessa nel giudizio presupposto, espressa nella sola motivazione e non nel dispositivo, non è qualificabile in termini di giudicato sostanziale; 5.il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza; 6.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor