CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Erice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Trapani visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani, in sede di rinvio, ha disposto, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 12 febbraio 2020, il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 228.090,31, ovvero, in caso di mancato rinvenimento delle stesse, di beni nella loro disponibilità, per un valore corrispondente a tale importo, nonché il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità della società [OSCURATO:SOCIETA]., fino alla concorrenza dell'importo di euro 180.000, ovvero in caso di mancato rinvenimento della suddette somma, dei beni nella sua disponibilità, per un valore corrispondente a tale importo, confermando nel resto l'ordinanza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente: a) la violazione di legge in ordine ai criteri di determinazione del profitto del reato, in quanto l'ordinanza impugnata, ascrivendo erroneamente il reato presupposto delle condotte di riciclaggio, di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori alla categoria del reato-contratto, avrebbe obliterato la necessità di scomputare dall'ammontare del sequestro le somme che costituirebbero la remunerazione per l'attività gestoria legittimamente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore giudiziario; b) la violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dell'assoluzione pronunciata, all'esito del giudizio dibattimentale, dal Tribunale di Caltanissetta in favore del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso contestati ai capi 35) e 36); c) la violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto il Tribunale di Trapani non avrebbe motivato in ordine alla ricorrenza del dolo specifico che connota tale reato. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione ai delitti presupposto di cui agli artt. 648 ter e 512 bis cod. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 649 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Tribunale di Trapani in sede di rinvio avrebbe disposto il sequestro preventivo delle somme indicate individuando, tuttavia, in violazione del giudicato cautelare medio tempore formatosi sul punto, quale reato presupposto il reato di corruzione.4. Con motivo aggiunto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione del giudicato cautelare, in quanto il Pubblico Ministero del Tribunale di Trapani aveva proposto ricorso per cassazione esclusivamente in relazione al vizio di omessa motivazione in ordine alla possibilità di qualificare i compensi liquidati al [OSCURATO:PERSONA] come provento dei reati di falso contestati ai capi 35) e 36). Il Tribunale di Trapani nel giudizio di rinvio avrebbe, dunque, dovuto vagliare solo la configurabilità di tale ipotesi accusatoria e non già motivare configurando il delitto di corruzione quale reato presupposto delle condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio. Ad avviso dei ricorrenti, tuttavia, l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di falso avrebbe disarticolato il fumus della gravità indiziaria dei reati presupposto del riciclaggio e dell'autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati in quanto i motivi negli stessi proposti sono infondati. 2. Per delibare adeguatamente le censure devolute alla Corte di Cassazione, una delle quali, peraltro, verte proprio sulla sussistenza o meno della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle complesse vicende processuali del sequestro di cui si controverte. 2.1. La vicenda cautelare reale si situa nel contesto del giudizio dibattimentale in corso a carico di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Caltanissetta per i reati di associazione per delinquere, corruzione aggravata, peculato, abuso di ufficio e falsità ideologica in atto pubblico. Secondo le contestazioni mosse in tale processo, il [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altre persone, e in particolare [OSCURATO:PERSONA], allora Presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e [OSCURATO:PERSONA], ricercatore universitario nonché coadiutore nominato nell'ambito di amministrazioni giudiziarie di imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali, sarebbe stato partecipe di una associazione a delinquere finalizzata al compimento di plurimi delitti connessi alla gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.Nello specifico, secondo l'ipotesi di accusa, l'accordo corruttivo prevedeva che il Provenzano, che per ragioni di opportunità non poteva essere nominato quale amministratore giudiziario nei procedimenti pendenti innanzi alla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, fosse designato quale coadiutore, con ampie funzioni «di consulenza strategica e funzionale», del [OSCURATO:PERSONA], in cambio di utilità varie corrisposte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] al magistrato. Secondo l'ipotesi di accusa, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2014-2015 avrebbe ricevuto importanti incarichi di amministrazione giudiziaria in plurime procedure di prevenzione patrimoniale, e per questi avrebbe percepito compensi per complessivi 326.000 euro, sulla base di provvedimenti di liquidazione sottoscritti «monocraticamente» dal Presidente della Sezione e, dunque, in violazione della competenza collegiale prevista dalla legge. Si contesta, altresì, al [OSCURATO:PERSONA] la commissione di delitti di autoriciclaggio e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] di riciclaggio, nonché, in concorso tra loro, la commissione del delitto di trasferimento fraudolento dei valori, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], appreso delle indagini pendenti nei suoi confronti, avrebbe impiegato, sostituito e trasferito in attività finanziarie i profitti illeciti lucrati, disponendo, a più riprese, bonifici in favore del coniuge e di una società, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale la [OSCURATO:PERSONA] era la legale rappresentante. 2.2. Secondo le risultanze delle indagini svolte, infatti, l'ammontare dei compensi percepiti per l'assolvimento degli incarichi di amministratore giudiziario, pari a 326.000 euro, era confluito su un conto corrente bancario cointestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], che era stato attinto, nel corso dalle indagini preliminari, da un sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal Pubblico Ministero per l'importo di 66.000 euro, a titolo di profitto del reato di pecu lato. A distanza di sei giorni dall'esecuzione del sequestro, nell'ottobre 2016, da quel conto corrente era, tuttavia, stato disposto un bonifico dell'importo di circa 128.000 euro all'indirizzo di un conto corrente di altro istituto di credito, intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], sul quale, a distanza di sette mesi, era pervenuto un secondo bonifico di circa 100.000 euro; quattro giorni dopo il sequestro, nell'ottobre 2016, il regime patrimoniale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] era, peraltro, stato trasformato dalla comunione alla separazione dei beni. Dalle indagini eseguite, si era, inoltre, accertato che il conto corrente originario e cointestato, che fino al 2016 aveva avuto una giacenza media pari a oltre 250.000 euro, era stato quasi azzerato, e che il conto di destinazione, intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], aveva conosciuto consistenti movimentazioni: 4 9/1 180.000 euro destinati a due conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA]. della quale la [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, e circa 15.000 euro di prelievi in contanti. 2.3. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Marsala in data 24 luglio 2019 ha richiesta al Giudice per le indagini preliminari il sequestro per equivalente di beni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza dell'intero importo di 326.000 euro, ritenuto quale profitto o prodotto dei delitti di autoriciclaggio, di riciclaggio e di fraudolento trasferimento di valori posti in essere a mezzo delle condotte predette. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2020, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero; la richiesta cautelare, infatti, identificando il profitto del reato con i compensi liquidati in favore del [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe decurtato da tale ammontare i compensi al medesimo spettanti per l'attività gestoria dei compendi sequestrati effettivamente svolta. 2.5. Il Pubblico Ministero ha interposto appello e il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 25 giugno 2020, ha rigettato il gravame, riproponendo la distinzione, già operata dal Giudice per le indagini preliminari, fra "reato contratto" e "reato in contratto. Per il Tribunale, infatti, il conferimento degli incarichi in questione, pur inquinato nella fase formativa da un accordo illecito, doveva comunque ritenersi valido fra le parti e, dunque, i compensi percepiti a tale titolo dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto costituire una componente del profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che la congruità dei compensi di amministratore rispetto alle prestazioni effettivamente svolte avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento tecnico-contabile, evidentemente non esperibile in sede cautelare. Il Tribunale, da ultimo, quanto alla falsità dei provvedimenti di liquidazione dei compensi - redatti e sottoscritti dalla sola Presidente della Sezione delle Misure di Prevenzione e non dall'intero Collegio -, rinviava alle valutazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alla non interferenza delle accuse di falso sulla spettanza o meno delle somme corrisposte al [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10654 del 25 febbraio 2021, in accoglimento del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, ha disposto l'annullamento di tale ordinanza e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trapani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc. pen. «perché valuti l'incidenza dei delitti di falso e di corruzione di cui al giudizio in corso davanti all'autorità giudiziaria di Caltanissetta sugli indizi dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e fraudolento trasferimento di valori, per i quali è in corso procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti all'autorità giudiziaria di Marsala, al fine della chiesta misura cautelare reale». 2.7. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani, in sede di rinvio, ha disposto, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 12 febbraio 2020, il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 228.090,31, ovvero, in caso di mancato rinvenimento delle stesse, di beni nella loro disponibilità, per un valore corrispondente a tale importo, nonché il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità della società [OSCURATO:SOCIETA]., fino alla concorrenza dell'importo di euro 180.000, ovvero in caso di mancato rinvenimento della suddette somma, dei beni nella sua disponibilità, per un valore corrispondente a tale importo, confermando nel resto l'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine ai criteri di determinazione del profitto del reato sottoposto a sequestro preventivo a fini di confisca. Rilevano i ricorrenti che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente ascritto il reato presupposto delle condotte di riciclaggio, di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori alla categoria del reato- contratto; il [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva effettivamente svolto l'incarico di amministratore giudiziario, ancorché la genesi dell'incarico fosse viziata perché, secondo l'ipotesi di accusa, frutto di un accordo corruttivo, e, dunque, ricorreva una ipotesi di reato in contratto. In tal modo, tuttavia, il Tribunale di Trapani, violando i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe obliterato la necessità di scorporare dal profitto del reato le somme che costituiscono la remunerazione di prestazioni lecite e non già il risultato immediato e diretto della condotta illecita. Ad avviso dei ricorrenti, pertanto, potrebbe essere legittimamente sottoposto al vincolo reale finalizzato all'ablazione solo l'illecito arricchimento che esorbiti il compenso dovuto per le funzioni effettivamente svolte dal [OSCURATO:PERSONA] di amministratore giudiziario, che dovrebbero essere accertate mediante l'espletamento di una apposita perizia; in assenza di questo fondamentale adempimento istruttorio sarebbe, dunque, impossibile stabilire l'ammontare delle somme da sottoporre a sequestro. 4. La censura si rivela infondata. La Seconda Sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente, ha ravvisato il difetto di omessa motivazione dell'ordinanza emessa in data 25 giugno 2020 dal Tribunale del riesame in ordine alla rilevanza dei delitti di falso contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai capi 35) e 36) quali delitto presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. La Corte ha rilevato in proposito che le somme illecitamente percepite dal [OSCURATO:PERSONA] derivano in modo diretto dai reati di falso, in quanto «è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso dell'amministratore giudiziario viene erogato» (pag. 7 sentenza). Nella valutazione della Corte è, inoltre, «arduo cogliere un sinallagma fra i compensi quale amministratore giudiziario recati da quei mandati e una attività lavorativa lecitamente espletata dal [OSCURATO:PERSONA], proprio perché gli incarichi ricevuti, secondo quanto oggetto del giudizio in corso a Caltanissetta, costituivano l'utilità della corruzione» (pag. 7-8 della sentenza). La Corte di Cassazione ha anche precisato che «la circostanza asserita dapprima dal Gip e poi dal Tribunale - che tale importo rappresenti a monte un corrispettivo per una prestazione effettivamente svolta, pur se trova la sua genesi nell'illecito corruttivo, non è decisiva ai fini dell'esclusione degli indizi di reità necessari per il sequestro, perché nei casi in esame l'incameramento della somma da parte di chi ne aveva diritto è avvenuto mediante la commissione di un altro e differente delitto rispetto a quello iniziale da cui la prestazione resa causalmente si discostava» (pag. 7 della sentenza). Nella sentenza si aggiunge, inoltre, che «...con riferimento alla individuazione degli indizi di reità che legittimano il sequestro preventivo, la distinzione operata dal Tribunale, e prima dal Gip, fra reato-contratto e reato in contratto meriterà opportuno approfondimento nel giudizio principale in corso nella sede giudiziaria di Caltanissetta, e tuttavia quel che rileva ai fini della misura cautelare reale è che l'affidamento di plurimi incarichi di amministratore giudiziario costituisca l'esito, secondo la contestazione, dell'accordo corruttivo ipotizzato: spetterà ai Giudici del merito valutare l'incidenza del compiuto espletamento di ciascun incarico dato a [OSCURATO:PERSONA] dalla Presidente della sezione misure di prevenzione, ma secondo l'impostazione accusatoria il nodo critico è lo stesso conferimento di incarichi oltre ogni criterio di avvicendamento in un arco temporale circoscritto» (pag. 7 della sentenza).La Seconda Sezione della Corte, dunque, ritenendo la distinzione fra reato- contratto e reato in contratto meritevole di opportuno approfondimento nel giudizio principale, ha affermato che, essendo il «conferimento di incarichi» avvenuto, per effetto dell'accordo corruttivo (pag. 7 della sentenza), dovesse essere riconsiderato in sede di rinvio «... l'incidenza dei delitti di falso e di corruzione di cui al giudizio in corso davanti all'autorità giudiziaria di Caltanissetta sugli indizi dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e fraudolento trasferimento di valori.., al fine della chiesta misura cautelare reale». 5. Il Tribunale del riesame di Trapani in sede di rinvio ha ritenuto che la distinzione tra reati-contratto e reati in contratto dovesse essere declinata nel caso di specie in ragione delle «regole d'ingaggio» del «sistema Saguto» («una gestione affaristica delle procedure relative all'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, che ha fruttato al [OSCURATO:PERSONA], per i fatti di cui al solo capo 31 dell'imputazione, ben 326.000,00 euro») (pag. 10). Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che gli «incarichi risultano viziati in nuce perché conferiti nella consapevolezza che [il [OSCURATO:PERSONA]] li avrebbe esercitati per il conseguimento del profitto proprio e dei suoi correi...» (pag. 10). Secondo il Tribunale, dunque, il sequestro deve attingere l'intero ammontare delle somme percepite dal [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe di «provenienza illecita in quanto derivante da incarichi illegittimi, assegnati al [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza che il relativo ufficio sarebbe stato svolto con la finalità di creare arricchimento all'indagato e ai suoi correi, tutti già condannati nel giudizio di primo grado» (pag. 14). [OSCURATO:PERSONA], infatti, nell'esercizio delle funzioni gestorie dei compendi sequestrati «avrebbe piegato i suoi doveri di lealtà, probità e correttezza a quelli [agli interessi] della consorteria», nel contesto di «un sistema vocato a trarre utilità illecite dall'amministrazione dei beni» (pag. 10). L'illeceità, dunque, non si sarebbe limitata a connotare la sola fase genetica del conferimento dell'incarico di amministratore giudiziario, come sostenuto dai ricorrenti, bensì avrebbe pervaso anche la fase di esecuzione dell'incarico gestorio e la loro liquidazione. L'ordinanza impugnata, dunque, nel disporre il sequestro preventivo dell'intero ammontare dei compensi percepiti dal [OSCURATO:PERSONA] in virtù delle liquidazioni poste in essere dal Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo non ha violato la legge, ma si è uniformata al principio di diritto affermato da questa Corte ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando la stretta connessione tra il delitto di corruzione e quelli di falso posti in essere dagli imputati.6. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione di legge in ordine all'omessa considerazione da parte del Tribunale del riesame dell'assoluzione medio tempore intervenuta del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso contestati ai capi 35) e 36). Rilevano i ricorrenti che la Seconda Sezione Penale aveva affermato che le somme sarebbero state percepite dal [OSCURATO:PERSONA] in modo diretto per effetto della commissione dei reati di falso. Tale affermazione, tuttavia, sarebbe stata decisamente indebolita dall'assoluzione piena pronunciata in favore dell'imputato nel giudizio dibattimentale, che avrebbe reciso il legame tra le somme percepite dal [OSCURATO:PERSONA] e i delitti di falso contestati. 7. Tale censura si rivela parimenti infondata. La carenza di motivazione denunciata è, invero, insussistente, in quanto il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha dato conto dell'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falso di cui ai capi 35) e 36) dell'imputazione ma ha ritenuto che questa circostanza non fosse idonea a infirmare il complessivo quadro indiziario posto a fondamento dell'adozione della misura cautelare reale. L'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso, infatti, nei limiti delibatori propri della cognizione cautelare, non determina l'esclusione della connotazione di illiceità delle somme dal medesimo percepite quale frutto di un previo accordo corruttivo. Dalla lettura dei passi della sentenza di merito riprodotti dagli stessi ricorrenti risulta, infatti, che l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da tali imputazioni sia conseguita non già all'esclusione della falsità dei decreti di liquidazione, quanto alla riconducibilità della stessa alla sola opera della Saguto e al riconoscimento del ruolo meramente preparatorio svolto dal ricorrente nella redazione delle bozze del provvedimento. Questa circostanza non vale, tuttavia, ad elidere il carattere illecito dell'attribuzione patrimoniale disposta in favore del [OSCURATO:PERSONA], tanto più nell'ambito di un quadro indiziario nella quale la liquidazione dei compensi sarebbe stata adottata in adempimento di un previo accordo corruttivo, che prevedeva la parziale restituzione delle somme liquidate al magistrato. 8. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., in quanto il Tribunale di Trapani non 9 R' avrebbe motivato in ordine alla ricorrenza del dolo specifico che connota tale reato. Ad avviso della difesa, il Tribunale di Trapani aveva apoditticamente affermato che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero posto in essere operazioni intese a nascondere, occultare e rendere difficoltosa l'individuazione del danaro dopo il sequestro preventivo subito dal [OSCURATO:PERSONA] della somma di 66.000 euro. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe fatto confluire le somme indicate sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era rappresentante legale, con il fine di portare a termine un precedente progetto di realizzazione di una piscina sportiva nel territorio del comune, oggetto di progettazione programmata e incentivata da un piano di finanziamenti europei banditi dalla regione siciliana. La difesa avrebbe, dunque, offerto piena giustificazione dei passaggi di denaro e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, dell'autonoma e sufficiente capacità reddituale della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, dell'assenza di qualunque intendimento fraudolento o comunque dissimulatori°. Gli indagati, inoltre, avendo effettuato le operazioni oggetto di contestazione a mezzo di bonifici bancari, avrebbero reso le stesse integralmente tracciabili, escludendo qualsiasi intento di illecito occultamento. Difetterebbe, dunque, la concreta idoneità delle condotte a occultare l'origine (e l'asserita provenienza delittuosa) dei fondi movimentati. 9. Il motivo si rivela infondato. Occorre rilevare, in via preliminare, come le contestazioni svolte dai ricorrenti in ordine alla diversa ricostruzione delle operazioni oggetto della contestazione di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori e della diversa datazione della modifica dell'oggetto sociale e della denominazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. sono inammissibili in questa sede, in quanto volte ad introdurre una versione alternativa del fatto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 10. Il vizio di violazione di legge denunciato, inoltre, è insussistente. Il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha infatti rilevato, tutt'altro che illogicamente, come le condotte poste in essere dagli indagati, fossero animate dalla chiara volontà di rendere difficoltosa l'individuazione dell'origine del danaro lucrato dagli incarichi illegittimi del [OSCURATO:PERSONA], mediante la sua sostituzione, il suo trasferimento, l'occultamento dello stesso e la realizzazione di operazioni finanziarie quali l'accreditamento delle somme in favore dell'[OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformata nell'oggetto sociale e nell'organo rappresentativo Il Tribunale ha rilevato come fossero altamente dimostrativi di tale volontà la scelta degli indagati di mutare, solo dopo quattro giorni dal sequestro della somma di 66.000,00 euro operato dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta per il reato di peculato, il loro regime patrimoniale, passando dalla comunione alla separazione dei beni e l'aver svuotato il conto corrente loro cointestato in favore di altro conto acceso presso diverso istituto di credito intestata alla [OSCURATO:PERSONA] mediante «due corposi bonifici» di euro 128.000,00 e di 100.000,00 euro. Nell'apprezzamento non certo illogico del Tribunale del riesame queste operazioni disvelavano, dunque, un intento fraudolento non solo nella loro valenza obiettiva ma anche in ragione della tempistica più che sospetta, posto che erano state poste in essere dopo pochi giorni dal sequestro disposto dal Tribunale di Caltanissetta. 11. Infondati si rivelano anche gli ulteriori profili di censura articolati con tale motivo, in quanto il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è una fattispecie a forma libera, che si presta a ricomprendere nel proprio ambito applicativo qualsiasi meccanismo di attribuzione apparente di beni, che sia idonea schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e ad agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter. Nel caso di specie e nei limiti delibatori propri della presente sede cautelare, la commissione della condotta tipica a mezzo di bonifici e, dunque, di attribuzioni patrimoniali "tracciabili" non vale ex se ad escludere la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in quanto non esclude la creazione di quella situazione di attribuzione fittizia finalizzata al riciclaggio che la fattispecie penale sanziona.Lo stesso trasferimento del bene ad un soggetto diverso, indipendentemente dalla sua tracciabilità, del resto, integra la fattispecie di pericolo prevista dal legislatore, in quanto onere, l'autorità inquirente della necessità di verificare se il trasferimento sia effettivo o solo fittizio, in quanto il disponente sia rimasto .1 -taing l'effettivo dominus del denaro, dei beni o di altre utilità, e se lo stesso sia stato posto in essere al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. 12. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione ai delitti presupposti di cui agli artt. 648 ter e 512 bis cod. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 649 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Tribunale di Trapani in sede di rinvio ha ritenuto di procedere al sequestro preventivo delle somme indicate individuando, in violazione del giudicato cautelare, quale reato presupposto il reato di corruzione. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Trapani aveva, infatti, proposto ricorso per cassazione non già relativamente alle statuizioni del Tribunale del riesame che aveva ritenuto che le somme liquidate a titolo di compenso non si potessero considerare profitto del reato di corruzione, quanto sull'omessa motivazione circa la possibilità di considerare i delitti di falso quali reati presupposto dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio. La Corte di Cassazione sarebbe, dunque, stata obbligata a una nuova rivalutazione del quadro indiziario esclusivamente con riferimento alle ipotesi di falso e, in sede di rinvio, il Tribunale di Trapani avrebbe dovuto tenere conto del novum costituito dall'assoluzione per i delitti di falso pronunciata in favore del [OSCURATO:PERSONA] e medio tempore anche passata in giudicato. Deduce, da ultimo, il ricorrente che la somma di 326.000 euro nell'imputazione non sarebbe stata indicata come profitto della corruzione, bensì quale ammontare dei compensi ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei provvedimenti di liquidazione contestati come falsi. Con motivo aggiunto presentato in data 10 novembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione del giudicato cautelare, in quanto nel giudizio di rinvio si doveva vagliare la fondatezza dell'unica ipotesi accusatoria su cui non si è formato giudicato cautelare; il Pubblico Ministero aveva, infatti, proposto ricorso per cassazione esclusivamente in ordine alla possibilità di qualificare i compensi liquidati al [OSCURATO:PERSONA] come cose provenienti dai reati di falso materiale di cui ai capi 35) e 36) dell'imputazione. 13. Anche tali censure si rivelano infondate, in quanto l'ordinanza impugnata non ha violato il giudicato cautelare. La pronuncia rescindente della Seconda Sezione ha, infatti, censurato l'apprezzamento di non interferenza dei delitti di falso sulla illiceità o meno delle somme corrisposte al [OSCURATO:PERSONA] espresso nell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani del 25 giugno 2020, rilevando la stretta connessione tra tali delitti e precisando che «...il legame tra falso e corruzione rafforza ai fini della cautela reale anche il quadro indiziario relativo alla sussistenza della corruzione» (pag. 7). La Corte di Cassazione, peraltro, ha espressamente disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame di Marsala in sede di rinvio valutasse «l'incidenza dei delitti di falso e di corruzione di cui al giudizio in corso davanti all'autorità giudiziaria di Caltanissetta sugli indizi dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e fraudolento trasferimento di valori...». Uniformandosi alla valenza di lex specialis della pronuncia rescindente (e, dunque, legittimamente), il Tribunale di Trapani nell'ordinanza impugnata ha ritenuto l'idoneità dei delitti di falso a determinare l'illecito arricchimento del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la stretta connessione tra gli stessi e i delitti di corruzione, dei quali i falsi costituivano attuazione. Infondata, per la ragione già esposta, si rivela la censura relativa al vizio di motivazione per omessa considerazione delle assoluzioni per i delitti di falso pronunciate nei confronti del