CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 26897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 18777/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio 142t dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ii dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 653/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Afrodite propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 92/2000 con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. le aveva ingiunto il pagamento di lire 53.097.021 sulla base di fatture prodotte con il ricorso, deducendo che: a) le fatture erano documenti emessi dalla parte e, quindi, non costituivano prova certa del credito vantato; b) era stata comunque corrisposta la somma di lire 52.800.000 con assegni tratti sulla banca CA.RI.ME. e consegnati a Giuseppe lezzi, che riscuoteva per conto dell'opposta, essendone un dipendente e c) la fattura n. 584 del 20 agosto 1999 era stata pagata con rimessa diretta per l'importo di lire 39.934.809. Si costituì la società opposta che contestò quanto dedotto ex adverso e sostenne che: A) la documentazione prodotta era sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo; B) la somma pagata, pari ad lire 50.000.000 (e non lire 52.800.000, come v,kà, sostenuto dall'opponente), si riferiva ad altre forniture<~ Ph' andava aggiunto un acconto pari a lire 18.850.883 versato in relazione alla fattura 584/99 del 20 agosto 1999, pari a lire 39.934.809, come desumibile dall'estratto conto del 10 ottobre 2000; C) le copie delle matrici degli assegni non avevano alcun valore in mancanza delle copie degli assegni; D) i pagamenti effettuati in Rie. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -7- forma diversa rispetto a quella prevista dalle condizioni generali di vendita, e cioè a mezzo assegni non trasferibili intestati esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. non liberavano la debitrice;e(F) mancava la prova del pagamento del saldo della fattura 584/99 del 20 agosto 1999. Con sentenza n. 192/2007 il Tribunale di Catanzaro - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannò l'opponente al pagamento della somma residua di euro 1.447,00 (l'unica di cui ritenne non provato l'avvenuto pagamento) e compensò integralmente le spese di lite. In relazione al restante credito oggetto di ingiunzione il primo Giudice ritenne dimostrato il pagamento con gli assegni prodotti dall'opponente e consegnati al dipendente della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Giuseppe lezzi, disattendendo sia l'affermazione di quest'ultimo di aver ricevuto i titoli a pagamento di crediti personali verso il marito della rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e non di crediti di tale società, sia la tesi dell'opposta, secondo cui i pagamenti eseguiti a mezzo di detti assegni si riferivano ad altre fatture. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. propose gravame, del quale la Cena di Afrodite, costituendosi, chiese il rigetto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 653/2018, pubblicata il 31 marzo 2018, in riforma della sentenza impugnata, rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo n. 92/2000 e condannò l'appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito, affermando, alla luce delle risultanze istruttorie, che la debitrice non avesse fornito, come era suo onere, la prova dello specifico «collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti Ric. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -3- azionati» e che, avendo la creditrice non solo contestato tale collegamento ma avendo anche fornito la prova dei diversi crediti ai quali le somme complessivamente versate dalla debitrice erano state imputate, dovesse ritenersi carente la prova dell'estinzione dei crediti azionati in giudizio. Avverso la sentenza della Corte di merito la Cena di Afrodite ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 1193 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto l'onus probandi circa l'avvenuto pagamento dei crediti ex adverso azionati ai sensi dell'art. 2697 c.c., omettendo di considerare che sarebbe stato onere della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. allegare e provare la diversa imputazione dei pagamenti. Assume la ricorrente che, alla luce di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore che controdeduca che l'eseguito pagamento sia da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione; l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenterebbe un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo. Tali principi, ad avviso della ricorrente, troverebbero applicazione anche Ric. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -4- nel caso in cui il debitore sostenga che quell'adempimento sia avvenuto a mezzo di emissione di assegno bancario e la circostanza appaia verosimile in relazione a date e importi. Lamenta la Cena di Afrodite che la Corte di merito non abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati, supportando, altresì, la decisione con motivazione carente ed intrinsecamente contraddittoria. Sostiene, infatti, la ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver affermato l'esistenza delle forniture poste a fondamento dell'ingiunzione, avrebbe poi ritenuto non soddisfatto l'onere della debitrice di dimostrare il collegamento degli assegni coi crediti azionati, nonostante le deposizioni testimoniali e l'assenza di un contratto scritto cui collegare i pagamenti, peraltro avvenuti con assegni versati dal debitore, le cui date di emissione e la cui consegna al dipendente lezzi farebbero ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione. La Corte di merito avrebbe - sempre ad avviso della ricorrente - non solo omesso di considerare la rituale e puntuale contestazione della debitrice in ordine alle fatture emesse ma anche la circostanza che le fatture indebitamente azionate recavano la dicitura 'rimessa diretta significare l'avvenuto immediato pagamento delle fatture al momento della consegna della merce. 1.1. Il motivo va rigettato. La Corte di appello ha anzitutto precisato che, dalle risultanze istruttorie, emerge che non vi sia questione sull'esistenza delle forniture poste a fondamento dell'ingiunzione, avendo la debitrice, pur contestando genericamente l'idoneità probatoria delle fatture, svolto difese oggettivamente incompatibili con la contestazione dell'esistenza dei crediti, sostenendo di aver adempiuto, e ha evidenziato, inoltre, che l'attuale intimata non si è limitata a produrre Ric. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -5- le fatture (sia di quelle di cui ha chiesto il pagamento sia le precedenti, da cui emergono forniture per complessivi 103 milioni di lire) ma ha anche prodotto i corrispondenti documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta, contro i quali ha ritenuto non essere state mosse specifiche contestazioni. Va, peraltro, evidenziato che, con il motivo di ricorso all'esame, la ricorrente ha dedotto di aver mosso specifiche contestazioni senza precisare se le stesse fossero riferite non solo alle fatture ma anche ai relativi documenti di trasporto e, soprattutto, non ha precisato quando e in quali esatti termini abbia sollevato tali contestazioni con specifico riferimento ai detti documenti di trasporto. Richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale con trodeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (Cass., ord., 6/11/2017, n. 26275) e reputando, pertanto, che era onere della debitrice dimostrare il collegamento degli assegni con i crediti azionati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., la Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze processuali analiticamente esaminate e in base, quindi, ad una valutazione di merito, non Ric. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -6- censurabile in questa sede, che tale prova non sia stata fornita (v. sentenza impugnata p. 9 e 10), non avendo cioè la debitrice fornito, come era suo onere, la prova dello specifico «collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati». La Corte di appello ha, quindi, fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di imputazione di pagamento in caso di deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante assegni - principi peraltro ribaditi da questa Corte con l'ordinanza n. 15708 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e non è, quindi, incorsa nella dedotta violazione o falsa applicazione dell'art.1193 c.c.. Neppure sussiste la lamentata violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., evidenziandosi che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. (Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., ord., 12/10/2021, n. 27847 e Cass. 1/03/2022, n. 6774). Ric. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -7- In realtà, con le censure da ultimo indicate la ricorrente tende, inammissibilmente, ad un rivalutazione del merito non consentita in questa sede. Infine, neppure fondate sono le censure motivazionali proposte (v. ricorso p. 4), essendo la sentenza impugnata non solo motivata, ma tale motivazione non risulta - contrariamente all'assunto della ricorrente - essere intrinsecamente contraddittoria. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 18777 sez. S3 - ud. 04-05-2022 -8- unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso