CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta sia la correttezza della motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. - in riferimento all'art. 76 DPR 445/2000- e 640-bis cod. pen., che la carenza della stessa con riguardo alla condanna per il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. con conseguente richiesta di annullamento della confisca disposta sul profitto dei suddetti reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e con puntuale ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento anche con riguardo agli elementi dimostrativi del dolo dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 2-6 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], quanto alla richiesta di ridurre l'entità della pena a seguito del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, che trattasi di mero petitum formulato all'esito del ricorso, privo sia della necessaria titolazione che della argomentazione di riferimento, con conseguente inammissibilità per genericità dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma