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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31595/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto di persistente rilievo in questa sede confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, loro separatamente ascritto in relazione alla detenzione illegale: - quanto a Pes, di tre caricatori per fucile M40 e di una canna, completa di castello, di fucile Steyer-Mannlicher M95; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], di tre caricatori per fucile Beretta MB59, di un caricatore per fucile Beretta AR70/90 e di 111 proiettili calibro 9X19.

La Corte di appello ribadiva la qualificazione di tali strumenti come parti di armi da guerra e come munizionamento da guerra.

2. Gli imputati ricorrono per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti dal comune difensore di fiducia

2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla giuridica possibilità di annoverare i caricatori tra le parti di arma da fuoco e, in ogni caso, con riferimento alla qualificazione del fucile M40 come arma da guerra.

Deduce, con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione della canna, completa di castello, di fucile Steyer-Mannlicher M95 come parte di arma da guerra, anziché di arma comune da sparo, in difformità dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal giudice di primo grado e senza che si fosse tenuto conto del pessimo stato di conservazione dell'oggetto.

2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione dei proiettili calibro 9X19 come munizionamento da guerra, anziché per arma comune da sparo, in difformità dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal giudice di primo grado.

Deduce, con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione dei caricatori per fucile Beretta MB59 come parti di arma da guerra, anziché di arma comune da sparo, in difformità dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal giudice di primo grado e senza che si fosse tenuto conto della classificazione operata dal Banco nazionale di prova di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione del caricatore 4 per fucile Beretta AR70-90 come parte di arma da guerra, anziché di arma comune da sparo, senza che si fosse tenuto conto della classificazione operata dal Banco nazionale di prova di [OSCURATO:PERSONA] e delle produzioni documentali difensive.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso Pes è infondato.

Premesso che le modifiche introdotte dai commi 3-septies e 3-octies dell'art. 3 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, riguardano soltanto i caricatori per armi comuni da sparo, e che soltanto a queste ultime si riferisce l'ulteriore normativa pertinente i caricatori, nel motivo richiamata, occorre ribadire che - ai fini della possibilità di attribuire ad un oggetto la qualifica di "parte" di arma da guerra, da cui consegue la configurabilità del delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 - è sufficiente l'autonomia funzionale di esso, che ne renda possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico dell'arma, e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti; sono queste caratteristiche che il caricatore per arma da guerra certamente possiede (da ultimo, Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta, Rv. 278067-01).

Ai sensi dell'art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110, sono poi armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere.

Ciò posto, il fucile M40 è stato correttamente qualificato dalla sentenza impugnata come arma da guerra, in considerazione della sua spiccata potenzialità offensiva, evidenziata dal perito, che aveva concluso nei medesimi termini, e derivante dal suo funzionamento a raffica; funzionamento tale, come in sentenza ritenuto per implicito, ma non per questo per meno certo, da renderlo passibile di destinazione al moderno impiego bellico.

E' sufficiente, del resto, l'idoneità d'impiego, mentre non è decisivo il fatto se l'arma sia o meno attualmente in dotazione di corpi o reparti di Forze armate, nazionali o straniere (come affermato già da risalente giurisprudenza: Sez. 2, n. 1770 del 07/11/1973, dep. 1974, Turrinetti, Rv. 126288-01).

2. Il secondo motivo del medesimo ricorso è invece fondato.

In ordine al fucile Steyer-Mannlicher, il perito ne aveva saggiato le caratteristiche e si era pronunciato, in base ad esse, per la sua natura di arma comune da sparo.

La Corte di appello ha disatteso tale valutazione, sul mero rilievo che il fucile fosse stato impiegato dall'esercito austro-ungarico durante la Prima guerra mondiale; rilievo in tutta evidenza inconcludente, se non addirittura controproducente, al fine di dimostrare che l'arma sia destinata, o anche solo destinabile, «al moderno armamento» delle Forze armate.

Il dissenso giudiziale rispetto alle conclusioni peritali non appare dunque congruamente motivato e la valutazione sul punto andrà rinnovata, alla luce del principio secondo cui la spiccata potenzialità offensiva di un'arma, quale elemento idoneo a determinarne la destinazione, attuale o anche solamente possibile, all'armamento di truppe, e quindi la sua classificazione tra quelle da guerra, va accertata non in astratto, ma in concreto, attraverso l'attenta disamina delle specifiche tecniche (tra le molte, Sez. 1, n. 6945 del 18/01/1990, Conte, Rv. 184314-01), rispetto alle quali assume particolare rilievo la consulenza degli esperti del settore.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione a tutti i motivi proposti.

3.1. Quanto ai proiettili, va rammentato che la più recente, e tuttavia consolidata, giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum, con il corrispondente munizionamento (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994-01; Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609-01; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186-01), a fronte della pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche, e di capacità balistiche, pressoché identiche a quelle del modello 9x19.

3.2. Quanto ai caricatori, è dirimente il rilievo per cui le armi di riferimento, in base alle documentazione al ricorso allegata, sono state ora classificate come armi comuni da sparo dal Banco nazionale di prova di cui all'art. 11, secondo comma, legge n. 110 del 1975.

E' questo l'Ente di diritto pubblico cui il comma 12 -sexiesdecies dell'art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito, a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché la sua corrispondenza alle categorie di cui alla direttiva europea CEE/477/91, e succ. mod., inserendo la relativa valutazione in database pubblico, liberamente consultabile.

Detta valutazione, da cui dipende la possibilità di legale detenzione dell'arma nel nostro Paese, ha valore vincolante "in negativo" per il giudice, che non può disattenderne il contenuto implicito di esclusione dal novero delle armi da guerra.

Già con riferimento all'abolito Catalogo nazionale delle armi, infatti, questa Corte aveva, da un lato, sottolineato la funzione meramente ricognitiva delle iscrizioni ivi contenute, che non condizionavano la possibilità di attribuire ad uno strumento di offesa la qualità di arma da sparo, collegata direttamente a requisiti legali (Sez. 1, n. 12737 del 20/03/2012, Tomasello, Rv. 252561-01; Sez. 1, n. 23861 del 26/05/2010, Giannilivigni, Rv. 247944-01); e, d'altra parte, aveva sottolineato come la finalità della classificazione, ora dislocata presso il Banco nazionale di prova, fosse viceversa proprio quella di delimitare la distinzione tra armi comuni da sparo e armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio (Sez. 2, n. 28911 del 09/07/2008, Petito, Rv. 240636-01; Sez. 1, n. 3672 del 20/03/1996, Ferrandes, Rv. 204335-01).

4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente alla canna, completa di castello, per fucile [OSCURATO:PERSONA] M95, nei confronti di Pes, con rinvio al giudice del merito per rinnovata valutazione.

Il ricorso di Pes deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente al fucile M95 Steyer, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e rinvia per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto di persistente rilievo in questa sede confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, loro separatamente ascritto in relazione alla detenzione illegale: - quanto a Pes, di tre caricatori per fucile M40 e di una canna, completa di castello, di fucile Steyer-Mannlicher M95; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], di tre caricatori per fucile Beretta MB59, di un caricatore per fucile Beretta AR70/90 e di 111 proiettili calibro 9X19. La Corte di appello ribadiva la qualificazione di tali strumenti come parti di armi da guerra e come munizionamento da guerra. 2. Gli imputati ricorrono per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti dal comune difensore di fiducia 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla giuridica possibilità di annoverare i caricatori tra le parti di arma da fuoco e, in ogni caso, con riferimento alla qualificazione del fucile M40 come arma da guerra. Deduce, con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione della canna, completa di castello, di fucile Steyer-Mannlicher M95 come parte di arma da guerra, anziché di arma comune da sparo, in difformità dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal giudice di primo grado e senza che si fosse tenuto conto del pessimo stato di conservazione dell'oggetto. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione dei proiettili calibro 9X19 come munizionamento da guerra, anziché per arma comune da sparo, in difformità dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal giudice di primo grado. Deduce, con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione dei caricatori per fucile Beretta MB59 come parti di arma da guerra, anziché di arma comune da sparo, in difformità dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal giudice di primo grado e senza che si fosse tenuto conto della classificazione operata dal Banco nazionale di prova di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e illogicità di motivazione, con riferimento alla qualificazione del caricatore 4 per fucile Beretta AR70-90 come parte di arma da guerra, anziché di arma comune da sparo, senza che si fosse tenuto conto della classificazione operata dal Banco nazionale di prova di [OSCURATO:PERSONA] e delle produzioni documentali difensive. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso Pes è infondato. Premesso che le modifiche introdotte dai commi 3-septies e 3-octies dell'art. 3 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, riguardano soltanto i caricatori per armi comuni da sparo, e che soltanto a queste ultime si riferisce l'ulteriore normativa pertinente i caricatori, nel motivo richiamata, occorre ribadire che - ai fini della possibilità di attribuire ad un oggetto la qualifica di "parte" di arma da guerra, da cui consegue la configurabilità del delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 - è sufficiente l'autonomia funzionale di esso, che ne renda possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico dell'arma, e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti; sono queste caratteristiche che il caricatore per arma da guerra certamente possiede (da ultimo, Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta, Rv. 278067-01). Ai sensi dell'art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110, sono poi armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere. Ciò posto, il fucile M40 è stato correttamente qualificato dalla sentenza impugnata come arma da guerra, in considerazione della sua spiccata potenzialità offensiva, evidenziata dal perito, che aveva concluso nei medesimi termini, e derivante dal suo funzionamento a raffica; funzionamento tale, come in sentenza ritenuto per implicito, ma non per questo per meno certo, da renderlo passibile di destinazione al moderno impiego bellico. E' sufficiente, del resto, l'idoneità d'impiego, mentre non è decisivo il fatto se l'arma sia o meno attualmente in dotazione di corpi o reparti di Forze armate, nazionali o straniere (come affermato già da risalente giurisprudenza: Sez. 2, n. 1770 del 07/11/1973, dep. 1974, Turrinetti, Rv. 126288-01). 2. Il secondo motivo del medesimo ricorso è invece fondato. In ordine al fucile Steyer-Mannlicher, il perito ne aveva saggiato le caratteristiche e si era pronunciato, in base ad esse, per la sua natura di arma comune da sparo. La Corte di appello ha disatteso tale valutazione, sul mero rilievo che il fucile fosse stato impiegato dall'esercito austro-ungarico durante la Prima guerra mondiale; rilievo in tutta evidenza inconcludente, se non addirittura controproducente, al fine di dimostrare che l'arma sia destinata, o anche solo destinabile, «al moderno armamento» delle Forze armate. Il dissenso giudiziale rispetto alle conclusioni peritali non appare dunque congruamente motivato e la valutazione sul punto andrà rinnovata, alla luce del principio secondo cui la spiccata potenzialità offensiva di un'arma, quale elemento idoneo a determinarne la destinazione, attuale o anche solamente possibile, all'armamento di truppe, e quindi la sua classificazione tra quelle da guerra, va accertata non in astratto, ma in concreto, attraverso l'attenta disamina delle specifiche tecniche (tra le molte, Sez. 1, n. 6945 del 18/01/1990, Conte, Rv. 184314-01), rispetto alle quali assume particolare rilievo la consulenza degli esperti del settore. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in relazione a tutti i motivi proposti. 3.1. Quanto ai proiettili, va rammentato che la più recente, e tuttavia consolidata, giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum, con il corrispondente munizionamento (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994-01; Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv. 262609-01; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186-01), a fronte della pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche, e di capacità balistiche, pressoché identiche a quelle del modello 9x19. 3.2. Quanto ai caricatori, è dirimente il rilievo per cui le armi di riferimento, in base alle documentazione al ricorso allegata, sono state ora classificate come armi comuni da sparo dal Banco nazionale di prova di cui all'art. 11, secondo comma, legge n. 110 del 1975. E' questo l'Ente di diritto pubblico cui il comma 12 -sexiesdecies dell'art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito, a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché la sua corrispondenza alle categorie di cui alla direttiva europea CEE/477/91, e succ. mod., inserendo la relativa valutazione in database pubblico, liberamente consultabile. Detta valutazione, da cui dipende la possibilità di legale detenzione dell'arma nel nostro Paese, ha valore vincolante "in negativo" per il giudice, che non può disattenderne il contenuto implicito di esclusione dal novero delle armi da guerra. Già con riferimento all'abolito Catalogo nazionale delle armi, infatti, questa Corte aveva, da un lato, sottolineato la funzione meramente ricognitiva delle iscrizioni ivi contenute, che non condizionavano la possibilità di attribuire ad uno strumento di offesa la qualità di arma da sparo, collegata direttamente a requisiti legali (Sez. 1, n. 12737 del 20/03/2012, Tomasello, Rv. 252561-01; Sez. 1, n. 23861 del 26/05/2010, Giannilivigni, Rv. 247944-01); e, d'altra parte, aveva sottolineato come la finalità della classificazione, ora dislocata presso il Banco nazionale di prova, fosse viceversa proprio quella di delimitare la distinzione tra armi comuni da sparo e armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio (Sez. 2, n. 28911 del 09/07/2008, Petito, Rv. 240636-01; Sez. 1, n. 3672 del 20/03/1996, Ferrandes, Rv. 204335-01). 4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente alla canna, completa di castello, per fucile [OSCURATO:PERSONA] M95, nei confronti di Pes, con rinvio al giudice del merito per rinnovata valutazione. Il ricorso di Pes deve essere respinto nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente al fucile M95 Steyer, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e rinvia per nuovo
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