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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1961

Cassazione n. 07170/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1961 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGÍA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 27/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che l'udienza in cui era stato definito il processo di primo grado era stata trattata nonostante l'impedimento del difensore; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti quanto al primo motivo correttamente la corte di appello ne ha ritenuto la tardività posto che lo stesso veniva proposto solo con i motivi aggiunti senza che avesse alcuna connessione con quelli principali.

In ogni caso vale il principio affermato da questa Corte, in relazione alla disciplina previgente le disposizioni in tema di COVID, secondo cui l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria. (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 - 01).

E nel caso in esame il ricorso nulla di specifico prospetta circa l'avvenuta conoscenza dell'istanza da parte del giudice procedente così che la doglianza appare priva di adeguata specificità.

In relazione al secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634 ; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame il giudice di appello, con valutazione a quella già operata in primo grado, ha già spiegato come l'affermazione di responsabilità si basi sull'individuazione dell'imputato da parte di una teste che lo aveva visto in possesso di quel contenitore ove erano custodite le monete sottratte al vincitore della slot machine.

Così che l'affermazione di responsabilità appare correttamente essere stata effettuata sulla base della valutazione degli elementi processuali di prova genericamente contestati dal ricorso attraverso una lettura alternativa non consentita nella presente fase di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. vk Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Estenso e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1961 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGÍA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 27/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che l'udienza in cui era stato definito il processo di primo grado era stata trattata nonostante l'impedimento del difensore; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti quanto al primo motivo correttamente la corte di appello ne ha ritenuto la tardività posto che lo stesso veniva proposto solo con i motivi aggiunti senza che avesse alcuna connessione con quelli principali. In ogni caso vale il principio affermato da questa Corte, in relazione alla disciplina previgente le disposizioni in tema di COVID, secondo cui l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria. (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 - 01). E nel caso in esame il ricorso nulla di specifico prospetta circa l'avvenuta conoscenza dell'istanza da parte del giudice procedente così che la doglianza appare priva di adeguata specificità. In relazione al secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634 ; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello, con valutazione a quella già operata in primo grado, ha già spiegato come l'affermazione di responsabilità si basi sull'individuazione dell'imputato da parte di una teste che lo aveva visto in possesso di quel contenitore ove erano custodite le monete sottratte al vincitore della slot machine. Così che l'affermazione di responsabilità appare correttamente essere stata effettuata sulla base della valutazione degli elementi processuali di prova genericamente contestati dal ricorso attraverso una lettura alternativa non consentita nella presente fase di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. vk Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Estenso e [OSCURATO:PERSONA]
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