CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 dicembre 2021
Cassazione n. 41658/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32104/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 10937/2020, depositata in data 19.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Velletri, chiedendo la liquidazione del compenso professionale per l’attività stragiudiziale in materia di separazione personale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale, dopo aver precisato che l’attività si era esaurita nella ricerca del fascicolo processuale relativo all’omologa della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 separazione del coniuge della resistente, il cui decreto era stato smarrito irreperibile e nella proposizione di un’istanza di ricostruzione rimasta infruttuosa, ha liquidato l’importo di € 150,00 per la sola ricostruzione del fascicolo, ritenendo indimostrata l’attività di consulenza. La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 13, comma 9, l. 247/2012, D.M. 55/2014 e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la ricerca del fascicolo, il rilascio della procura e la presentazione dell’istanza di ricostruzione presupponevano che la ricorrente avesse effettuato anche lo studio della controversia e la prestazione di consulenza stragiudiziale, con conseguente spettanza del compenso, posto inoltre che lo svolgimento del mandato professionale era pienamente dimostrato dal parere del Consiglio dell’ordine. Il motivo è manifestamento infondato. La censura mira a confutare il convincimento espresso dal tribunale circa il mancato svolgimento di attività stragiudiziale, motivato per il fatto che era mancata la prova e la stessa allegazione delle F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 prestazioni effettuate e delle modalità di adempimento, specie, può aggiungersi, considerando che gli atti processuali non erano neppure disponibili. A tale lacuna la ricorrente intende inammissibilmente porre rimedio solo in questa sede di legittimità, senza indicare quali prestazioni – diverse da quelle consistite nella presentazione della richiesta di ricostruzione del fascicolo ai fini della trascrizione del decreto di omologa (per le quali è stato attribuito il compenso) abbia compiuto e dove e quando siano state documentate ed allegate nel giudizio di merito, non potendo ritenersi che le predette prestazioni implicassero necessariamente lo svolgimento di un’attività di consulenza stragiudiziale implicante lo studio della causa. Il parere del consiglio dell’Ordine non poteva considerarsi “dato certificativo” delle prestazioni stragiudiziali, come infondatamente sostenuto dalla ricorrente: non essendosi la Giacci costituita in giudizio, il parere non poteva considerarsi incontestato e non poteva assumere alcun carattere vincolante, dovendo l’interessata dar prova dell’effettuazione delle singole prestazioni per le quali aveva richiesto il compenso. Per altro verso si palesa inammissibile anche la denuncia di omessa valutazione di un fatto decisivo di causa: il ricorso neppure indica quale fatto oggettivo, risultante dagli atti, non sarebbe stato considerato dal tribunale, non potendo la censura risolversi nella richiesta di riesaminare – genericamente – le risultanze di causa, tanto più che l’effettivo svolgimento delle attività per le quali era stato chiesto il compenso appare questione su cui il tribunale si è specificamente soffermato. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: Cass. s.u. 8083/2014). Il vizio non si configura se il fatto decisivo in causa – ( nella specie, lo svolgimento di attività stragiudiziale) - sia stato comunque esaminato. Costituisce, inoltre, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014, n. 7983; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass.21439/2015). In definitiva, il ricorso è respinto. Nulla per le spese, non avendo la Giacci formulato difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Respinge il ricorso. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A