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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29900/2021

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CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BOSIO, 2 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione del provvedimento della Corte d'Appello di Venezia relativo al procedimento iscritto al n.rg. 241/2017 pubblicato in data 15 giugno 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata da [OSCURATO:PERSONA], che agisce in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 104/2021 RG 4818-2018 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il settembre 2021.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola [OSCURATO:PERSONA].')AiTh',)N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BOSIO, 2 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione del provvedimento della Corte d'Appello di Venezia relativo al procedimento iscritto al n.rg. 241/2017 pubblicato in data 15 giugno 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata da [OSCURATO:PERSONA], che agisce in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 104/2021 RG 4818-2018 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il settembre 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola [OSCURATO:PERSONA].')AiTh',)N