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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 23462/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02W8BNR ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di tg11FTiT in data 11/02/2022, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 618,00 C di multa in relazione al reato di cui all'articolo 628, comma secondo, cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata derubricazione dello stesso ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., nonché la violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. e artt. 62 n. 4, 99 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato pertinentemente conto delle ragioni della corretta qualificazione giuridica del fatto, stante l'esercizio della violenza utilizzata dal prevenuto nei confronti del responsabile della sicurezza allo scopo di assicurarsi l'impunità per la precedente detrazione della merce sottratta, secondo lo schema della rapina impropria, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; del pari, i giudici di appello hanno correttamente motivato in ordine all'avvenuta consumazione della rapina, in considerazione della conseguita sottrazione da parte del ricorrente della refurtiva rinvenuta in suo possesso, a nulla rilevando la riconsegna successiva; si veda, infine, pag. 3 della sentenza impugnata sulla condivisibile sussistenza della recidiva contestata, in ragione dei precedenti specifici dell'imputato per furto e rapina, sintomatici di una maggiore pericolosità e sulle ragioni del diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., attesa la natura plurioffensiva della fattispecie in esame ed il valore non esiguo della refurtiva, tenuto pure conto della natura delle minacce e delle violenze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02W8BNR ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di tg11FTiT in data 11/02/2022, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 618,00 C di multa in relazione al reato di cui all'articolo 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata derubricazione dello stesso ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., nonché la violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. e artt. 62 n. 4, 99 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato pertinentemente conto delle ragioni della corretta qualificazione giuridica del fatto, stante l'esercizio della violenza utilizzata dal prevenuto nei confronti del responsabile della sicurezza allo scopo di assicurarsi l'impunità per la precedente detrazione della merce sottratta, secondo lo schema della rapina impropria, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; del pari, i giudici di appello hanno correttamente motivato in ordine all'avvenuta consumazione della rapina, in considerazione della conseguita sottrazione da parte del ricorrente della refurtiva rinvenuta in suo possesso, a nulla rilevando la riconsegna successiva; si veda, infine, pag. 3 della sentenza impugnata sulla condivisibile sussistenza della recidiva contestata, in ragione dei precedenti specifici dell'imputato per furto e rapina, sintomatici di una maggiore pericolosità e sulle ragioni del diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., attesa la natura plurioffensiva della fattispecie in esame ed il valore non esiguo della refurtiva, tenuto pure conto della natura delle minacce e delle violenze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/202
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