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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21333/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12943-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in ISPICA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7747/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 7747/6/2019, depositata il 23.12.2019, della C.T.R. della Regione Siciliana, che rigettò l'appello dell'ente di riscossione nei riguardi della decisione della C.T.P. di Ragusa la quale, a propria volta, aveva parzialmente accolto, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione avuto riguardo agli interessi moratori applicati alla [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S., il ricorso proposto dalla contribuente relativamente ad una intimazione di pagamento notificatale dall'agente per la riscossione; che, in particolare, la C.T.R. confermò la soluzione adottata dai giudici di prime cure, evidenziando come l'intimazione notificata alla [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S.

"si limita ad indicar[e] il rilevante importo complessivo [degli interessi], senza neppure menzionare i referenti normativi in base ai quali detti accessori sono stati determinati"; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della Ric. 2020 n. 12943 sez.

Sesta civile - T - ad. 11-05-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'ad 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l'intimazione di pagamento per cui è causa non contenesse una chiara indicazione circa le modalità di calcolo degli interessi moratori; che il motivo è manifestamente fondato; che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della

I. n. 241 del 1990) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. Sez. 5, 9.11.2018, n. 28689, Rv. 651272-01); che in controversia del tutto analoga, pendente tra le medesime parti (r.g. n. 12970/2020), questa Corte ha recentemente chiarito, con motivazione pienamente sovrapponibile al caso in esame ed alla quale si rinvia quale precedente specifico ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., che il "giudice di appello non si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto che "l'intimazione si limita ad indicarne il rilevante importo complessivo, senza neppure menzionare i referenti normativi in base ai quali detti accessori sono stati determinati", mentre "sarebbe stata, invece, necessaria una indicazione, sia pure sintetica, dei criteri di determinazione di tali importi", e che la produzione in giudizio Ric. 2020 n. 12943 sez.

Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -3- di una tabella esplicativa ex post del calcolo degli interessi (documento, che, comunque, non era stato rinvenuto nel fascicolo di parte) "finirebbe per integrare una inammissibile motivazione postuma dell'atto impositivo".

Là dove, invece, la conformità al modello ministeriale dell'intimazione ad adempiere - con l'espressa menzione della corrispondente cartella di pagamento e della relativa notifica, nonché dell'importo complessivo degli interessi moratori al tasso predeterminato ex lege - era di per sé sufficiente a giustificare la pretesa tributaria.

Per cui, la produzione in giudizio di una tabella esplicativa del calcolo degli interessi era assolutamente superflua ed ultronea, non potendo esplicare valenza integrativa in parte qua dell'intimazione ad adempiere" (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2022, n. 2644); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione Siciliana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione Siciliana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12943-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in ISPICA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7747/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 7747/6/2019, depositata il 23.12.2019, della C.T.R. della Regione Siciliana, che rigettò l'appello dell'ente di riscossione nei riguardi della decisione della C.T.P. di Ragusa la quale, a propria volta, aveva parzialmente accolto, con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione avuto riguardo agli interessi moratori applicati alla [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S., il ricorso proposto dalla contribuente relativamente ad una intimazione di pagamento notificatale dall'agente per la riscossione; che, in particolare, la C.T.R. confermò la soluzione adottata dai giudici di prime cure, evidenziando come l'intimazione notificata alla [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S. "si limita ad indicar[e] il rilevante importo complessivo [degli interessi], senza neppure menzionare i referenti normativi in base ai quali detti accessori sono stati determinati"; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della Ric. 2020 n. 12943 sez. Sesta civile - T - ad. 11-05-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'ad 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l'intimazione di pagamento per cui è causa non contenesse una chiara indicazione circa le modalità di calcolo degli interessi moratori; che il motivo è manifestamente fondato; che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della I. n. 241 del 1990) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. Sez. 5, 9.11.2018, n. 28689, Rv. 651272-01); che in controversia del tutto analoga, pendente tra le medesime parti (r.g. n. 12970/2020), questa Corte ha recentemente chiarito, con motivazione pienamente sovrapponibile al caso in esame ed alla quale si rinvia quale precedente specifico ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., che il "giudice di appello non si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto che "l'intimazione si limita ad indicarne il rilevante importo complessivo, senza neppure menzionare i referenti normativi in base ai quali detti accessori sono stati determinati", mentre "sarebbe stata, invece, necessaria una indicazione, sia pure sintetica, dei criteri di determinazione di tali importi", e che la produzione in giudizio Ric. 2020 n. 12943 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -3- di una tabella esplicativa ex post del calcolo degli interessi (documento, che, comunque, non era stato rinvenuto nel fascicolo di parte) "finirebbe per integrare una inammissibile motivazione postuma dell'atto impositivo". Là dove, invece, la conformità al modello ministeriale dell'intimazione ad adempiere - con l'espressa menzione della corrispondente cartella di pagamento e della relativa notifica, nonché dell'importo complessivo degli interessi moratori al tasso predeterminato ex lege - era di per sé sufficiente a giustificare la pretesa tributaria. Per cui, la produzione in giudizio di una tabella esplicativa del calcolo degli interessi era assolutamente superflua ed ultronea, non potendo esplicare valenza integrativa in parte qua dell'intimazione ad adempiere" (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2022, n. 2644); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione Siciliana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione Siciliana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel
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