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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 609/2025

ECLI:EU:C:2025:1015
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0550_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] générale / BCE (causa C‑550/24 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli IPI dal capitale primario di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Sindacato giurisdizionale»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 52)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ampio margine di discrezionalità della Banca centrale europea (BCE) – Presupposto – Compiti di vigilanza che le conferiscono importanti responsabilità per il mantenimento della stabilità finanziaria – Utilizzo il più efficace e proporzionato possibile dei suoi poteri di vigilanza – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, considerando 55) (v. punti 78, 120‑124)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Fondi che possono essere oggetto di una misura che richiede l’attuazione di una politica o di un trattamento speciale – Nozione – Impegni di pagamento irrevocabili (IPI) (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, f), e 16, § 1, c) (v. punti 105, 106, 109)

4. Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, commi primo e secondo: regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 143, 144) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] générale è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0550_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] générale / BCE (causa C‑550/24 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli IPI dal capitale primario di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Sindacato giurisdizionale» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 52) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ampio margine di discrezionalità della Banca centrale europea (BCE) – Presupposto – Compiti di vigilanza che le conferiscono importanti responsabilità per il mantenimento della stabilità finanziaria – Utilizzo il più efficace e proporzionato possibile dei suoi poteri di vigilanza – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, considerando 55) (v. punti 78, 120‑124) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Fondi che possono essere oggetto di una misura che richiede l’attuazione di una politica o di un trattamento speciale – Nozione – Impegni di pagamento irrevocabili (IPI) (Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, f), e 16, § 1, c) (v. punti 105, 106, 109) 4. Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, commi primo e secondo: regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 143, 144) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] générale è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.
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