CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha concluso per il rigetto del ricorso;4 e lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Sezione VII della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato le istanze del medesimo volte ad ottenere la conversione della pena dell'ergastolo irrogatagli in pena detentiva temporanea. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il ricorrente eccepisce in particolare l'incompatibilità con gli artt. 3 e 27 Cost. e con l'art. 3 CEDU della pena dell'ergastolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2 II ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto non prospetta alcun errore materiale o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, ma si limita a censurare la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con il ricorso originario, prospettando dunque, a tutto concedere, un mero errore di diritto e presunte insufficienze motivazionali non deducibili con il rimedio esperito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.