Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1983
ECLI:EU:C:1983:167
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61982C0231
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 9 GIUGNO 1983 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
Dinanzi a voi pende un ricorso diretto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro una decisione in data 7 luglio 1982 della Commissione delle Comunità europee e'mirante all'a-nullamento della stessa.
A norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, la Commissione vi ha chiesto di statuire in primo luogo sulla ricevibilità del ricorso senza esaminare il merito della causa.
Con ordinanza del 23 febbraio 1983 la Corte ha accolto la domanda. Le mie conclusioni si limitano quindi a questo problema.
È tuttavia necessario ricordare i fatti che hanno dato origine alla lite, indi gli argomenti svolti dalla Commissione a sostegno dell'eccezione d'irricevibilità.
I —
[OSCURATO:PERSONA] è stabilita nei [OSCURATO:PERSONA] e dedica una parte della propria attività al commercio ed all'importazione di spazzole, pennelli e prodotti analoghi, in particolare di spazzole originarie della Repubblica popolare di Cina (voce 96.01 della tariffa doganale comune).
È assodato che essa è, nel Benelux, il solo importatore dalla Cina di queste merci, di cui essa si rifornisce nella Repubblica federale di Germania, dove sono messe in libera pratica.
Il 18 giugno 1982, essa chiedeva all'ufficio centrale olandese per il commercio estero una licenza d'importazione per una partita di 5400 dozzine di spazzole (cioè 64800 unità) pagate DM 76 130.
Il 28 giugno 1982 il governo olandese, «d'intesa con gli altri membri del Bene-lux», presentava alla Commissione una domanda d'autorizzazione di provvedimenti di protezione ai sensi dell'art. 115, 1
o
comma del Trattato.
I1 29 giugno 1982 la [OSCURATO:PERSONA] veniva informata di questa domanda «in corso» e del rischio che l'importazione progettata fosse esclusa dal trattamento comunitario.
Effettivamente, il 7 luglio 1982 la Commissione autorizzava i paesi del Benelux ad escludere dal trattamento comunitario fino al 31 dicembre 1982 le spazzole (voce 96.01 della TDC) originarie della Repubblica popolare di Cina messe in libera pratica negli altri Stati membri per le quali le domande di licenza fossero posteriori al 25 giugno 1982.
Questa decisione ha una duplice conseguenza: in primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la licenza giacché aveva depositato la domanda prima del 25 giugno 1982; in secondo luogo, fino al 31 dicembre 1982 ogni sua nuova domanda sarebbe stata automaticamente respinta. Questo secondo provvedimento la lede.
II —
A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità la Commissione deduce che detta decisione 7 luglio 1982, diretta agli Stati del Benelux, non riguarda la [OSCURATO:PERSONA] né direttamente né individualmente.
a)
Sul primo punto la Commissione rileva che, dato che i destinatari della decisione sono «i paesi del Benelux», questi restano liberi di valersene o no e quindi la [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi «direttamente» riguardata.
Osservo che è assodato che le competenti autorità olandesi hanno chiesto l'autorizzazione ad adottare provvedimenti protettivi in seguito alla sola domanda di licenza depositata il 18 giugno 1982 dalla ricorrente.
b)
Sul secondo punto la Commissione sostiene, richiamandosi alla sentenza Plaumann (
2
), che la [OSCURATO:PERSONA] non è caratterizzata né identificata in modo analogo a quello dei destinatari della decisione, nel nostro caso i paesi del Benelux. La sua qualità di importatrice di spazzole e pennelli dalla Cina non le consente di distinguersi da tutti gli altri importatori delle stesse merci di identica origine nei paesi di cui trattasi e il fatto che essa sia riconosciuta come l'unico importatore stabilito nel Benelux sarebbe irrilevante dal momento che questa professione può essere esercitata da qualunque altro, in qualsiasi momento e in modo analogo.
III —
1.
È chiaro che la decisione impugnata interessa, fra gli Stati destinatari, in primo luogo i [OSCURATO:PERSONA] e che essa riguarda, fra le spazzole messe in libera pratica negli altri Stati membri, quelle che lo sono nella Repubblica federale di Germania.
Benché questa decisione parli di una domanda proposta dai governi dei paesi del Benelux, non vi è che una domanda del Regno del [OSCURATO:PERSONA] presentata «d'intesa con gli altri membri del Benelux». Non viene fornita alcuna precisazione circa l'esistenza o la manifestazione di questa intesa.
Rilevo qui che, sin dal 29 giugno 1982, la rappresentanza permanente dei [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla direzione generale per le relazioni esterne della Commissione in Bruxelles una comunicazione del ministero degli affari economici dell'Aia contenente, sempre «d'intesa con gli altri membri del Benelux», delle informazioni ulteriori a sostegno della domanda d'autorizzazione di provvedimenti di protezione, motivata come segue:
«Il governo olandese ha accertato recentemente una frode rilevante in fatto di indicazione del paese d'origine. All'atto della messa in libera pratica nei [OSCURATO:PERSONA] un importatore ha infatti dichiarato di proposito una origine fittizia per le “spazzole-pennelli”, cioè la Repubblica federale di Germania anziché la Cina, ...».
La comunicazione continuava indicando, in
fiorini,
il valore delle importazioni fraudolente effettuate dal 1976 al 1982, nonché i dati statistici relativi ai disagi economici ed alla produzione nazionale in questo settore.
La decisione impugnata espone unicamente i dati espressi in
fiorini,
i quali riguardano i soli [OSCURATO:PERSONA], non già il Benelux nel suo complesso. Nel quinto considerando essa riproduce puramente e semplicemente le cifre trasmesse il 29 giugno 1982 dal ministero degli affari economici dell'Aia (pag. 7 della comunicazione), le quali riguardano le importazioni complessive nei
[OSCURATO:PERSONA]
da paesi terzi e la quota costituita da tali importazioni sul mercato «interno» rispetto alla produzione nazionale, non già rispetto alla produzione del Benelux.
Se ve ne fosse bisogno, una prova ulteriore dell'identificazione dello Stato membro destinatario consiste nel fatto che la lingua originale della decisione è l'olandese; la versione francese prodotta dalla Commissione è solo una traduzione.
2.
D'altro lato, è chiaro che sono stati il comportamento e la domanda della [OSCURATO:PERSONA] quelli che hanno motivato il passo compiuto presso la Commissione dalle autorità olandesi, «d'intesa con gli altri membri del Benelux».
Presentando la domanda, lo Stato membro mirava ad impedire il rilascio della licenza d'importazione per l'operazione realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di aprile del 1982. Ciò è confermato dalla risposta data all'impresa il 29 giugno 1982 dall'Ufficio centrale per il commercio estero. Essa dichiara infatti che
«una domanda di applicazione dell'art. 115 del Trattato CEE è pendente per
questo
negozio dinanzi alla Commissione europea».
Benché non precisi da chi provenga la domanda di licenza d'importazione «pendente dinanzi allo
Stato membro
che ha presentato la domanda» di esclusione dal trattamento comunitario, la decisione della Commissione cita, nell'ultimo considerando, l'importo esatto in fiorini (83743) dell'importazione in progetto.
Cionondimeno, dato che l'art. 3, n. 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 1979 stabilisce che
«la presentazione della domanda da parte dello Stato membro non può ostare al rilascio, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 2, di licenze d'importazione per le quali le domande siano state presentate
prima
della decisione della Commissione»,
questa ha avuto cura di eccettuare la partita ordinata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella Repubblica federale di Germania
dall'autorizzazione ad escludere dal trattamento comunitario le spazzole originarie della Cina popolare messe in libera pratica negli Stati membri diversi da quelli che fanno parte del Benelux.
L'argomento secondo cui la decisione tenderebbe a proteggere un settore dell'economia del
Benelux
e conterrebbe unicamente un'autorizzazione di cui gli
Stati membri
di questa organizzazione resterebbero liberi di valersi o no è puramente formale: a mio parere, la decisione della Commissione riguarda direttamente la [OSCURATO:PERSONA].,
3.
La ricorrente è la sola impresa stabilita nel Benelux che importi regolarmente, attraverso la Repubblica federale di Germania, questa categoria di merci dalla Repubblica popolare di Cina. Essa è non solo direttamente, ma
individualmente
riguardata «a causa di determinate qualità che le sono proprie o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro» ai sensi della vostra giurisprudenza.
Queste qualità o questa situazione di fatto dipendono dalla circostanza che, secondo le autorità olandesi, quest'impresa ha commesso una frode rilevante nell'indicare l'origine della merce.
Nella stessa decisione della Commissione si ritrova l'eco di questa circostanza. Vi si precisa infatti che
«secondo le informazioni fornite dalle autorità del Benelux, la produzione interna deve fare fronte alla concorrenza massiccia dovuta alle importazioni illegali»
e che
«l'effettuazione di altre importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o
progettate,
rischia di aggravare questo inconveniente».
Le autorità olandesi facevano chiaramente comprendere che avrebbero fatto automaticamente e specificamente uso dell'autorizzazione richiesta nei confronti di questa impresa per le importazioni dalla Repubblica federale di Germania che essa volesse effettuare in futuro.
E persino logico ritenere che le autorità olandési si siano valse — ammesso che abbiano dovuto farlo — dell'autorizzazione, durante la sua validità, unicamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]: nessun altro importatore belga o lussemburghese sarebbe stato in grado di stabilire, durante questo periodo, relazioni d'affari per importare, attraverso uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, questo genere di merce dalla Repubblica popolare di Cina.
La questione può tuttavia rimanere irrisolta, giacché non avete finora mai affermato che per essere «
individualmente
» riguardato occorresse esserlo «esclusivamente».
Concludo per il rigetto dell'eccezione d'irricevibilità e per la condanna della Commissione alle spese causate dal presente procedimento incidentale.
(
1
) Traduzione dal francese.
(
2
) 15 luglio 1963, causa
25/62, Race. pag. 197
.