CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_IRIC SANDOKAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, ritenendo l'attenuante del danno patri moniale di speciale tenuità equivalente anche alla recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 28 giugno 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola aggravante e la recidiva , l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04