CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 21134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 2 agosto 2022 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. e di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa operante in Cosenza e comuni vicini, in qualità di organizzatore e promotore della confederazione di 'ndrangheta, rispettivamente contestati ai capi 1) e 48). Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. per mancanza di autonoma valutazione. Il Tribunale si è limitato ad un totale richiamo all'ordinanza del G.i.p., che a sua volta aveva richiamato la richiesta del P.m., senza enucleare gli elementi ritenuti indizianti e rigettando con motivazione apparente l'eccezione di nullità proposta. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari in relazione all'art. 416 bis cod. pen. Il Tribunale ha attribuito al ricorrente la qualità di promotore in base alle dichiarazioni dei collaboratori rese nell'ambito del procedimento per il duplice omicidio Chiodo-Tucci, avvenuto nel novembre 2000, ma non ha motivato il contrasto rilevabile nelle dichiarazioni dei collaboratori, che riferiscono del programmato omicidio del ricorrente, organizzato da [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente sarebbe associato secondo la tesi accusatoria. In punto di attualità delle esigenze la motivazione è mancante, non avendo il Tribunale motivato sulla continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'associazione ritenuti perduranti. Il Tribunale ha confermato l'ordinanza genetica in relazione al reato associativo valorizzando solo un incontro tra il ricorrente e uno degli indagati e non ha chiarito l'apporto causale per il capo 48; non ha considerato che il ricorrente è detenuto dal novembre 2018 e non ha reso una idonea motivazione, specie in caso di notevole distanza temporale tra l'epoca di commissione dei reati e l'adozione della misura nonché in presenza di elementi sintomatici di allontanamento dai contesti criminali in cui era maturata la condotta, in particolare, in caso di partecipazione a organizzazione criminale di nuova formazione o derivante da intese contingenti tra gruppi criminali o di ruolo secondario. Il Tribunale non ha superato le censure difensive, limitandosi al riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla notoria persistenza della cosca di 'ndrangheta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 II primo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 03/03/2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122, in motivazione, si è precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Nel caso di specie, il Tribunale ha legittimamente fatto ricorso alla motivazione per relationem in ragione dell'ingente mole del materiale indiziario e, dato atto della puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza genetica, fedele alle risultanze investigative, ha dapprima descritto l'assetto criminale nato dalle alleanze e dalla creazione della confederazione tra diversi gruppi funzionalmente autonomi, e, dopo aver illustrato le numerose e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito dell'accordo siglato tra i sette gruppi operanti in Cosenza e provincia per unire le forze ed esercitare il predominio sul territorio costituendo un organismo unitario, federato, con competenze ripartite, ma introiti messi in comune nella cd "bacinella", ha ricostruito la composizione della cosca Lanzino-Ruà-Patitucci, la posizione di reggente ricoperta dal Porcaro durante la detenzione del Patitucci, scarcerato nel dicembre 2019, la composizione del gruppo degli Zingari, costituito dai componenti della famiglia Abbruzzese cd Banana, ovvero dei due gruppi principali "gli Italiani"e"gli Zingari" che da decenni gestivano in regime di monopolio gli affari illeciti nella città (usura, estorsioni, armi e narcotraffico) e si dividevano i proventi illeciti (in misura del 60% e 40%), destinati al mantenimento dei detenuti, al pagamento degli stipendi dei sodali liberi ed al finanziamento delle attività illecite, per poi passare ad esaminare la posizione del ricorrente in tale contesto associativo. Ne deriva l'insussistenza del denunciato vizio di motivazione, risolvendosi la censura in una critica generica alla struttura dell'ordinanza più che alla motivazione, affatto apparente. 2. Anche in punto di esigenze cautelari il motivo è generico e meramente oppositivo; peraltro, formalmente circoscritto solo al profilo delle esigenze cautelari, il motivo tenta di contestare la sussistenza degli elementi integranti la gravità indiziaria, trascurando che l'ordinanza dà conto del progetto omicidiario ordito ai danni del ricorrente proprio a causa del ruolo apicale ricoperto e della intraprendenza dimostrata, sconfinando nel traffico di stupefacenti e addirittura sospettato di essere responsabile dell'ammanco dalla bacinella di 180 mila euro, al punto da suscitare astio nel Rango, che ugualmente rivestiva una posizione di comando nel gruppo degli zingari, cui era demandata la gestione del traffico di stupefacenti. L'ordinanza riporta le dichiarazioni di numerosi pentiti, che convergono nell'assegnargli il ruolo apicale, confermato dalle risultanze intercettative, oltre a riferire del rito di affiliazione organizzato presso l'abitazione del ricorrente, ivi detenuto agli arresti domiciliari per la cerimonia di affiliazione anche del fratello Rocco. Inconsistente e generica è la censura relativa al capo 48) a fronte della motivazione resa dal Tribunale (pag. 21) relativamente all'identificazione del ricorrente quale autore della telefonata estorsiva alla vittima dall'inequivoco tenore intimidatorio ed evocativo della destinazione delle somme all'associazione mafiosa ("ditegli di mettersi a posto e di rivolgersi da qualche cosa prima che gli salti tutto in aria"). In presenza del completo quadro indiziario descritto per il reato associativo, in punto di esigenze cautelari il Tribunale ha reso una motivazione congrua, adeguata e conforme ai principi affermati sul punto da questa Corte e dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui la norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). A tali principi si è attenuto il Tribunale, che non si è limitato a fare riferimento alla doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha attribuito rilievo alla mancanza di prova dell'assenza di esigenze cautelari, al carattere tendenzialmente permanente del vincolo associativo, specie per appartenenti ad un'associazione pervasiva e stabile come la 'ndrangheta, con conseguente irrilevanza del mero decorso del tempo, che non consente di ritenere automaticamente rescisso il vincolo associativo, specie per un apicale come il ricorrente, nonché alla mancanza di elementi prodotti dalla difesa di valenza sintomatica di un definitivo allontanamento dall'associazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda al