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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25413/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; allegava nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita.

Si contestava allo stesso, agente di commercio della società "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1,", di essersi impossessato delle somme ricavate dalle vendite della merce ammontanti ad euro 5.074,51.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non era stato motivato;

2.2. vizio di motivazione: la responsabilità del ricorrente veniva confermata, nonostante lo stesso non fosse legittimato a porre all'incasso in banca gli assegni non trasferibili, oggetto di ipotetica appropriazione, fossero intestati alla società "[OSCURATO:SOCIETA].". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, non supera la soglia di ammissibilità.

Il collegio riafferma che rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741).

Nel caso in esame l'ordito motivazionale della sentenza, con i limiti che si indicheranno nel seguito, appare logico ed esaustivo in ordine alla dimostrazione dell'appropriazione continuata delle somme destinata alla "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1" che non sono state veicolate tramite assegni non trasferibili.

Sul punto il compendio probatorio di matrice dichiarativa posto a fondamento della conferma di responsabilità appare granitico, sicché legittimamente la Corte non ha dato alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo implicitamente completa la provvista pro batoria. 2.11 secondo motivo di ricorso è fondato.

Nella quantificazione delle somme di cui Ghezzi si è appropriato sono computate anche quelle riferibilí alla consegna da parte dei clienti della "[OSCURATO:SOCIETA]." di assegni non trasferibili.

La Corte di appello ha confermato la responsabilità anche per le somme riferibili a tali assegni, affermando apoditticamente che tali assegni possono essere incassati anche dall'agente di commercio della società, senza spiegare, tuttavia, come tale incasso possa essere avvenuto nel caso concreto; e, segnatamente, senza verificare se il ricorrente avesse una delega all'incasso.Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, anche tenuto conto della specificità del relativo motivo di appello, si presenta carente.

3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'appropriazione degli assegni non trasferibili.

Sul punto si rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Il ricorso, nel resto, è inammissibile.

Deve, dunque, essere dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità per le ulteriori appropriazioni contestate.

Infine, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Eurofish s.r.I., che liquida - come da richiesta, ritenutane la congruità - in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'appropriazione degli assegni non trasferibili, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità per le ulteriori appropriazioni contestate.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Eurofish s.r.I., che liquida in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; allegava nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita. Si contestava allo stesso, agente di commercio della società "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1,", di essersi impossessato delle somme ricavate dalle vendite della merce ammontanti ad euro 5.074,51. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non era stato motivato; 2.2. vizio di motivazione: la responsabilità del ricorrente veniva confermata, nonostante lo stesso non fosse legittimato a porre all'incasso in banca gli assegni non trasferibili, oggetto di ipotetica appropriazione, fossero intestati alla società "[OSCURATO:SOCIETA].". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma che rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Nel caso in esame l'ordito motivazionale della sentenza, con i limiti che si indicheranno nel seguito, appare logico ed esaustivo in ordine alla dimostrazione dell'appropriazione continuata delle somme destinata alla "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1" che non sono state veicolate tramite assegni non trasferibili. Sul punto il compendio probatorio di matrice dichiarativa posto a fondamento della conferma di responsabilità appare granitico, sicché legittimamente la Corte non ha dato alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo implicitamente completa la provvista pro batoria. 2.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Nella quantificazione delle somme di cui Ghezzi si è appropriato sono computate anche quelle riferibilí alla consegna da parte dei clienti della "[OSCURATO:SOCIETA]." di assegni non trasferibili. La Corte di appello ha confermato la responsabilità anche per le somme riferibili a tali assegni, affermando apoditticamente che tali assegni possono essere incassati anche dall'agente di commercio della società, senza spiegare, tuttavia, come tale incasso possa essere avvenuto nel caso concreto; e, segnatamente, senza verificare se il ricorrente avesse una delega all'incasso.Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, anche tenuto conto della specificità del relativo motivo di appello, si presenta carente. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'appropriazione degli assegni non trasferibili. Sul punto si rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso, nel resto, è inammissibile. Deve, dunque, essere dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità per le ulteriori appropriazioni contestate. Infine, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Eurofish s.r.I., che liquida - come da richiesta, ritenutane la congruità - in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'appropriazione degli assegni non trasferibili, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità per le ulteriori appropriazioni contestate. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Eurofish s.r.I., che liquida in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge. Così deciso i
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