CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 21632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: brio Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2026 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Vincenzo brio la pena concordata dalle parti di due anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 322, comma 1, lett. b), e 326, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il Giudice, escludendo la sussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ha omesso di rendere compiuta motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codicedi rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso di specie, non essendo contestata la qualificazione del fatto e risultando la valutazione correlata all'intervenuto consenso, non ricorre alcuna delle ipotesi di ricorribilità, come sopra specificate. Peraltro il giudice ha reso ampia motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, alla luce degli elementi emersi in indagine e della loro rilevanza in ordine alla riferibilità oggettiva e soggettiva dei fatti all'imputato, risultando il motivo di ricorso anche aspecifico. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Di P.Q.M