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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 34971/2026

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a del 15/06/2026 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica della difesa dell’imputato che ha insistitonell’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelaripersonali, con ordinanza in data 15 giugno 2026, respingeva l’istanza di riesameavverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale del 22-5-2026 cheaveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di tentataestorsione aggravata, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge ed erronea qualificazione giuridica del fatto posto cheaveva errato il tribunale nell'escludere la possibilità di ricondurre l'azionecriminosa all'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto,l'elemento psicologico che aveva sorretto l'azione del ricorrente, rientrava nellafattispecie di cui all'articolo 393 codice penale potendo ritenersi che lo stessoavesse agito con la ragionevole convinzione di esercitare un diritto, purinfondato; sussisteva, pertanto, un'ipotesi putativa che doveva trovare soluzionenella più lieve fattispecie penale ed era dimostrata dall'esistenza storica delsinistro, dall'affidamento della pratica risarcitoria all'agenzia della suppostavittima, dalla corrispondenza tra la somma richiesta ed il risarcimento atteso,tutti elementi sintomatici della buona fede del ricorrente al momento dell'azioneviolenta.

Non rilevava, poi, la circostanza dell'errore sulla persona del soggettopassivo dell’azione criminosa, sottolineata tribunale del riesame, posto che ilricorrente aveva posto in essere l'azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] gestore delC.A.F. al quale la pratica di risarcimento assicurativo era stata in precedenzaaffidata; l'errore sull'individuazione del soggetto passivo della pretesa nonintegrava di per sé la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto perseguito;- violazione di legge e difetto di motivazione in punto esigenze cautelari eproporzionalità della misura posto che, il pericolo di recidiva fondato sullemodalità della condotta ed i precedenti penali del ricorrente, non poteva ritenersiadeguatamente esposto, non essendo stata sottolineata alcuna circostanza dallaquale ricavare l'attualità del pericolo in presenza di precedenti penali remoti e diuna condotta inscindibilmente legata alla vicenda della pratica assicurativa dellaconvivente; peraltro, l'ordinanza impugnata, aveva escluso l'adeguatezza degliarresti domiciliari con controllo elettronico sulla base di una motivazioneapodittica ed insufficiente, in contrasto con i principi giurisprudenziali secondocui, nel disporre la custodia carceraria, il giudice deve sempre indicare lespecifiche ragioni per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari conprocedure di controllo;- manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione degli elementisintomatici della buona fede specificamente dedotti dalla difesa nella memoriascritta prodotta agli atti del riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo ed il terzo motivo in punto qualificazione giuridica dei fatti ebuona fede del ricorrente sono infondati e devono, pertanto, essere respinti; edinvero, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 3 e seguenti, iltribunale della libertà ha già spiegato come il supposto credito a tutela del qualeEsposito assumeva di avere agito risultava al più spettante ad altro soggetto, laconvivente, ed, in ogni caso, non poteva mai giustificare alcuna azione direttanei confronti del [OSCURATO:PERSONA], gestore del C.A.F. cui in precedenza le parti si eranorivolte per la pratica assicurativa, non essendo certamente questi tenutodirettamente al versamento di alcuna somma.La pronuncia a Sezioni Unite Filardo, secondo cui il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello diestorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, daaccertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U, n. 29541 del16/07/2020, Rv. 280027 – 02), ha affermato in motivazione che:”…Pur nonrichiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggettodell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi diuna pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibilebase legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n.46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agirenella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero adautotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di unacontestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo(Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).

Detta verifica, comepure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguonoin relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del pretesodiritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice èpreliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità delprimo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua delsecondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., rv. 268764).

In applicazionedel principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto diestorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia perottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole diporre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profittoingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv.269968).”1.1 Propriol’applicazione del suddetto principio, nella parte in cui sisottolinea la necessità che non si tratti di domanda arbitraria, deve fareescludere la tutelabilità in sede giudiziaria della pretesa avanzata da Espositoavente ad oggetto il risarcimento di un danno da precedente sinistro stradale,posto che, mai il soggetto obbligato avrebbe potuto identificarsi nella vittimadell’azione violenta, titolare di un centro di assistenza fiscale, e configurandosicosì la pretesa come totalmente arbitraria e non rientrante pertanto nelparametro del delitto previsto e punto dall'art. 393 cod. pen..In ogni caso, come ampiamente esposto dal tribunale a pagina 4, l’azione siconfigura come integrante l’ipotesi più grave di cui all’art. 629 cod.pen. ancheperché realizzata nei confronti di terzi estranei al rapporto debitorio originale; sutale punto la stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha spiegato come ”proprio inconsiderazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanziall'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificatapreliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen."chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto),risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesachiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenzao minaccia.

Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte,è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbiaesercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzoassolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal qualescaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2,n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed icoimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno delfiglio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv.272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria,risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistentenell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostanterapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 eSez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe infattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore,per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)”.E nel caso in esame la violenza veniva esercitata non nei confronti delsoggetto obbligato, l’autore del sinistro con colpa, bensì di un terzo estraneo alpresunto rapporto obbligatorio, il titolare del centro di assistenza che in alcunmodo poteva ritenrsi direttamente obbligato.

Ne consegue che stante la nonapplicabilità dell’art. 393 cod.pen., sia per la totale arbitrarietà della richiesta cheper la consumazione di condotte minacciose nei confronti di terzi non obbligati, laqualificazione giuridica effettuata appare esente da vizi.2.

Quanto al secondo motivo, basta osservare come con le specificheosservazioni svolte a pagina 6 dell’ordinanza impugnata, il tribunale del riesamepersonale, ripercorse le modalità della ripetuta e violenta aggressione in dannodella vittima, e la negativa personalità dell’imputato, pluripregiudicato per altrifatti di rapina, ha giustificato la scelta di una misura privativa della libertàpersonale.

E tale valutazione in quanto ancorata a precisi elementi di fattointerpretati senza alcuna illogicità appare esente dai lamentati vizi.3.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 15/06/2026 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica della difesa dell’imputato che ha insistitonell’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelaripersonali, con ordinanza in data 15 giugno 2026, respingeva l’istanza di riesameavverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale del 22-5-2026 cheaveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di tentataestorsione aggravata, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione di legge ed erronea qualificazione giuridica del fatto posto cheaveva errato il tribunale nell'escludere la possibilità di ricondurre l'azionecriminosa all'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto,l'elemento psicologico che aveva sorretto l'azione del ricorrente, rientrava nellafattispecie di cui all'articolo 393 codice penale potendo ritenersi che lo stessoavesse agito con la ragionevole convinzione di esercitare un diritto, purinfondato; sussisteva, pertanto, un'ipotesi putativa che doveva trovare soluzionenella più lieve fattispecie penale ed era dimostrata dall'esistenza storica delsinistro, dall'affidamento della pratica risarcitoria all'agenzia della suppostavittima, dalla corrispondenza tra la somma richiesta ed il risarcimento atteso,tutti elementi sintomatici della buona fede del ricorrente al momento dell'azioneviolenta. Non rilevava, poi, la circostanza dell'errore sulla persona del soggettopassivo dell’azione criminosa, sottolineata tribunale del riesame, posto che ilricorrente aveva posto in essere l'azione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] gestore delC.A.F. al quale la pratica di risarcimento assicurativo era stata in precedenzaaffidata; l'errore sull'individuazione del soggetto passivo della pretesa nonintegrava di per sé la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto perseguito;- violazione di legge e difetto di motivazione in punto esigenze cautelari eproporzionalità della misura posto che, il pericolo di recidiva fondato sullemodalità della condotta ed i precedenti penali del ricorrente, non poteva ritenersiadeguatamente esposto, non essendo stata sottolineata alcuna circostanza dallaquale ricavare l'attualità del pericolo in presenza di precedenti penali remoti e diuna condotta inscindibilmente legata alla vicenda della pratica assicurativa dellaconvivente; peraltro, l'ordinanza impugnata, aveva escluso l'adeguatezza degliarresti domiciliari con controllo elettronico sulla base di una motivazioneapodittica ed insufficiente, in contrasto con i principi giurisprudenziali secondocui, nel disporre la custodia carceraria, il giudice deve sempre indicare lespecifiche ragioni per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari conprocedure di controllo;- manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione degli elementisintomatici della buona fede specificamente dedotti dalla difesa nella memoriascritta prodotta agli atti del riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo ed il terzo motivo in punto qualificazione giuridica dei fatti ebuona fede del ricorrente sono infondati e devono, pertanto, essere respinti; edinvero, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 3 e seguenti, iltribunale della libertà ha già spiegato come il supposto credito a tutela del qualeEsposito assumeva di avere agito risultava al più spettante ad altro soggetto, laconvivente, ed, in ogni caso, non poteva mai giustificare alcuna azione direttanei confronti del [OSCURATO:PERSONA], gestore del C.A.F. cui in precedenza le parti si eranorivolte per la pratica assicurativa, non essendo certamente questi tenutodirettamente al versamento di alcuna somma.La pronuncia a Sezioni Unite Filardo, secondo cui il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello diestorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, daaccertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Rv. 280027 – 02), ha affermato in motivazione che:”…Pur nonrichiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggettodell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi diuna pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibilebase legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n.46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agirenella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero adautotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di unacontestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo(Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Detta verifica, comepure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguonoin relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del pretesodiritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice èpreliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità delprimo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua delsecondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., rv. 268764). In applicazionedel principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto diestorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia perottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole diporre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profittoingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv.269968).”1.1 Propriol’applicazione del suddetto principio, nella parte in cui sisottolinea la necessità che non si tratti di domanda arbitraria, deve fareescludere la tutelabilità in sede giudiziaria della pretesa avanzata da Espositoavente ad oggetto il risarcimento di un danno da precedente sinistro stradale,posto che, mai il soggetto obbligato avrebbe potuto identificarsi nella vittimadell’azione violenta, titolare di un centro di assistenza fiscale, e configurandosicosì la pretesa come totalmente arbitraria e non rientrante pertanto nelparametro del delitto previsto e punto dall'art. 393 cod. pen..In ogni caso, come ampiamente esposto dal tribunale a pagina 4, l’azione siconfigura come integrante l’ipotesi più grave di cui all’art. 629 cod.pen. ancheperché realizzata nei confronti di terzi estranei al rapporto debitorio originale; sutale punto la stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha spiegato come ”proprio inconsiderazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanziall'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificatapreliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen."chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto),risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesachiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenzao minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte,è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbiaesercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzoassolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal qualescaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2,n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed icoimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno delfiglio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv.272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria,risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistentenell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostanterapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 eSez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe infattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore,per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)”.E nel caso in esame la violenza veniva esercitata non nei confronti delsoggetto obbligato, l’autore del sinistro con colpa, bensì di un terzo estraneo alpresunto rapporto obbligatorio, il titolare del centro di assistenza che in alcunmodo poteva ritenrsi direttamente obbligato. Ne consegue che stante la nonapplicabilità dell’art. 393 cod.pen., sia per la totale arbitrarietà della richiesta cheper la consumazione di condotte minacciose nei confronti di terzi non obbligati, laqualificazione giuridica effettuata appare esente da vizi.2. Quanto al secondo motivo, basta osservare come con le specificheosservazioni svolte a pagina 6 dell’ordinanza impugnata, il tribunale del riesamepersonale, ripercorse le modalità della ripetuta e violenta aggressione in dannodella vittima, e la negativa personalità dell’imputato, pluripregiudicato per altrifatti di rapina, ha giustificato la scelta di una misura privativa della libertàpersonale. E tale valutazione in quanto ancorata a precisi elementi di fattointerpretati senza alcuna illogicità appare esente dai lamentati vizi.3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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