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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, dopo avere dato compiutamente atto delle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dall'imputato, le ha disattese, in ossequio al corrente indirizzo ermeneutico (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01), sul rilievo della ritenuta completezza del compendio istruttorio, che, in linea con quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha stimato, attraverso considerazioni esenti da tangibili vizi logici, senz'altro idoneo a consentire l'apprezzamento della fondatezza dell'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA]; che, in tal modo, il giudice di merito si è orientato in termini che, in questa sede, non possono essere sindacati, atteso che, per conforme e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689 - 01); considerato, in ordine al secondo motivo, che i giudici di merito hanno indicato (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata) IE! ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condotta accertata, alla non esiguità del pericolo correlato all'azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda„ derivante anche dalle condizioni vegetative del sito, ricco di sterpaglie che, se pure costeggianti un tratto umido, avevano già preso fuoco, erano parzialmente combuste ed avrebbero potuto propagarsi ulteriormente; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e non si emancipano da un approccio di irrimediabile genericità anche laddove si indica come contraddittoria la contestuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, è facile replicare, consegue all'apprezzamento della sussistenza di differenti ed autonomi presupposti, sicché non può in alcun modo sorprendere che una condotta, pur non particolarmente tenue, nel senso contemplato dall'art. 131-bis cod. pen., sia, al contempo, connotata da un coefficiente di offensività complessivo che, vagliato in unione a tutti gli altri elementi disponibili, di ordine sia soggettivo che oggettivo, giustifichi il contenimento del carico sanzionatorio;che il ricorrente formula, dunque, obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 4831.7 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, dopo avere dato compiutamente atto delle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dall'imputato, le ha disattese, in ossequio al corrente indirizzo ermeneutico (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01), sul rilievo della ritenuta completezza del compendio istruttorio, che, in linea con quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha stimato, attraverso considerazioni esenti da tangibili vizi logici, senz'altro idoneo a consentire l'apprezzamento della fondatezza dell'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA]; che, in tal modo, il giudice di merito si è orientato in termini che, in questa sede, non possono essere sindacati, atteso che, per conforme e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689 - 01); considerato, in ordine al secondo motivo, che i giudici di merito hanno indicato (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata) IE! ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condotta accertata, alla non esiguità del pericolo correlato all'azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda„ derivante anche dalle condizioni vegetative del sito, ricco di sterpaglie che, se pure costeggianti un tratto umido, avevano già preso fuoco, erano parzialmente combuste ed avrebbero potuto propagarsi ulteriormente; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e non si emancipano da un approccio di irrimediabile genericità anche laddove si indica come contraddittoria la contestuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, è facile replicare, consegue all'apprezzamento della sussistenza di differenti ed autonomi presupposti, sicché non può in alcun modo sorprendere che una condotta, pur non particolarmente tenue, nel senso contemplato dall'art. 131-bis cod. pen., sia, al contempo, connotata da un coefficiente di offensività complessivo che, vagliato in unione a tutti gli altri elementi disponibili, di ordine sia soggettivo che oggettivo, giustifichi il contenimento del carico sanzionatorio;che il ricorrente formula, dunque, obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 4831.7 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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