CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRUZIONE, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;1763 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 24621/2022Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 17917/2026rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAData pubblicazione 04/06/2026D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 252/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 154/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con precetto notificato il 15/12/2015 [OSCURATO:PERSONA] intimavaal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di €. 5.145,26, oltre rivalutazione, interessi espese, in forza di sentenza del Tribunale di Catanzaro n.676/2015.2. Il Ministero proponeva opposizione sull’assunto che la sommarichiesta era stata trattenuta e, quindi, versata al Fisco, ai sensi degliartt. 6, comma 2 e 46 del DPR n.917/86.3. L’odierna ricorrente resisteva e chiedeva ed otteneva dichiamare in causa l’INPS, per ottenere, in caso di accoglimentodell’opposizione, il pagamento dei contributi previdenziali.4. L’INPS si costituiva in giudizio eccependo la propria estraneitàalla lite e, in subordine, l’eventuale pagamento dei contributi ove nonprescritti.5. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza resa il 18/12/2018,rigettava l’opposizione.6. La sentenza era impugnata dal Ministero perché (in sintesi): iltitolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento dellasomma di €. 18.923,58, oltre interessi e rivalutazione, a titolo dirisarcimento del danno da ritardato adempimento di obbligo adassumere, parametrato alle retribuzioni omesse; tanto obbligava perlegge il Ministero all’adempimento dei propri doveri di sostitutoNumero registro generale 24621/2022Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 17917/2026Data pubblicazione 04/06/2026d’imposta, dopo aver pagato il netto al lavoratore; ciò valeva a fortioriove si fosse trattato di debito retributivo.7. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata inepigrafe, accoglieva il gravame. Premesso che la sentenza-titolo nonera stata prodotta, risultava comunque pacifico che il Tribunale avevacondannato il Ministero al pagamento della somma di €. 18.923,58,composta di €. 11.859,63 più il differenziale tra quanto sarebbematurato a titolo di retribuzione e l’indennità di disoccupazione più €.2.327,32 per TFR. Sulla somma era stata operata la trattenuta fiscaleil cui pagamento era stato intimato col precetto opposto. Orbene, ilTribunale aveva errato nel ritenere che le circostanze esonerassero ilMinistero dai propri obblighi di sostenuto d’imposta, posto che,trattandosi di danno patrimoniale da omessa retribuzione, esso, aisensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 917/86, era soggetto allo stessoregime fiscale del reddito sostituito o perduto (Cass. nn. 3582/2003,22803/2006, 10972/2009, 2196/2012, 2497/2019).Quanto al rapporto processuale con l’INPS, la Corte territoriale rilevavache il Tribunale, con statuizione non censurata, aveva affermato che«Nulla va disposto nei confronti dell'Inps sia perché nessuna domandaè stata posta verso di esso, sia perché la sua chiamata in giudizio erastata ritenuta utile dal Tribunale in diversa composizione fisica, chel'aveva autorizzata»; sicchè sul punto era caduto il giudicato.8. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attonotificato sia al Ministero che all’Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affidato a duemotivi.9. Resiste il Ministero con controricorso.10. L’INPS ha depositato solo procura.11. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24621/2022Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 17917/20261. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commaData pubblicazione 04/06/2026dell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione del DPR n. 917/86.Si sostiene che l’Irpef riguarda il rapporto di imposta sul quale il giudicecivile non ha il potere di interferire, e che spetta al creditore, al qualeè dovuto il lordo, una volta ricevuto il pagamento, versare il tributo.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.e 111 Cost.Si censura la motivazione per il fatto che i precedenti di legittimità daessa richiamati riguardano rapporti tributari e non rapporti di lavoro.3. Il ricorso è inammissibile per tardività rispetto al terminesemestrale di cui all’art. 327 c.p.c., posto che la sentenza impugnatarisulta essere stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed il ricorso notificatotelematicamente il 7/10/2022.3.1. Anche a voler prescindere (in ragione del fatto che la sentenzaimpugnata è stata pronunciata da una sezione civile della Corte diappello di Catanzaro) dalla circostanza che la causa verte in materia dilavoro, la regola generale posta dall’art. 1 della legge n.742/1969,secondo la quale il decorso dei termini processuali relativi allegiurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di dirittodal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla finedel periodo di sospensione, trova eccezione all’art. 3, che prevede che«In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed aiprocedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429e 459 del codice di procedura civile».3.2. L’art. 92 prevede che «Durante il periodo feriale dei magistratile corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili...di opposizioneall’esecuzione...». E questa Corte ha costantemente insegnato che ilprincipio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cuiNumero registro generale 24621/2022Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 17917/2026Data pubblicazione 04/06/2026talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sonosottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersiriferito all'intero corso del procedimento, sicché esso haindiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso percassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiamal'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre acontroversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, dagiustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organogiudiziario presso il quale pende la controversia medesima (Cass.nn.10874/2005, 6103/2006, 12250/2007, 22871/2007, 4942/2010,8137/2014, 22484/2014, 10212/2019).3.3. La causa in esame ha evidentemente ad oggetto un giudizio diopposizione all’esecuzione. D’altronde questa Corte ha affermato che itermini nel periodo feriale non restano sospesi non solo per i giudizi diopposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ.(vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'iniziodell'esecuzione), ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzioneex art. 615, comma primo, cod. proc. civ. (vale a dire per le opposizionic.d. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette ancheopposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), oltre che per leopposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione(cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), nonché per i giudizi diaccertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr.,da ultimo, Cass. n. 1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass.S.U. n. 10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva. (cfr. Cass.ord. n. 1801/10): Cass. n. 22484/2014.4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.5. La ricorrente va condannata per soccombenza al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Ministero. Nullasul punto riguardo all’Inps, che non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 24621/2022Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 17917/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 1.800,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezione lavoro il 10aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi