CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 87/2020 del 19/02/2021 della Corte di appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Agrigento, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza di revoca della confisca disposta dal medesimo Tribunale con decreto depositato il 17/08/2021, divenuto definitivo il 17/02/2020, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], avanzata da [OSCURATO:PERSONA] (moglie del Cardella), terza interveniente nel suddetto procedimento di prevenzione, in relazione ai beni immobili alla stessa intestati. Nella motivazione il Tribunale, dopo aver premesso che l'istanza di revoca si fondava sulla addotta insussistenza della pericolosità sociale del Cardella al momento dell'acquisto dei beni intestati alla stessa e sulla congruità economica degli investimenti effettuati in quel periodo rispetto alle disponibilità finanziarie, rilevava che tali questioni non era caratterizzate da concreta novità ed erano state più volte oggetto di discussione in sede di confisca. 2. Nei confronti di detto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], veniva proposto ricorso in appello, ricorso che, con decreto in data 19/02/2021, la Corte di appello di Palermo rigettava, evidenziando come nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, indicando elementi fattuali che dimostrino che quei beni sono di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità; per contro, il terzo è del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato nonché la provenienza del bene stesso) che solo costui può avere interesse a far valere. 3. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7, comma 2, I. 1423/1956. Dopo aver ripreso l'orientamento giurisprudenziale che, in tema di confisca di prevenzione, considera prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva, assume la ricorrente che del tutto illegittimamente il provvedimento impugnato esclude qualsivoglia forma di tutela in capo all'avente diritto-coniuge, proprietario dei beni confiscati, deprivato un titolo autonomo per azionare i rimedi previsti dal legislatore al fine di ottenere la revoca della confisca. Il terzo sarebbe nel suo agire condizionato dalla volontà del proposto, che potrebbe anche non avere alcun interesse (si pensi alla cessazione del vincolo coniugale) ad agire per ottenere la restituzione di un bene che, ad esempio, potrebbe non rientrare nella sua indiretta disponibilità. Appare pertanto più coerente con il sistema l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di confisca di prevenzione, il coniuge che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto. Coerente nel contesto di un sistema che prevede che gli effetti derivati dall'applicazione della misura di prevenzione si estendano ai familiari conviventi e che stabilisce che la misura di prevenzione patrimoniale possa essere disposta anche nei confronti degli eredi. Non può, pertanto, affermarsi che al coniuge difetti l'interesse - o che esso intenda escluso per legge - ad agire per far valere la sussistenza dei presupposti per ottenere la revoca della confisca dì un bene a sé intestato. E' giuridicamente escluso che, nel caso dì specie, qualora fosse accolta la richiesta di revoca della confisca, i beni dovrebbero essere restituiti al proposto e non certo al fittizio intestatario, dal momento che la posizione del coniuge non è assimilabile giuridicamente al "terzo" intestatario dal momento che dal rapporto coniugale sorgono diritti, anche di natura patrimoniale, autonomamente tutelati. Né appare coerente un'interpretazione della disciplina in esame che pretenda di condizionare al decesso del proposto la possibilità - per il coniuge intestatario del bene - di avanzare richiesta di revoca della confisca fondata anche sull'insussistenza della pericolosità all'epoca dell'acquisto del bene, e tanto sulla base di "prove nuove". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso della confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità di tali beni. Di talché, rimane preclusa a tale soggetto ogni questione sui presupposti per l'applicazione della misura ablativa concernenti invece la posizione del proposto, quali quelli relativi alla sua pericolosità. Infatti, in tali casi, il terzo, non venendo a smentire l'accertamento intervenuto in ordine all'appartenenza del bene al proposto, non può risultare portatore di un interesse proprio a coltivare la domanda di restituzione che propone. Si tratta di questioni che possono essere prospettate solo dal proposto che resta l'unico interessato, a fronte della ritenuta interposizione fittizia quale schermo della sua appartenenza. Viceversa, il proposto, con le sue deduzioni, non può solo negare l'esistenza del rapporto fiduciario, in quanto la conseguente esclusione della sua appartenenza lo rende estraneo alla coltivazione dell'interesse alla base di tale prospettazione. Questa coerente ricostruzione complessiva risulta costantemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità nei procedimenti in materia di confisca di prevenzione, ma anche di quella in sede penale, laddove in presenza di beni, fiduciariamente intestati a terzi, sono ravvisabili condizioni speculari a quelle di cui sopra (cfr., Sez. 1, n. 5050 del 10/12/2019, dep. 2020, Lafleur, Rv. 278469-02; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225-04; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01; in motivazione, Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822-01; Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Zagaria, Rv. 221843-01). Un isolato precedente in senso contrario (Sez. 5, n. 12347 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608-01) muove da ragionamenti che comunque non possono assumere alcuna rilevanza in questa sede, dato che ci si riferisce alla posizione del terzo nel giudizio di cognizione in cui ancora non è stata giudiziariamente affermata la sua estraneità al bene, mentre nel caso dell'incidente di esecuzione è ormai intervenuta, all'esito del procedimento in cui il terzo ha potuto svolgere ogni ammissibile deduzione, una decisione definitiva che esclude la sua titolarità e, pertanto, il suo interesse a far valere altre questioni (concernenti la posizione del proposto), in relazione a un bene già confiscato che non gli appartiene, secondo quanto riconosciuto dal giudicato nella parte in cui questo rimane non investito dai rilievi in sede di esecuzione. Proprio tali questioni [OSCURATO:PERSONA] ha inteso far valere con l'originaria istanza e continua a prospettare adesso con il ricorso per cassazione, per cui la decisione di inammissibilità non può che ritenersi anche in questa sede correttamente emessa, seppure per ragioni diverse, dovendosi rilevare in ogni stato e grado la carenza di interesse quale causa originaria di inammissibilità: questa stessa carenza determina, del resto, l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am