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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30024/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 18 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, oltre a contenere censure in fatto, insindacabili in sede di legittimità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 5 ha logicamente evidenziato c:ome dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza del prevenuto, avendo questi ricevuto l'assegno provento di furto senza giustificarne il possesso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che l'ultima doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 18 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, oltre a contenere censure in fatto, insindacabili in sede di legittimità, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 5 ha logicamente evidenziato c:ome dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza del prevenuto, avendo questi ricevuto l'assegno provento di furto senza giustificarne il possesso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che l'ultima doglianza, che lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30024/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris